Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7402 Anno 2025
Civile Sent. Sez. U Num. 7402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13004/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale pec
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domicilio digitale pec
avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE n. 180/2024 depositata il 08/05/2024.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
Udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( hinc : RAGIONE_SOCIALE, con delibera del 12-18 ottobre 2023, disponeva la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME dall’RAGIONE_SOCIALE per esser venuti meno i requisiti di cui all’art. 17, comma 1, lett. f), legge n. 247 del 2012 per la pendenza, a suo carico, di numerosi procedimenti penali.
AVV_NOTAIO , con ricorso presentato direttamente al RAGIONE_SOCIALE, impugnava la delibera del RAGIONE_SOCIALE, chiedendone l’annullamento posto che la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE non poteva essere disposta in pendenza di procedimento disciplinare, nessuna sentenza di condanna, penale o disciplinare, era divenuta definitiva e, comunque, non ne sussistevano i presupposti di legge.
Il RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 180/2024, dichiarava inammissibile il reclamo in quanto presentato presso di
esso e non proposto mediante deposito presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 del r.d. n. 37 del 1934.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
7 . In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione, che risulta regolarmente effettuata e di cui lo stesso AVV_NOTAIO ha dato atto nelle sue conclusioni scritte.
L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione di norme di diritto’ per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’Albo in quanto depositato direttamente presso il RAGIONE_SOCIALE anziché presso il RAGIONE_SOCIALE, come disposto dall’ art. 59 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, dovendosi ritenere tale norma inapplicabile per il principio RAGIONE_SOCIALEa successione RAGIONE_SOCIALEe leggi nel tempo alla luce del disposto di cui all’art. 17, comma 14, l. n. 247 del 2012, secondo il quale ‘l’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione’.
Evidenzia, inoltre, che:
gli artt. 36 e 37 l. n. 247 del 2012, nello stabilire che la funzione giurisdizionale del RAGIONE_SOCIALE è esercitata ‘secondo
le previsioni RAGIONE_SOCIALE artt. 59 e 65 del RD 37/1934′ , non richiama le modalità di presentazione del ricorso e l’inoltro del medesimo, che sono variate nel corso del tempo; deduce la natura procedurale RAGIONE_SOCIALEe norme del r.d. n. 37 del 1934, derivandone la perdita di efficacia in forza RAGIONE_SOCIALEa disciplina sopravvenuta;
il ricorso innanzi al RAGIONE_SOCIALE ha natura di ricorso gerarchico, con la conseguenza che, ove esso sia presentato in via diretta all’autorità amministrativa sovraordinata anziché a quella che ha emesso il provvedimento, non può derivarne la nullità e/o l’ inammissibilità del gravame;
infine, la previsione di inammissibilità non è prevista dall’art. 33 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2.
Il motivo, che presenta profili di inammissibilità per difetto di chiarezza, realizzando una commistione di profili di diritto e motivazionali, con deduzioni che sono estese al merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, è infondato.
La doglianza muove dall’assunto interpretativo che il deposito presso il COA, previsto dall’art. 59 r .d. n. 37 del 1934, pur richiamato dall’art. 36 l. n. 247 del 2012, non sia applicabile al ricorso proposto avverso il provvedimento di cancellazione d’ufficio dall’Albo professionale poiché l’art. 17, comma 14, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 cit. -norma successiva e, quindi, prevalente – stabilisce che, in questa ipotesi, ‘l’interessato può presentare ricorso al RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Tale assunto si fonda sull’ erroneo presupposto che il ricorso al RAGIONE_SOCIALE abbia natura, anziché giurisdizionale, di ricorso amministrativo-gerarchico rispetto alla decisione assunta dal COA.
Appare opportuno, preliminarmente, delineare il quadro normativo rilevante.
6.1. In materia di cancellazione dall’Albo professionale, l’art. 17, comma 14, l. n. 247 del 2012 prevede ‘ L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ‘.
Il successivo art. 36, comma 1, l. n. 247 del 2012 individua l’ambito RAGIONE_SOCIALEa competenza giurisdizionale del RAGIONE_SOCIALE e ne precisa i criteri e le regole procedurali, disponendo che ‘ Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli RAGIONE_SOCIALE‘ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio RAGIONE_SOCIALE di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ‘.
