Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5379 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25961/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2118/2019 depositata il 14/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME ricorre per otto mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 14 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Milano, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello della COGNOME avverso sentenza del Tribunale di Monza di rigetto della sua domanda volta a far dichiarare il carattere usurario di un contratto di mutuo stipulato con Banca RAGIONE_SOCIALE, nonché ad ottenere la riduzione dell’ipoteca costituita a garanzia del rimborso del mutuo, ed altro.
– RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso e deposita memoria.
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato per un mezzo.
RILEVATO CHE
4. – Il ricorso principale contiene i seguenti motivi.
Primo motivo. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello (Cass. 11801/13) formulato in tema di indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo Rep. N. 5695/4539.
Secondo motivo. Motivazione apparente nonché perplessa (incomprensibile) in relazione all’art. 132, n. 4, cp.c. c all’art. 360, n. 3 c.p.c. in punto di ratio decidendi riguardante il rigetto del gravame nella parte in cui veniva chiesta la verifica della usurarietà del TEG inteso come costo complessivo del finanziamento in ragione di tutti i costi pattuii, anche a titolo di interessi di mora, ivi compreso – tra gli altri – il maggior costo dell’effetto anatocistico derivante dalla pattuizione dell’interesse di mora sull’intera rata e quindi anche sulla quota di interesse corrispettivo che la compone.
Terzo motivo. Motivazione apparente in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c, e all’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al rigetto della domanda di declaratoria di nullità del contratto derivato per difetto di causa.
Quarto motivo. Violazione e falsa applicazione degli art. 3.1.2, lett b cap. (vi) del D.L. 99/17 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Quinto motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 92 co. I, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.
Sesto motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 132 comma II n. 4, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Settimo motivo. Violazione degli artt. 38 e 39 co. 5 TUB, in relazione all’art. 61 c.p.c. e 2697 c.c.
Ottavo motivo. Violazione e falsa applicazione degli art. 92 c.p.c., in relazione all’art,. 360 n. 3 c.p.c.
RITENUTO CHE
5. – Il ricorso è infondato.
5.1. – È inammissibile il primo mezzo.
Lamenta la ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c. non avendo pronunciato in ordine al motivo concernente « la violazione dell’art. 1346 c.c. in quanto il parametro di variazione del tasso di interesse risulta indeterminato. Ed infatti, nel contratto viene prevista l’indicizzazione del tasso corrispettivo (e di conseguenza anche di quello moratorio) parametrata all’Euribor 3 mesi + 0,10 per 365/360 », il tutto finalizzato alla dichiarazione di « nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla misura degli interessi per incertezza del parametro di indicizzazione » (pagine 7-8 del ricorso per cassazione).
Ma dall’espositiva contenuta nel ricorso medesimo emerge che l’originaria attrice aveva denunciato « la pattuizione di interessi e costi usurari », oltre alla stipulazione di un derivato a protezione del rischio di variazione dei tassi (pagina 2 del ricorso), il che rende manifesto come la censura spiegata in appello, sulla quale la Corte territoriale non avrebbe pronunciato, fosse diretta all’accoglimento di una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., rispetto a quella originariamente introdotta, giacché fondata sulla deduzione di un fatto del tutto diverso da quello fatto valere nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Sicché, tenuto conto che la Corte d’appello ha avuto ben presente la pretesa della COGNOME in ordine alla « immeritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la clausola di indicizzazione contenuta nel contratto, indeterminata e/o indeterminabile per omessa indicazione del divisore 360 o 365 » (così la trascrizione delle conclusioni di parte appellante a pagina 3 della sentenza impugnata), è da ritenere che il giudice di merito abbia sia pure implicitamente, ma indubbiamente, inteso respingere il motivo in questione, giudicando ininfluente la lamentata indeterminatezza a fronte della constatazione di un dato ritenuto pacifico, ossia « che al momento della stipulazione del contratto sia il tasso di interesse
corrispettivo che il tasso di interesse moratori rispettavano il tasso soglia antiusura » (pagina 13 della sentenza impugnata).
5.2. – Il secondo motivo è infondato.
Come si è detto, è la stessa COGNOME a riferire di aver lamentato il carattere usurario dei tassi, sul che il giudice di merito ha reso una motivazione chiarissima e nient’affatto perplessa, osservando che, comunque si volesse guardare al problema, « sia il tasso di interesse corrispettivo che il tasso di interesse moratorio rispettavano il tasso soglia antiusura ». E dunque da escludere che la decisione impugnata possa essere considerata mancante di motivazione, sia pure sotto il profilo della motivazione perplessa e incomprensibile.
5.3. – Anche il terzo mezzo è infondato, avendo il giudice di merito motivatamente ritenuto che il derivato fosse stato stipulato con funzione di copertura del rischio di oscillazione dell’indice assunto come parametro del tasso del mutuo ipotecario, avendo il cliente interesse a cautelarsi contro eventuali variazioni della misura degli interessi: e cioè la Corte d’appello ha ritenuto che il derivato altro non fosse che un comune «interest rate option di tipo cap», senz’altro meritevole di tutela nel quadro di applicazione del secondo comma dell’articolo 1322 c.c.
5.4. – Il quarto mezzo è inammissibile: esso assume che la Corte d’appello avrebbe « errato… nell’accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »: ma nella sentenza è spiegato che la COGNOME aveva rinunciato alla riassunzione e dunque alla domanda nei confronti di detta banca, sicché la ricorrente non ha interesse a dolersi della decisione, nella parte in cui è riconosciuta la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, non essendo sul punto soccombente.
5.5. – Il quinto mezzo è infondato: è principio elementare che la valutazione della soccombenza ha da essere effettuata complessivamente, e non v’è il minimo dubbio che la COGNOME sia risultata totalmente soccombente: in particolare è destituita di fondamento la tesi secondo cui si verserebbe in ipotesi di soccombenza reciproca, dal momento che RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato alcuna domanda nei confronti del COGNOME.
5.6. – Il sesto mezzo è inammissibile: del tutto legittimamente il giudice di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale in ordine all’istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, dovendosi d’altronde da rammentare che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. « doppia conforme » di cui all’art. 348ter , comma 5, c.p.c. (Cass. 25 agosto 2023, n. 25281): restando soltanto da aggiungere che nel caso di specie si versa appunto in ipotesi di doppia conforme.
5.7. – Il settimo mezzo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha disatteso la domanda di riduzione dell’ipoteca in quanto l’appellante non aveva neppure dimostrato quale fosse il valore del bene ipotecato, e nel ricorso per cassazione non vi è il benché minimo elemento utile a contrastare tale piana affermazione, fondata sulla considerazione che la COGNOME aveva prodotto perizie di stima risalenti al 2007 e dunque non più attuali, il che sta a significare che, secondo la Corte d’appello, la prova del prezzo non richiedesse affatto una consulenza tecnica d’ufficio, ben potendo l’interessata a fornire la
prova necessaria a mezzo di perizie di stima recenti e come tali idonee a fotografare il valore dei beni.
Valutazione di merito, quest’ultima, sottratto al sindacato di questa Corte.
5.8. – L’ottavo mezzo è inammissibile: con esso si lamenta che il giudice di merito non abbia compensato le spese nei rapporti della RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE: ma è nozione elementare che la compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, che, in situazione di soccombenza, come quella che aveva dinanzi la Corte d’appello, non solo non è mai tenuto a compensare, ma non è tenuto nemmeno a motivare sul perché non compensa (tra le innumerevoli Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).
– Il ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE, con la quale è riproposta la questione dell’estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione a seguito dell’interruzione determinata dalla collocazione in liquidazione coatta amministrativa della banca originaria mutuante, è assorbito.
9. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13,
comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.