Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19460 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19460 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/07/2019
sul ricorso 28215/2014 proposto da:
CIT>
Comune di Frattamaggiore, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e nella qualità di procuratore speciale di NOME COGNOME NOME quale procuratore speciale di COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME
-controricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE In Liquidazione, Regione Campania e Narrante NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 2687/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 5039 del 2010 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale procuratore speciale dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativi all’illecita occupazione e tra sformazione di terreni di loro proprietà nei confronti del Comune di Frattamaggiore, della RAGIONE_SOCIALE e della Regione Campania, ritenendo che fra le parti dovesse operare con efficacia di giudicato la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 761 del 30 marzo 1992, con la quale, in relazione alla medesima vicenda espropriativa, era stata determinata l’indennità di espropriazione, non potendosi, pertanto, tener conto, di una successiva decisione del giudice amministrativo che aveva annullato gli atti inerenti alla dichiarazione di pubblica utilità.
2. Con la sentenza n.3365, depositata in data 19 ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli, non definitivamente pronunciando, dichiarata improponibile l’impugnazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ha affermato l’ammissibilità dell’azione risarcitoria, non preclusa dalla precedente decisione avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione, ed ha ribadito la sussistenza GLYPH imazione passiva GLYPH di della GLYPH GLYPHComune GLYPH legitt del GLYPH Frattamaggiore, disponendo con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento.
espropriato in £. 108.000/mq (pari ad € 55,77), ritenendo che il fattore di maggiorazione (40%) dovesse essere valutato nella sua oggettività, e non già con riferimento alla qualità del costruttore, e che la percentuale di incidenza del costo dell’area non potesse essere determinata avendo riguardo a misure fissate in epoca successiva a quella riferimento della stima in oggetto (settembre 1986), ritenendo adeguata la percentuale del 20%, indicata dal CTU ing. COGNOME in conformità a quella determinata dal CTU nominato nel precedente giudizio di opposizione alla stima, considerando l’ordinaria oscillazione dell’incidenza del valore suolo tra il 20% ed il 35% e dell’ubicazione dell’area in zona alquanto periferica. Inoltre la Corte territoriale ritenendo non condivisibile il rilievo mosso dagli attori alla stima del CTU con riguardo all’indice di fabbricabilità in concreto adottato ed invece corretta l’adozione di un indice di edificabilità conforme all’edificato, ha evidenziato che il c. t. u. aveva tenuto cont dell’indice 3 mc/mq previsto dall’art. 17 della I. n. 763/67 e che il suddetto indice volumetrico era comunque l’indice massimo previsto dalla suddetta norma.
4. Avverso la citata sentenza definitiva il Comune di Frattamaggiore propone ricorso affidato a sei motivi, resistito con controricorso da COGNOME NOME, in proprio e quale procuratore speciale di COGNOME NOME, da COGNOME NOME, quale procuratore speciale dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, e da COGNOME NOME, i quali propongono ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Sono rimasti intimati NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE a r.l. in liquidazione e la Regione Campania.
5. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. I controricorrenti hanno depositato memoria
illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso principale il Comune di Frattamaggiore lamenta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art.360 n.3 cod. proc civ. per preclusione da giudicato civile e correlata violazione del “ne bis in idem”. Vizio motivazionale».
2. Con il secondo motivo il Comune lamenta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ. per preclusione da giudicato civile e correlata violazione del “ne bis in idem”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2055 e 2058 cod. civ. in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ. . Vizio motivazionale».
3. Con il quarto motivo lamenta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché della I. n.167/1962 (art.9 comma 3) in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ. quanto al giudicato amministrativo di annullamento del PEEP. Vizio motivazionale».
4. Con il quinto motivo l’Ente lamenta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 cod. civ. in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ.. “Error in procedendo” per violazione degli artt.110 e 350 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ.. Vizio motivazionale».
Nell’illustrare i motivi primo, secondo, quarto e quinto i ricorrente principale dà atto di aver già impugnato con ricorso in cassazione la sentenza non definitiva n.3365/2012 della Corte d’appello di Napoli e ripropone gli stessi motivi,
assumendo che i vizi già denunciati si riflettono, inficiandola, anche sull’erronea sentenza definitiva.
5.Con il terzo motivo il Comune denuncia «Violazione del primo protocollo addizionale della CEDU e dell’art.42 bis del d.p.r. n.327/2001 in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ.. Vizio motivazionale». Ad avviso del ricorrente principale con la sentenza non definitiva non era stata accertata la fondatezza nel merito delle pretese risarcitorie azionate e, anche qualora detto diritto fosse stato già astrattamente riconosciuto, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio la sussistenza dei presupposti di rigetto delle domande.