Il comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 cit. dispone altresì che ‘ Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ‘.
L ‘art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 , infine, prevede:
‘ Il ricorso alla Commissione centrale [oggi RAGIONE_SOCIALE] è presentato negli Uffici del Direttorio [oggi RAGIONE_SOCIALE] che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALEa pronuncia stessa, notificata al ricorrente.
Agli effetti RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell’art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta
la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di più professionisti, alla data RAGIONE_SOCIALE‘ultima notificazione.
L’Ufficio del Direttorio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al pubblico ministero è anche comunicata la data RAGIONE_SOCIALE‘ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.
Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli Uffici del Direttorio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all’art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.
Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
Il ricorso e gli altri atti nonché le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi alla Commissione centrale. ‘ .
Va precisato, con riguardo a quest’ultima disposizione, che, contrariamente a quanto sostenuto in memoria dal ricorrente, resta privo di rilievo che l’art. 59 cit., nella sua formulazione originaria, si riferisse alla ‘Commissione centrale’ e agli ‘Uffici del Direttorio’ posto che a tali organi, la cui denominazione deriva dal precedente ordinamento corporativo, sono subentrati, rispettivamente, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
7. Il su illustrato quadro normativo permette di evidenziare che:
il ricorso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha pacificamente natura giurisdizionale e non di ricorso amministrativo-gerarchico;
il RAGIONE_SOCIALE è il soggetto preposto al procedimento (nella specie, quello per la cancellazione e/o iscrizione all’Albo professionale ), ossia non è un terzo, né un ‘organo giudiziale’ , ma il soggetto che ha adottato l’atto impugnato , dunque una parte, seppure qualificata, del giudizio innanzi al RAGIONE_SOCIALE, la quale, a fronte RAGIONE_SOCIALEe contestazioni del ricorrente sulla regolarità e sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa procedura, vanta un prioritario interesse alla sua conservazione;
l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 r.d. n. 37 del 1934 deriva non da una asserita ultrattività RAGIONE_SOCIALE‘originaria previsione ma da una espressa scelta del legislatore, operata con la stessa legge n. 247 del 2012, di riconoscere piena vigenza ed efficacia alla norma;
la specificità RAGIONE_SOCIALEa posizione del COA, infine, giustifica la sua considerazione da parte del legislatore in termini centrali nell’avvio del giudizio di impugnazione: una volta depositato il ricorso, infatti, ricade sul COA l’avvio RAGIONE_SOCIALEe fasi successive, ossia, in particolare, l’attivazione del contraddittorio rispetto alle altre eventuali parti e la trasmissione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione al RAGIONE_SOCIALE, organo competente a decidere.
7.1. Tali rilievi consentono di comprendere, in termini più lineari, la rilevanza e l’incidenza del complesso RAGIONE_SOCIALEe norme che governano , in parte qua , il giudizio innanzi al RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 17, comma 14, e l’art. 36, comma 1, primo periodo, infatti, individuano nel RAGIONE_SOCIALE l ‘organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso (nella specie, sulla cancellazione dall’Albo).
I l richiamo operato dall’art. 36 , ultimo periodo, l. n. 247 del 2012 all’art. 59 r.d. n. 37 del 1934 non modifica tale attribuzione poiché attiene ad un diverso piano, procedurale, identificando solamente le
modalità per la proposizione del mezzo di impugnazione, giustificata dalla peculiare posizione del COA.
7.2. Occorre sottolineare, del resto, che, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, il deposito presso ‘gli uffici del COA’ è del tutto equivalente alla notificazione del ricorso al medesimo.
Questa Corte, nell’interpretare l’art. 59 cit. sia pure nell’ambito del contenzioso elettorale e in materia disciplinare, ma tali rilievi valgono anche per il presente contenzioso – ha esplicitamente chiarito che ‘ appare arbitrario assumere che il termine «presentazione» imponga il deposito quale unica modalità di impugnazione, con esclusione RAGIONE_SOCIALEa notificazione. In realtà la disposizione relativa alla «presentazione del reclamo negli uffici del COA» si limita ad individuare il destinatario del reclamo stesso (gli uffici del COA), senza circoscrivere le modalità di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ‘, sicché ‘ detto ricorso si propone non mediante il suo deposito presso lo stesso destinatario RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, bensì mediante notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nei suoi confronti ‘ e, ove quest’ultima sia eseguita tramite servizio postale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa tempestività, rileva il momento RAGIONE_SOCIALEa spedizione RAGIONE_SOCIALE‘atto al COA, stante il generale principio, costituzionalmente rilevante, RAGIONE_SOCIALEa scissione soggettiva RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALEa notificazione (v. Sez. U, n. 26857 del 14/11/2017; Sez. U, n. 13983 del 06/06/2017; da ultimo Sez. U, n. 30885, 3 dicembre 2024).
Ciò conferma, dunque, che la proposizione del ricorso innanzi al RAGIONE_SOCIALE deve avvenire con la necessaria instaurazione del contraddittorio -attraverso il deposito del ricorso presso i locali del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ovvero mediante la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto al medesimo RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COA entro i termini stabiliti dalla legge, la cui mancanza impedisce il
prodursi RAGIONE_SOCIALE effetti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALEa domanda e l’instaurazione del giudizio.
Va sottolineato, sul punto, che l’eventuale deposito del reclamo direttamente presso il RAGIONE_SOCIALE -come nella specie avvenuto, di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge -non comporta l’intempestività del ricorso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al RAGIONE_SOCIALE, condizione qui, invece, non verificatasi.
7.3. Da tutto ciò emerge pure l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccepito difetto di legittimazione del COA a resistere con controricorso al ricorso presentato per cassazione.
Pertanto, va escluso che vi sia contrasto o incoerenza tra l’art. 17 l. n. 247 del 2012 e l’art. 59 r.d. n. 37 del 1934, non ponendosi un profilo di successione di norme.
Le due norme attengono a piani differenti seppur collegati: la prima individua l’organo competente a decidere il reclamo; la seconda, applicabile per l’esplicito richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 l. n. 247 del 2012, regola le modalità, procedurali, per la presentazione del reclamo stesso , la cui inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso che non può ritenersi ritualmente e/o tempestivamente presentato.
8.1. Tale interpretazione, inoltre, non è sicuramente illogica, rispondendo, anzi, a evidenti ragioni di sistema: il deposito del ricorso presso il COA, difatti, è funzionale a consentire l’attivazione del contraddittorio con le altre parti (e con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione) e, al contempo, la trasmissione, in uno con il ricorso, RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento, RAGIONE_SOCIALEe eventuali ulteriori deduzioni, nonché dei documenti allegati dalle altre parti, sì da
permettere al RAGIONE_SOCIALE una più ampia (e unitaria) trattazione del relativo contenzioso.
8.2. Infine, neppure sussiste contrasto rispetto a quanto previsto dall’art. 33 del Reg. CNF n. 2 del 21 febbraio 2024, il cui comma 3, nel prevedere che il ricorso deve essere presentato a mezzo posta o pec nella segreteria del RAGIONE_SOCIALE che ha emesso la decisione ovvero in quella del RAGIONE_SOCIALE presso c ui l’incolpato è iscritto, fornisce una regolamentazione del tutto coerente all’art. 59 cit.
8.3. Per completezza, giova anche evidenziare che il peculiare meccanismo di impugnazione previsto per le decisioni del RAGIONE_SOCIALE non è inedito nell’ordinamento.
Questa modalità, infatti, è assimilabile a quella prevista per l’impugnazione nel giudizio penale: l’art. 582 c od. proc. pen. prevede che l’ impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza debba avvenire con deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso la sentenza d’appello proposto direttamente alla Corte di cassazione (v. Cass. pen. Sez. 2 – , Sentenza n. 7844 del 29/01/2020).
Da ultimo, va escluso, in relazione alle conclusioni depositate dal AVV_NOTAIO, che possa assumere rilievo il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa translatio iudicii che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso RAGIONE_SOCIALEa competenza.
Nella specie, la violazione investe l’esatta applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme per la presentazione del ricorso e non l’errata identificazione RAGIONE_SOCIALE‘organo competente, qui neppure in rilievo.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali a favore del controricorrente, che liquida in complessive € 5.000,00, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE esborsi (liquidati in euro 200,00), alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.