Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17237-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 808/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/12/2020 R.G.N. 213/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Milano con la quale era stata
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/02/2024
CC
rigettata la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, volta al conseguimento, tra l’altro, della declaratoria di nullità del licenziamento – in quanto atto in frode alla legge e avente carattere discriminatorio – intimatole dalla società il 15 luglio 2016 nell’ambito di una procedura di mobilità, di annullamento della conciliazione in sede sindacale sottoscritta tra le parti il successivo 28 luglio 2016 per vizio del consenso determinato da dolo della datrice di lavoro, nonché, in subordine, di avvenuta violazione del diritto di precedenza sulle nuove assunzioni;
a sostegno della propria decisione, il giudice del gravame ha, tra l’altro, evidenziato che nell’accordo sindacale del 16 maggio 2016 – con il quale era stata chiusa la seconda procedura di riduzione del personale, avviata in data 8 aprile 2016 – i cr iteri per l’individuazione del personale da licenziare non erano esclusivamente quelli di cui all’art. 5 della l. n. 223 del 1991, ma anche l’altro – già previsto nel precedente accordo del 19 giugno 2015, intervenuto nell’ambito della precedente procedura aperta il 9 aprile 2015 -, avente peraltro carattere di prevalenza, della volontarietà alla collocazione in mobilità e della non opposizione al licenziamento, previo riconoscimento di un sostegno economico costituito dal versamento di un incentivo all’esodo;
il predetto giudice ha quindi aggiunto che nessun inganno era presente nella lettera di recesso, ove era stata esattamente illustrata alla lavoratrice che l’anno precedente aveva comunicato la sua volontà di accettare il recesso – la situazione rappresentata in sede di confronto sindacale ed il contenuto d ell’accordo raggiunto; pertanto, all’atto della ricezione della predetta lettera, la lavoratrice medesima aveva tutti gli elementi conoscitivi per valutare nel suo
interesse la maggior convenienza di un accordo piuttosto che l’avvio di una causa a seguito di impugnazione del recesso;
la Corte territoriale ha poi ribadito – conformemente a quanto già evidenziato nella sentenza di primo grado – che la procedura sindacale, sottoscritta da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non pareva poter condurre verso l’approdo di un dolo omissivo, non integrato dal semplice silenzio o dalla semplice reticenza;
la predetta Corte ha inoltre puntualizzato che non era affetta da alcun inganno o raggiro la conciliazione con la quale la lavoratrice aveva accettato il recesso ed aveva rinunciato ‘ad ogni possibile impugnazione del licenziamento in qualsivoglia sede e a rivendicare la costituzione sotto qualsiasi forma e a qualsiasi fine del rapporto medesimo’, ricevendo dalla società la somma di € 24.961,04, pari a 12 mensilità, oltre € 1.000,00 a titolo di transazione; e, a supporto della riportata conclusione, ha fatto propria l’osservazione del primo giudice secondo cui «La complessità della procedura, la serietà della proposta contrattuale, poi accettata da COGNOME COGNOME, e l’estensione soggettiva del licenziamento, fanno in modo di escludere con ogni ragionevole probabilità che al momento della conclusione del verbale di conciliazione in sede sindacale RAGIONE_SOCIALE avesse intenzione di trarre in inganno COGNOME su qualche particolare della complessa procedura di mobilità»;
il giudice di appello ha infine rilevato che nessuna incidenza poteva avere il fatto che, a distanza di quasi un anno, la lavoratrice avesse constatato che il magazzino dello stabilimento era ancora esistente con all’interno tre addetti che lavoravano, non essendo tale circostanza, per sé sola, indicativa della volontà della società di ingannare la lavoratrice medesima, svolgendo i predetti dipendenti attività diverse da quelle disimpegnate da quest’ultima, con
professionalità e competenze differenti nell’ambito di un lecito utilizzo del contratto di somministrazione; ha quindi affermato che non risultava dimostrato che la società avesse proceduto a nuove assunzioni nel livello di inquadramento della lavoratrice, emergendo solo che la società stessa aveva fatto ricorso a contratti di somministrazione finalizzati a specifici incombenti di natura temporanea per mansioni estranee alla professionalità della predetta lavoratrice;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidato a 5 motivi;
la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 6 febbraio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con il primo motivo, la ricorrente – denunciando ‘error in procedendo’ per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto, contrariamente a quanto risultante dall’atto di recesso, che la lavoratrice fosse stata messa in mobilità nell’ambito della prima procedura, con riferimento alla quale ella aveva sottoscritto in data 30 giugno 2015 un verbale di conciliazione, con cui aveva dichiarato di accettare il licenziamento per collocazione in mobilità a far data dal 1° luglio 2016;
con il secondo motivo -denunziando travisamento dell’informazione probatoria ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. –
lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto che il criterio dell’adesione volontaria del lavoratore fosse stato previsto anche nell’ambito della seconda procedura, che, invece, contemplava solo i criteri di cui all’art. 5 della l. n. 223 del 1991;
