Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32650 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33892/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME COGNOME COGNOME
avverso SENTENZE di CORTE D’APPELLO BARI nn. 853/2019 pubblicata il 16/05/2019, 1123/2019 pubblicata il 06/05/2019, 1230/2019 pubblicata il 25/06/2019, 1233/2019 pubblicata il 25/06/2019, 1567/2019 pubblicata il 09/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
rilevato che con un unico ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto la cassazione delle sentenze: a) n.1233/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 25/06/2019, nella controversia tra l’IRAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME; b) n.1567/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 09/07/2019, nella controversia tra l’I.RAGIONE_SOCIALE. e NOME COGNOME; c) n.1230/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 25/06/2019, nella controversia tra l’I.N.P.S. e NOME COGNOME; d) n.853/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 16/05/2019, nella controversia tra l’RAGIONE_SOCIALE e Incoronata COGNOME; e) n.1123/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 06/05/2019, nella controversia tra l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME rilevato che con l’unico ricorso per cassazione i ricorrenti hanno lamentato: aa) con riferimento alle sentenze nn.853/2019, 1123/2019, 1230/2019, 1233/2019, la violazione e falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art.3 comma 9 lettera d) della legge n.335/1995, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; bb) con riferimento alla sentenza n.1567/2019 la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; cc) con riferimento a tutte le sentenze, la violazione e falsa applicazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n. 269/2003, in riferimento all’art.360
comma primo n.3 cod. proc. civ.; dd) con riferimento alle sentenze nn. 853/2019, 1230/2019, 1233/2019 e 1567/2019 la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218/1997 in combinato disposto con l’art.116 commi 8 e 15 lettera a) della legge n. 388/2000;
rilevato che l’I.NRAGIONE_SOCIALE. ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della impugnazione cumulativa delle citate sentenze;
ritenuto che i ricorrenti hanno impugnato -con il medesimo attouna pluralità di sentenze della Corte d’appello di Bari pronunciate tra parti diverse rispetto alle quali sono stati proposti motivi di impugnazione diversi ed eterogenei;
ritenuto che secondo il costante orientamento di questa Corte ─ quale si intende in questa sede dare continuità ─ può aversi per pacifico un generale principio di inammissibilità dell’impugnazione cumulativa, fatte salve una serie di eccezioni specificamente riferibili al contenzioso tributario (Cass. S.U. 16/02/2009, n.3692 e succ. conf.);
ritenuto che secondo il medesimo orientamento al di fuori della materia tributaria è sempre inammissibile l’impugnazione cumulativa proposta mediante un unico ricorso nei confronti di una pluralità di sentenze, qualora non ricorra nelle decisioni gravate l’identità delle parti coinvolte e delle questioni affrontate (Cass. Sez. II 06/08/2019 n.21005);
ritenuto che nel caso in esame non si versa in ipotesi di materia tributaria, e che nemmeno sussistono i requisiti della identità delle parti e delle questioni affrontate, perché le sentenze gravate sono state pronunciate tra parti diverse, ed hanno affrontato questioni sostanziali e processuali diverse, che formano oggetto di distinti motivi di ricorso per cassazione;
ritenuta pertanto la inammissibilità del ricorso per cassazione; ritenuto che le spese del giudizio di cassazione devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e ─ poste a carico
dei ricorrenti in via solidale tra loro ─ possono liquidarsi in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/10/2024.