Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31398 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31398 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19200/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME, nonché quest’ultima in proprio, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti ed elettivamente domiciliate presso gli indirizzi pec dei predetti difensori;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei predetti difensori;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1215/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/07/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il AVV_NOTAIO.
Udito l’AVV_NOTAIO per le ricorrenti.
Udita l’AVV_NOTAIO per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento l’RAGIONE_SOCIALE e la figlia NOME COGNOME, socia di maggioranza e amministratrice RAGIONE_SOCIALE società, per sentir dichiarare in suo favore il diritto di usufrutto su un compendio immobiliare in Campobello di Licata e condannare le convenute alla restituzione degli immobili in controversia e dei relativi frutti, maturati e non percepiti.
Costituendosi in giudizio, le convenute eccepirono la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso ventennale e spiegarono domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell’attore al pagamento degli interessi sulle somme impiegate per le accessioni apportate agli immobili e al rimborso delle imposte gravanti su tali beni o, in subordine, la compensazione dei menzionati crediti con quanto eventualmente dovuto all’attore.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Agrigento accolse le domande attoree e la domanda riconvenzionale ex art. 983 c.c., limitatamente al quinquennio antecedente alla stessa.
Con successiva sentenza definitiva, in esito ad una c.t.u., il Tribunale adito dichiarò il difetto di legittimazione passiva di NOME COGNOME in proprio e condannò l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei frutti, nella minor somma risultante dalla compensazione dei crediti delle parti, oltre interessi legali.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME impugnarono la pre detta decisione. NOME COGNOME resistette al gravame.
Con sentenza n. 1215 del 16 luglio 2024, la Corte d’appello di Palermo dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dall’amministratrice RAGIONE_SOCIALE società e rigettò per il resto l’appello, stante la correttezza e la puntuale argomentazione circa le modalità impiegate dal consulente del Tribunale ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione dei valori richiestigli.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME propongono ricorso a questa Corte, affidandosi ad un’unica censura, mentre NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente la Corte da atto di non ravvisare la necessità RAGIONE_SOCIALE riunione del presente giudizio con quello di cui al R.G. 18997/24, trattandosi di due sentenze definitive, emesse in tempi diversi.
Attraverso un’unica doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., le ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19, 20 e 29 del D.P.R. n. 1142, 1.12.1949. Il Giudice di secondo grado avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del c.t.u., che aveva calcolato un saggio di fruttuosità abnorme e fuori mercato, in violazione delle norme relative alla determinazione RAGIONE_SOCIALE rendita catastale degli immobili e del saggio di interesse del capitale fondiario.
Il ricorso è inammissibile.
Con il gravame era stata censurata, in primo luogo, la commisurazione dei frutti.
Afferma la sentenza impugnata: ‘ Gli appellanti, censurata la scelta dell’ausiliario di fare riferimento, per la individuazione del valore di mercato degli immobili, ai dati ricavabili dalla banca dati
dell’RAGIONE_SOCIALE riguardanti il Comune di Naro, limitrofo a quello di Campobello di Licata, si dolgono, in particolare, dell’applicazione, ai fini dei calcoli svolti dal c.t.u., di un ‘saggio di fruttuosità’ pari al 4,8%, richiaman do, a tal fine, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2012, secondo la quale simile saggio dovrebbe essere, per gli immobili speciali del settore terziario o produttivo (ossia quelli di categoria D), pari al 2%. Denunciano, ancora, l’errore che sare bbe stato commesso nel non considerare che il mercato delle locazioni esprime delle redditività lorde per cui, nel caso in esame, sui valori locativi utilizzati per il calcolo del saggio di fruttuosità si sarebbero dovute operare delle detrazioni, riguardanti le percentuali di incidenza di spese e rischi espressamente elencate dalla menzionata circolare e relative a: spese di amministrazione (per il 2%); spese di manutenzione (per il 12%); spese di conservazione (per l’01% quale quota di assicurazione ed il 12% quale quota di perpetuità); rate di fitto dovute e non pagate (per il 3%); perdite relative agli sfitti; il tutto per un totale non inferiore al 30%.
Aggiungono che il c.t.u. avrebbe dovuto anche determinare l’alea per gli sfitti (di cui ipotizzano tre diverse ipotesi di incidenza, per il 30%, 35% e 40%), considerando la quale (insieme alle riduzioni di cui si è detto), il saggio di fruttuosità si attesterebbe sempre ben al di sotto del 4,8%, risultando pari, rispettivamente, all’1,92%, all’1,68% ed all’1,44%.
Deducono che il valore locativo di appartamenti ed uffici dovrebbe essere ridimensionato, trattandosi di immobili che non sono siti nel centro del comune di Campobello di Licata e che non hanno un proprio mercato, non potendo essere locati a terzi indipendentemente dal resto del complesso di cui sono parte integrante.
Soggiungono che dovrebbe tenersi conto del fatto che l’usufrutto in questione trova stretti confini di praticabilità riconnessi alla
situazione di compossesso ed alla necessità di rispettare l’attività imprenditoriale’.
Gli appellanti censurano, altresì, la quantificazione degli interessi maturati sulle somme spese per la realizzazione delle costruzioni. considerare numerosissime fatture di spesa registrate in contabilità, le quali non riguardano interventi di manutenzione ordinaria ma di ampliamento
Lamentano che l’ausiliario abbia omesso di e di nuova costruzione, rilevanti ai sensi dell’art. 983 c.c..
Chiedono, quindi, che il relativo importo venga calcolato sulla somma complessiva di €4.953.842,95, risultante dalla documentazione . ‘
A fronte RAGIONE_SOCIALE completa ed esaustiva replica RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, la ricorrente ripropone le stesse censure, che attengono ai criteri tecnici utilizzati dal C.T.U. e che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
Sotto diverso profilo, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi RAGIONE_SOCIALE relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Sez. 3, n. 19989 del 13 luglio 2021).
Nel caso di specie, manca totalmente la riproduzione delle affermazioni RAGIONE_SOCIALE relazione da cui sia possibile verificare il contenuto delle doglianze.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del l’RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente NOME COGNOME.
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte delle ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali a favore di NOME COGNOME , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 8.000 (ottomila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME