Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14776 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11252-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 2042/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 1085/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
del 05/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Sanzioni amministrative
lavoro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/03/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ha rigettato l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE avverso atto di irrogazione sanzioni in materia di impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria.
La Corte di Roma ha affermato, in particolare – al contrario del Tribunale, che aveva dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di irrogazione sanzioni del 2008 (sanzione amministrativa pecuniaria di € 120.412 , ridotta in via agevolata a € 30.103), per avere impiegato nell’anno 2002 lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, in giudizio derivante di riassunzione di quello inizialmente promosso avanti la CTP di Roma e in grado di appello avanti la CTR del Lazio, che con sentenza del 17.3.2015 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario – che, in assenza di tempestiva impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento avente ad oggetto il medesimo credito impugnato, notificata ritualmente in data 9.7.2009, non era più possibile contestare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria oggetto RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, poiché tale contestazione avrebbe dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, da presentarsi entro il termine p erentorio di cui all’art. 21 d. lgs. n. 546/1992.
Propone ricorso per cassazione l’originaria opponente, con sei motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato da memoria; al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisone
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 327, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360 , n. 4 c.p.c., per non avere la C orte d’Appello dichiarato l’appello inammissibile per tardività.
Il motivo è infondato.
E’ stato applicato dalla Corte territoriale il principio di ultrattività del rito (come spiegato a p. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); poiché il giudizio era stato riassunto dalla società innanzi al Giudice del lavoro, nelle forme RAGIONE_SOCIALEa cognizione speciale, mediante ricorso depositato in Cancelleria e successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d’udienza, e trattato e deciso dal Tribunale nelle forme del rito del lavoro, il giudizio di appello è stato correttamente instaurato ai sensi degli artt. 433 ss. c.p.c. (cfr. Cass. n. 15272/2014, n. 20705/2018, n. 28519/2019, n. 2329/2023).
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 60, comma 1, lett. bbis del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto ritualmente effettuata la notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento conseguente all’atto di irrogazione sanzioni impugnato.
Il motivo non è fondato.
Nella sentenza impugnata è stato osservato che la notifica di tale cartella è stata ritualmente effettuata in data 9.7.2009, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 c.p.c., presso la sede RAGIONE_SOCIALEa società in Orbetello, con consegna a soggetto qualificatosi come addetto alla ricezione atti. Come rilevato nella memoria RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale, la notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento non è avvenuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60, comma 1, lett. b -bis ) del d.P.R. n. 600/1973, bensì a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
(nella versione vigente ratione temporis ), il cui primo comma, dopo aver previsto che ‘ la cartella è notificata dagli ufficiali RAGIONE_SOCIALEa riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti RAGIONE_SOCIALEa polizia municipale ‘, precisa che ‘ la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ‘, e che ‘ in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una RAGIONE_SOCIALE persone previste dal secondo comma o dal portiere RAGIONE_SOCIALEo stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda ‘ (cfr. anche Cass. n.12577/2023).
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 437, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto nuova una prova già inserita agli atti del processo tributario, e non depositata dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado seguito alla riassunzione.
8. Il motivo non è fondato.
Atteso che il documento era agli atti RAGIONE_SOCIALE‘intero unitario giudizio, svoltosi prima avanti il Giudice tributario e poi di fronte al Giudice ordinario, la sentenza impugnata ha chiarito che il documento in questione (fotocopia RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella), indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudizio, oltre che riprodotto nell’atto di appello ritualmente notificato (in via equivalente alla sua produzione in copia in allegato, perché tale da non ledere le garanzie del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte resistente a cui sono finalizzate le modalità di produzione documentale), era stato ritualmente acquisito nel giudizio tributario alla stregua di quanto previsto dall’art. 58, comma 2,
d. lgs. n. 546/1990 e conseguentemente, in virtù del principio RAGIONE_SOCIALEa translatio iudicii , anche nella fase di riassunzione.
Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 329, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale violato il giudicato interno formatosi per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, nella parte in cui l’RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata decaduta dal potere sanzionatorio in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata tempestiva notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di irrogazione sanzioni.
11. Il motivo è infondato.
La sentenza gravata ha implicitamente, ma evidentemente, escluso il giudicato sul punto, per avere adottato una soluzione incompatibile con tale prospettazione, avendo affermato che l’ eventuale irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto sanzionatorio, presupposto alla cartella di pagamento, avrebbe dovuto essere contestata opponendosi tempestivamente alla cartella esattoriale.
Le suddette argomentazioni sono conformi alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 9310/2014, n. 24506/2016, n. 7156/2023), che ha precisato che il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, con la conformazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata; nel caso di specie, l’azione cd. recuperatoria proposta dalla parte è intempestiva in relazione all’ultimo termine, stante l’ accertata mancata contestazione giudiziaria RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento.
Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , per apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Il motivo non è fondato, poiché il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica RAGIONE_SOCIALEa violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019).
Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -bis , comma 7bis , del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, comma 1, d. lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito attribuito alla tardiva notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento un effetto di reviviscenza in capo all’amministrazione finanziaria di un potere sanzionatorio esaurito per decorso del termine di decadenza.
Il motivo non è fondato, dovendosi condividere il principio espresso nella sentenza gravata, nel senso che non è stata l’ amministrazione a far rivivere un potere esaurito, ma la parte a impugnare un atto superato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il regime RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
Al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘ Adunanza camerale del 5 marzo 2025.