Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16468 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
Oggetto: società di
capitali – amministratore –
revoca ex art. 2409 c.c. –
impugnabilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10200/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Pescara, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti –
NOME
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila n. 72/2022, depositato il 26 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024
-intimato –
dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila , depositato il 26 gennaio 2022, di reiezione del reclamo per la riforma del decreto del locale Tribunale che lo aveva revocato dalla carica di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di appello ha riferito, richiamando il provvedimento di primo grado, che il giudizio aveva avuto origine dal ricorso proposto ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. da NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali sindaci della RAGIONE_SOCIALE, per la revoca del liquidatore NOME COGNOME in ragione di gravi irregolarità nella gestione della società quali l’illegittima prosecuzione dell’attività di impresa non strettamente funzionale alla liquidazione del patrimonio e idonea a determinare un aumento della già grave esposizione debitoria della società, l’omessa proposizione dell’istanza di fallimento della società medesima e il soddisfacimento a propria discrezione dei soli creditori ritenuti strategici per la prosecuzione dell’attività, in violazione della par condicio;
ha dato atto che nel corso del giudizio di primo grado si era costituita anche la società, fallita nelle more del giudizio di appello, ragione per cui lo stesso veniva dapprima interrotto e quindi riassunto nei confronti della curatela, rimasta tuttavia contumace;
ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che la legittimazione a chiedere i provvedimenti di cui all’art. 2409 cod. civ. sussisteva anche in capo ai sindaci laddove, come nel caso in esame, avessero agito quale organo collegiale e non uti singuli e che ricorrevano gli estremi della fattispecie invocata avuto riguardo alle gravissime irregolarità nella gestione non solo al momento dell’adozione del provvedimento reclamato ma già in essere in epoca precedente, quantomeno a far data dal 31 dicembre 2017;
il ricorso è affidato a due motivi;
resistono, con unico controricorso, NOME COGNOME NOME COGNOME
e NOME COGNOME;
gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;
le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2409, settimo comma, cod. civ. e 110, 111, 112 e 115 cod. proc. civ., per aver il decreto impugnato, nell’esaminare il motivo di reclamo avente a oggetto la ritenuta ammissibilità del ricorso originario in quanto proposto dai sindaci nella veste del collegio sindacale, omesso di considerare le istanze istruttorie del reclamante (in particolare, di esibizione del registro RAGIONE_SOCIALE adunanze di tale organo), nonché la ci rcostanza che alla data dell’adizione del decreto del Tribunale i sindaci si erano dimessi;
con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2409 cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto sussistenti le contestate «gravi irregolarità» senza verificare il danno conseguente e il nesso di causalità e senza valutare le esimenti dovute all’inerzia della pubblica amministrazione e all’effetto incidente della pandemia da COVID -19;
va preliminarmente esaminata la questione della ammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 111 Cost., eccepita dai controricorrenti e, comunque, rilevabile d’ufficio;
sul punto, deve osservarsi che i provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ., ancorché comportino, come nel caso in esame, la nomina di un amministratore giudiziario con la revoca di quello prescelto dall’assemblea sono privi di decisorietà, per cui la decisione resa dalla Corte d’appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non è
impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese la quale sola, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame viene emessa, riveste i caratteri della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (così, Cass. 10 gennaio 2023, n. 388; Cass. 29 dicembre 2011, n. 30052; Cass. 13 gennaio 2010, n. 403; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1571);
pertanto, in assenza di motivi di ricorso rivolti alla statuizione relativa al governo RAGIONE_SOCIALE spese processuali, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 9 maggio 2024.