Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto: Somministrazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18081/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, società a socio unico e soggetta alla direzione e controllo di RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-controricorrente –
C.C. 9 gennaio 2024
r.g.n. 18081/2020
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di BARI n. 2074/2019, pubblicata l’ 8 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari con ordinanza del 29.10.2015 aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall’AVV_NOTAIO nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e ordinato a quest’ultima di riattivare immediatamente la linea telefonica fissa e mobile di cui al contratto di somministrazione inter partes , stabilendo una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine ex art. 614 bis c.p.c. , con condanna della stessa società al pagamento delle spese processuali.
In accoglimento del reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 4 novembre 2015, il Tribunale di Bari revocava il provvedimento cautelare d’urgenza, con condanna del soccombente alle spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare.
Avverso l’ ordinanza di revoca, COGNOME proponeva appello; si costituiva RAGIONE_SOCIALE chiedendone la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 2074/2019 dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza , ritenendo , contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, che il provvedimento impugnato -con cui era stato revocato, in sede di reclamo, il suddetto provvedimento cautelare-, che non fosse affatto ‘abnorme’, aggiungendo di non ravvisare la sussistenza del periculum, quale presupposto indefettibile, insieme con quello del fumus, per la fase cautelare, ma non per la fase di cognizione, sicché il ricorrente, nonostante la soccombenza in sede di reclamo con revoca del provvedimento anticipatorio d’ urgenza, avrebbe potuto proporre il giudizio di merito a tutela
C.C. 9 gennaio 2024
r.g.n. 18081/2020
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE delle proprie ragioni al fine di ottenere una pronuncia favorevole con natura decisoria e valenza di giudicato.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato come segue: ‘ Illegittimità e/o erroneità e/o nul lità (ai sensi dell’a rt. 360, comma 1 n. 1, c.p.c : ‘per motivi attinenti alla giurisdizione’) della sentenza n. 2074/2019 della Corte di appello di Bari, nonché della previa sentenza resa dal Tribunale di Bari il 25.07.2016 in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 3, 23, 24, comma 1, 70, 102, comma 1, 111 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti dell’Unione Europea, nonché 6 e 13 della CEDU (ratificata con l. 4.8.1955, n. 848), come riconosciuti dal Trattato U.E., 2, 19 del Trattato U.E., 2907, comma 1 e 2908 c.c., 1, c.p.c., 2, all. E, l. 20.03.1865 n. 2248, 43 e 53, r.d. 30 gennaio 1941, n.12, 3, l.31 marzo 1887, n. 3761: eccesso di potere giurisdizionale, in particolare per difetto assoluto di giurisdizione (violazione dei c.d. ‘limiti esterni’ della giurisdizione del giudice ordinario) in riferimento ad ambito riservato al legislatore (cd. invasione o sconfinamento), pur con invasione nel merito, e/o per omesso esercizio (o diniego di fatto) di giurisdizione ‘ .
In particolare, il ricorrente fa presente di aver impugnato la decisione resa dalla Corte di appello di Bari, cui si era rivolto al fine di impugnare il provvedimento reso dal Tribunale di Bari in sede di reclamo cautelare (promosso da controparte avverso ordinanza ex art. 700 c.p.c., viceversa emessa dallo stesso Tribunale di Bari, in prime cure ed in composizione monocratica, in senso favorevole al ricorrente).