6. Con il sesto motivo lamenta «Violazione e falsa applicazione dell’art.3 lett. C) del d.p.r. n.522/1987 nonché dell’art.39 della I. n.2359/1865 in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ.. Vizio motivazionale». Ad avviso del ricorrente, nella determinazione del valore di mercato del suolo non doveva computarsi la maggiorazione del 40% per incidenza spese generali, utili imprenditoriali, anticipazioni capitali, atteso che la cooperativa beneficiaria dell’insediamento residenziale di edilizia pubblica non aveva, per statuto, la finalità di massimizzare profitti con criteri imprenditoriali. Nella fattispecie era applicabile il d.p n.522/1987, che fissa l’incidenza del costo dell’area nella misura massima del 12% e determina il costo base di produzione in relazione agli immobili ultimati nell’anno 1986, essendosi GLYPH l GLYPH 986 GLYPHle verificata ne GLYPH re GLYPH eversibi settemb 1 l’irr trasformazione del suolo.
7. Con il motivo di ricorso incidentale i controricorrenti lamentano «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per illogica, contraddittoria o insufficiente motivazione in ordine all’indice di fabbricabilità adottato quale criterio
valutazione». Assumono che la Corte d’appello abbia tenuto conto dell’edificato e non dell’edificabile, con una motivazione che non rende comprensibile la ragione per cui sia stato attribuito ai suoli un minor valore per il solo fatto che la cubatura realizzata fosse inferiore a quella possibile. Ad avviso dei controricorrenti il criterio risarcitor adottato, con il metodo analitico-ricostruttivo, si pone in contrasto con i principi indicati dalla CEDU, che impongono l’integrale ristoro del pregiudizio subito dai privati a cui illegittimamente siano sottratti ben di loro proprietà.
8. I motivi primo, secondo, quarto e quinto del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Con i suddetti motivi il Comune di Frattamaggiore propone nuovamente le medesime censure oggetto di separato gravame in cassazione, con cui è stata impugnata la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Napoli n.3365/2012, e deciso, con statuizione di rigetto, da questa Corte con la sentenza n.2034/2018, depositata il 26 gennaio 2018.
Ne consegue, per il principio di consumazione dell’impugnazione, l’inammissibilità dei motivi di cui si sta trattando, essendosi, riguardo alla pronuncia non definitiva citata, esaurito, con la ritual proposizione del primo ricorso, il relativo diritto di impugnazione (Cass. n.2426/1983).
9. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Assume il Comune che, nel merito e in concreto, con la sentenza non definitiva non sia stata accertata la responsabilità risarcitoria de Comune, ma solo l’insussistenza del giudicato civile formatosi sulla precedente sentenza n.761/1992. Di conseguenza, ad avviso del Comune, non era precluso alla Corte di merito rigettare le domande risarcitorie, considerando che i privati hanno diritto alla restituzion
dei beni oggetto della procedura espropriativa e non hanno perduto proprietà in base ai principi CEDU.
Il ricorrente principale denunzia, quindi, una errata interpretaz della sentenza non definitiva, il cui contenuto decisorio è esaminato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto l’ambito del giu in prosecuzione circoscritto alla sola liquidazione delle som spettanti a titolo risarcitorio. Tuttavia il Comune non richia regole di cui agli artt. 1362 e seg. cod. proc. civ., né specifica i canoni ermeneutici in concreto violati in riferimento alle parti motivazione della pronuncia non definitiva.
Anche la doglianza concernente il vizio motivazionale è inammissibile in quanto detto vizio non è stato denunciato secondo il paradigma cui all’art.360 comma 1 n.5, cod. proc. civ. come novellato dall’ 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del e applicabile ratione temporis(la sentenza impugnata è stata depositata il 12-6-2014).
10. Il sesto motivo di ricorso principale è in parte inammissibile parte infondato.
Il Comune lamenta sia il vizio di cui all’art.360, comma 1 n.3, c proc. civ. , deducendo cumulativamente violazione e fals applicazione di legge, sia il vizio motivazionale ex art. 360, comm n.5, cod. proc. civ.. L’ultimo profilo di censura non è esp secondo il paradigma previsto dalla norma come novellata nel 2012 e applicabile ratione temporis, sicché si ravvisa inammissibile.
Non ricorre il vizio di violazione di legge, né quello di applicazione di legge, atteso che l’art. 3 lett. C) del d.p.r. 5 si riferisce al settore delle locazioni e correttamente la territoriale ha ritenuto non vincolante il parametro fornito dalla norma, ai fini della quantificazione dei costi base incidenti sul v di mercato del suolo.
11. Anche il motivo di ricorso incidentale è infondato.
In disparte ogni considerazione circa la dedotta insufficienza della motivazione, che non è più anomalia rilevante ex art.360, 1 comma n.5, cod. proc. civ., come novellato del 2012 (Cass. S.U. n. 8053/2014), il denunziato vizio di nullità della sentenza non sussiste.
Nella valutazione del valore del suolo la Corte territoriale ha adottato il metodo analitico- ricostruttivo e sostanzialmente ha fatto riferimento all’indice di densità territoriale, fornendo adeguata motivazione di tale scelta, peraltro in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata.
12.Le spese del presente giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.
13. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contribu unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia dei ricorrenti incidentali, d un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.