con il terzo motivo – denunziando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché travisamento dell’informazione probatoria, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – si duole che la Corte territoriale abbia affermato, da un lato, che entrambe le procedure di mobilità del 2015 e del 2016 erano state portate a termine e , dall’altro, che il criterio per l’individuazione dei lavoratori da porre in mobilità nell’ambito della prima procedura era quello dell’adesione volontaria del lavoratore al licenziamento, benché, in accordi successivi, detto criterio fosse stato sostituito da quelli previsti nel citato art. 5;
con il quarto motivo – denunziando nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulla domanda di ammissione delle istanze istruttorie, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – lamenta che la predetta Corte abbia omesso di pronunziarsi sul ‘nono’ motivo di appello, con il quale, in via istruttoria, era stata chiesta l’ammissione di prova diretta per interrogatorio formale e testi su determinati capitoli di prova dedotti nel ricorso di primo grado, non ammessi dal Tribunale, volti a dimostrare che l’azienda, dopo il licenziamento, aveva continuato la sua attività in Italia, che i lavoratori assunti nel magazzino dopo il licenziamento della lavoratrice svolgevano anche la sua stessa attività e mansioni, che la lavoratrice medesima a veva tenuto a battesimo il nuovo ‘software’ ed aveva collaborato alla sua messa in funzione in relazione alla specifica attività del magazzino;
con il quinto motivo denunziando ‘error in procedendo’ per violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulla domanda di ammissione delle istanze istruttorie proposte in primo grado e reiterate in grado di appello, in relazione all’art. 360, pr imo comma, n. 3, c.p.c. – ripropone, sotto diverso profilo, la precedente censura.
Ritenuto che:
i primi tre motivi di doglianza sono inammissibili, in quanto privi di decisività, non essendo stato aggredito il passo della motivazione, già sopra riportato ed assorbente rispetto alle ulteriori considerazioni contenute nella pronunzia impugnata, ove è affermato, mediante espresso richiamo al giudizio espresso dal Tribunale, che «La complessità della procedura, la serietà della proposta contrattuale, poi accettata dal COGNOME …, e l’estensione soggettiva del licenziamento, fanno in modo di escludere con ogni ragionevole probabilità che al momento della conclusione del verbale di conciliazione in sede sindacale RAGIONE_SOCIALE avesse intenzione di trarre in inganno COGNOME su qualche particolare della complessa procedura di mobilità»;
peraltro, il riportato passo della motivazione, attinente direttamente al fatto costituente effetto preclusivo al riconoscimento della tutela invocata dalla lavoratrice, integra giudizio demandato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legit timità, neppure ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la cui applicazione sarebbe, del resto, nel caso preclusa per via della cd. ‘doppia conforme’, essendo, sul punto, la decisione di appello conforme a quella assunta dal giudice di primo grado;
anche gli ultimi due motivi sono affetti da inammissibilità, poiché essendo con essi sostanzialmente censurata la mancata ammissione dei capitoli di prova in appello (a seguito di ri proposizione dell’istanza già rigettata in primo
grado), vale il principio secondo cui «Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l ‘ omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione» (così, tra le altre, Cass. 20/10/2017, n. 24830);
del resto, i motivi in questione non si confrontano neppure per intero con la motivazione della pronunzia impugnata, ove è stato chiarito (per come già sopra evidenziato) che «alcuna incidenza può avere il fatto che a distanza di quasi un anno COGNOME abbia visto che il magazzino dello stabilimento era ancora esistente con all’interno tre addetti che lavoravano, non essendo tale circostanza, per sé sola, indicativa della volontà di RAGIONE_SOCIALE di ingannare la lavoratrice»; e, al riguardo, richiamata la sentenza del primo giudice nella parte in cui era stato precisato che i tre lavoratori erano stati assunti con contratto di somministrazione, è stato affermato che «I documenti dimostrano, quindi, che questi lavoratori (che dovrebbero essere la prova regina del raggiro ai danni della lavoratrice) svolgono attività diverse da quelle svolte dalla ricorrente, con professionalità e competenze differenti nell’ambito di un lecito utilizzo del contratto di somministrazione. Quanto infine all’ultimo motivo di censura non risulta dimostrato che la società abbia proceduto a nuove assunzioni nel livello di inquadramento di COGNOME risultando solo che la stessa si sia rivolta a contratti di somministrazione finalizzati a specifici incombenti di natura temporanea per mansioni estranee alla professionalità di COGNOME»;
pertanto, sulla questione di merito concernente le nuove assunzioni, il giudice del gravame si è pronunziato, valorizzando, quale fonte probatoria, determinati documenti, nell’esercizio del suo potere decisionale non sindacabile in sede di legittimità (cfr., al riguardo, tra le altre, Cass. 12/07/2005, n. 14611, ove è affermato che «Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell ‘ esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza»; cfr., ancora, in tema, Cass. 8/05/2017, n. 11176, ove si legge che «Nel quadro del principio, espresso nell ‘ art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove – salvo che non abbiano natura di prova legale -, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati»);
segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio