Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25823 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al n. 11844/2022 R.G.) proposto da:
COGNOME NOME , nata ad Asti il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in proprio e quale procuratrice speciale di COGNOME NOME , nato ad Asti il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE) e residente in Perth (Australia), INDIRIZZO, giusta procura rilasciata mediante rogito del 20 aprile 2004, per AVV_NOTAIO di Asti, repertorio n. 126969, raccolta n. 11119, elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, unitamente all’AVV_NOTAIO del foro di Genova che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL ‘) ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , nato ad Asti il DATA_NASCITA ed ivi domiciliato, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME , nato ad Asti il DATA_NASCITA ed ivi domiciliato, al INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME , nato a Genova il DATA_NASCITA e domiciliato in Asti, al INDIRIZZO
n. 11844/2022 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 6/6/2024
Opposizione decreto liquidazione compensi C.T.U..
NOME n. 68 (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (Codice Fiscale indicato: CODICE_FISCALE), domiciliato in Asti, alla INDIRIZZO ;
-intimati –
nonché
COGNOME NOME , nata ad Asti il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, unitamente ai propri difensori AVV_NOTAIO del foro di Roma e NOME COGNOME del foro di Asti, che la rappresentano e difendono, rispettivamente giusta procura speciale in calce al controricorso e alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore NOME COGNOME (indirizzi p.e.c. dei difensori : ‘ EMAIL ‘ e ‘ EMAIL ‘ ; indirizzo p.e.c. del domiciliatario: ‘ EMAIL ‘ )
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti, pronunciata nel giudizio civile iscritto al n. 1066/2021 R.G., pubblicata il 3 novembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse de lla ricorrente e della controricorrente , ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.;
lette le note scritte depositate dal P.G., nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
FATTI DI CAUSA
1.Con l’ordinanza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Asti ha dichiarato inammissibili le opposizioni presentate da NOME COGNOME e NOME , quest’ultima sia in proprio che quale procura trice speciale di NOME, ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso la sentenza con la quale il medesimo Tribunale aveva liquidato, ai nominati CC.TT.UU. (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , l’importo di €. 56.697,07 (euro cinquantaseimilaseicentonovantasette/07) in favore dei primi tre, e di €. 10.200,00 (euro diecimiladuecento/00), in favore di
COGNOME NOME. La suddetta pronuncia si fonda sul fatto che nella specie il giudice, anziché emettere previamente (o anche contestualmente) un separato decreto di liquidazione (ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002), ha provveduto con la sentenza che ha definito il giudizio, atto idoneo a contenere statuizioni come quella in esame per la quale è prevista l’adozione di apposito decreto. Da ciò conseguirebbe che anche tali parti di decisione devono essere impugnate secondo le regole che disciplinano l’impugnazione della sentenza ; diversamente, si ammetterebbe che un giudice diverso da quello naturale (la Corte d’Appello) possa incidere sul dispositivo della sentenza.
2.- Avverso il menzionato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sig.ra NOME, in proprio e quale procuratrice speciale di NOME .
3.- La controricorrente COGNOME NOME ha aderito al ricorso per cassazione ed ha proposto ricorso incidentale badato sui medesimi motivi di quello principale.
4.Sono rimasti intimati i Consulenti Tecnici d’Ufficio COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
5.- Ricorrente e controricorrente (con ricorso incidentale) hanno depositato memorie illustrative , ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c..
6.- Il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha depositato note scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 168 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., per avere il Tribunale affermato che le parti, per impugnare la liquidazione dei compensi in favore dei Consulenti Tecnici d’Ufficio , avrebbero dovuto utilizzare il giudizio di appello.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 168 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., per non avere il giudice di merito, in violazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma,
ritenuto che la natura di decreto della parte di sentenza con la quale erano stati liquidati i compensi in esame imponesse di individuare quale rimedio impugnatorio quello di cui alle norme indicate.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 168 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., in relazione al principio di economia processuale, ex art. 111 Cost., per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’opposizione proposta, così negando il diritto delle parti di censurare la liquidazione dei compensi ai Consulenti Tecnici d’Ufficio, con lo specifico e rapido strumento dell’opposizione.
In particolare, a sostegno delle censure prospettate, la ricorrente principale evidenzia il principio, già affermato da questa Corte regolatrice e secondo cui « La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato aAVV_NOTAIOata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto aAVV_NOTAIOata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del d.P.R. citato. » (Cass., Sez. 2, sentenza n. 29228 del 6 dicembre 2017, Rv. 646597-01).
Tale principio, del resto, è stato richiamato anche dal P.G. che, nelle note scritte depositate in modalità telematica, ha menzionato Cass., Sez. 1, ordinanza n. 16117 del 28 luglio 2020, Rv. 658601-01, secondo cui « Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità
del ricorso per cassazione contro la revoca dell’ammissione, proposto unitamente all’impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria). ».
2.- Orbene, osserva questo Collegio come i suddetti precedenti risultino avere ad oggetto non già l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari, bensì quella avverso il differente provvedimento di revoca dell’ ammissione al beneficio rappresentato dal patrocinio a spese dello Stato, soggetto al medesimo regime impugnatorio previsto dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. Non vi sono, peraltro, precedenti specifici aventi ad oggetto l’autonomia del regime impugnatorio previsto, ex art. 170 T.U.S.G., con riguardo ai provvedimenti – come quello impugnato mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità – di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato (art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002).
Pertanto, poiché l’applicazione del principio sopra enucleato anche all’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari del magistrato integra senz’altro questione di diritto avente particolare rilevanza nomofilattica, questo Collegio reputa opportuno che la causa, in base al disposto dell’art. 375 c.p.c., venga rinviata a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione