Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10761 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6604/2019 R.G. proposto da :
COGNOME DI NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 52984/2017 depositato il 14/1/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, evocata davanti al Tribunale di Roma per la dichiarazione di fallimento dal creditore NOME RAGIONE_SOCIALE, ha visto rigettare il ricorso del creditore istante con decreto del Tribunale di Roma del 2 novembre 2017.
Proposto reclamo ex art. 22 l. fall., la Corte di Appello di Roma, con il decreto qui impugnato, ha accolto il reclamo, accertando il mancato assolvimento dell’ onere della prova da parte del debitore circa il requisito soggettivo di cui al l’art. 1, secondo comma, l. fall. , nonché la sussistenza dello stato di insolvenza, rimettendo gli atti al Tribunale di Roma per la dichiarazione coatta di fallimento.
Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso il creditore istante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la mancanza assoluta di motivazione su fatto decisivo, in relazione al l’assolvimento dell’onere della prova circa il mancato superamento delle soglie di fallibilità, nonché la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la mancanza di motivazione ex artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. quanto all’accertamento dello stato di insolvenza.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 14 e 18, d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto applicabile alle società in contabilità semplificata le norme di tenuta dei registri Iva e cespiti.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del
procedimento per erronea e/o falsa interpretazione e/o applicazione degli artt. 161 cod. proc. civ. e 16bis d.l. n. 179/2012, perché la Corte di merito ha ritenuto ammissibile un reclamo proposto in via cartacea.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 18 l. fall., perché la Corte distrettuale non ha dichiarato inammissibile un reclamo fondato su un vizio processuale.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 14, 15 e 18 l. fall., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 492bis cod. proc. civ. e dell’art. 155 -sexies disp. att. cod. proc. civ. per violazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova.
Con nota di deposito in data 26 marzo 2025, il controricorrente segnala che questa Corte si è già pronunciata con ordinanza n. 497/2023 sul l’impugnazione del reclamo inter partes avverso la successiva sentenza dichiarativa del fallimento della società debitrice (ricorso n. 10874/2021 R.G.), dichiarando inammissibile il ricorso.
L ‘eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente è fondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il decreto della Corte d’appello di rimessione degli atti al Tribunale, in accoglimento del reclamo ai sensi dell’art. 22, quarto comma, l. fall., non ha carattere decisorio, né definitivo, e non è quindi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., dato che l’incidenza sui diritti delle parti non deriva dal decreto, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento autonomamente impugnabile ex art. 18 l. fall. (Cass., n. 27525/2024; Cass., n. 21193/2006; Cass., n. 6495/1991), come avvenuto nel proc. n. 10874/2021 R.G., già deciso da questa Corte, sentenza impugnabile
anche in relazione agli eventuali vizi in procedendo attinenti al precedente procedimento di reclamo (Cass., n. 30202/2019).
Il decreto della Corte di Appello ex art. 22 l. fall. non è, pertanto, impugnabile né in caso di rigetto del reclamo, né in caso di accoglimento. In quest’ultimo caso, « nessun giudicato sostanziale può formarsi per il decreto che essa emette con il quale può solo rimettere di ufficio gli atti al Tribunale, perché dichiari il fallimento (art. 22, comma 4, L. Fall.), salvo che non riveli che qualcuno dei presupposti di tale dichiarazione sia venuto meno (…) con decreto comunque inidoneo a passare in giudicato e quindi impugnabile per cassazione» (Cass., Sez. U., n. 26181/2006).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7/4/2025.