C.C. 9 gennaio 2024
r.g.n. 18081/2020
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Lamenta che la sentenza impugnata sia viziata da ‘evidente eccesso di potere’ , con conseguente abnormità della declaratoria di inammissibilità sotto un duplice rilievo: per ‘ invasione creatrice in ambito riservato al legislatore ‘ (non valutando la Corte d’appello la sussistenza dei presupposti per il chiesto provvedimento d’urgenza ma, al contrario, affermando «che il ricorrente avrebbe potuto procedere al versamento del residuo, salva ripetizione, per poi ricorrere alla stipulazione di un nuovo contratto con il gestore telefonico») e per ‘ omesso esercizio (o diniego di fatto) della giurisdizione ‘ (dichiarando inammissibile l’appello in quanto « proposto avverso un’ordinanza qualificata non impugnabile»). Lamenta, di conseguenza, la violazione del principio di effettività della tutela della funzione giurisdizionale sulla pretesa sostanziale, con violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa, e del principio di parità delle parti ed in sostanza deduce che, nella fattispecie, vi sia stato un radicale stravolgimento delle norme processuali tale da ridondare in denegata giustizia (richiama copiosa giurisprudenza di legittimità in proposito); chiede infine, in primo luogo, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 669 terdecies , comma 5, c.p.c. nella parte in cui dispone la non impugnabilità del provvedimento reso a definizione del reclamo, allorquando il provvedimento sia abnorme e/o risulti reso in violazione di parametri nazionali ed europei citati nella rubrica del motivo di censura ed in secondo luogo, che sia dichiarato l’eccesso di potere giurisdizionale
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato come segue: ‘ Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c: ‘per nullità della sentenza e del procedimento’) della sentenza n. 2074/2019 della Corte di appello di Bari, per vizio di motivazione (motivazione omessa e/o apparente e/o perplessa o incomprensibile e/o intrinsecamente contraddittoria in modo manifesto e irriducibile, travisamento); pur connesso a possibile violazione del principio di
C.C. 9 gennaio 2024
r.g.n. 18081/2020
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
‘corrispondenza fra chiesto e pronunciato’ (per omessa/apparente pronuncia su esplicito motivo di appello, nonostante gli specifici fatti dedotti e non specificatamente contestati e le prove proposte); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli:
3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2, 6, 7, Cost.; 296 comma 2 TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carte dei diritti fondamentali della U.E.; 19 Trattato sull’U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. ( come ratificata con legge 4.08.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. , 2697 c.c. ( in ‘valore assoluto’ , apparente motivazione, travisamento e contraddittorietà manifesta e irriducibile circa la dichiarata inammissibilità dell’appello);
3, 23, 24, 25, 97, 101, comma 2, 111, Cost. ; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c e commi 1 e 2, Carte dei diritti fondamentali della U.E.; 19 Trattato sull’U.E.; 6 E 13 C.E.D.U.; 112, 131, 132, 134, 156, 276, 277, 279, 323, 339, 614 bis, 669 terdecies, comma 5, 669 quaterdecies, 700 c.p.c.; 2907 c.c. (apparente motivazione, contraddittorietà manifesta e irriducibile, nonché travisamento circa le dedotte abnormità e natura di sentenza del provvedimento con cui il Tribunale collegiale ha negato -pur in violazione del principio di legalità, nonché ponendosi al di fuori dei presupposti o dei casi tipici previsti dalla legge e diritto e/o in contrasto con i principi fondamentali del sistema -la chiesta misura d’urgenza, revocando la precedente ordinanza concessiva della misura cautelare) ‘ .
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di intrinseca connessione, sono inammissibili.
In via preliminare , va richiamato l’indirizzo già più volte espresso da questa Corte e condiviso pienamente dal Collegio secondo cui, quando il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini
C.C. 9 gennaio 2024
r.g.n. 18081/2020
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE. I. RAGIONE_SOCIALE della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (tra tante: Cass. Sez. 3, 19/09/2022 n. 27388, Cass. Sez. 1, 16/06/2020 n. 11675; con riferimento al processo esecutivo, da ultimo, Cass. Sez. 3, 14/06/2023 n. 16980).
Pertanto, le complesse censure prospettate e sopra sommariamente sintetizzate, ulteriori rispetto alla declaratoria di inammissibilità dichiarata dalla Corte d’appello con la decisione impugnata, sono prive di effetti giuridici idonei a giustificare la presente impugnazione sul punto.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, la Corte barese ha espressamente escluso il carattere ‘abnorme’ o ‘anomalo’ del provvedimento appellato con cui in sede di reclamo, nella specie, era stato revocato il decreto ex art. 700 c.p.c.
In proposito, la Corte d’appello si è espressamente uniformata ai principi più volte affermati da questa Corte (Cass. Sez. 1, 04/11/2009 n. 23410; Sez. 3, 10/08/2016 n. 16894), escludendo che il provvedimento impugnato avesse travalicato la funzione cautelare -acquisendo natura di sentenza ovvero avesse illegittimamente unificato la fase cautelare e il giudizio di merito, emanando, in luogo del provvedimento d’urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito che stante il suo carattere decisorio, assumendo natura sostanziale di sentenza -fosse, pertanto, impugnabile mediante l’ordinario atto di appello (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità nei suindicati termini, assorbita ogni altra questione e differente profilo, dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
C.C. 9 gennaio 2024
r.g.n. 18081/2020
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 9