Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10069 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10069 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18231/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende; -controricorrente-
nonché AGENZIA ENTRATE
RISCOSSIONE;
RISCOSSIONE;
–
intimata-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 2129/2022 depositata il 10/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
NOME NOME premesso di essere venuta a conoscenza, in data 1 febbraio 2019, tramite estratto di ruolo, di un proprio debito verso la pubblica amministrazione derivante da cartella di pagamento relativa ad una sanzione amministrativa elevata per infrazione al codice della strada, convenne in giudizio Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dinanzi al Giudice di pace di Roma, deducendo la mancata notifica della cartella, la presenza di vizi della cartella di pagamento e la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
si costituì in giudizio Roma Capitale mentre rimase contumace l’Agenzia delle Entrate Riscossione;
il Giudice di pace dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione perché tardivamente proposta avverso l’estratto di ruolo, non avendo la ricorrente impugnato la cartella nel termine perentorio di cui al D.Lgs n.150 del 2011, art. 7 e dunque entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’esistenza della suddetta cartella a mezzo dell’estratto di ruolo;
la decisione venne confermata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2129 del 10.2.2022;
NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
Roma Capitale ha resistito con controricorso;
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;
-con ordinanza interlocutoria n. 28835/2023 depositata il 16.10.2023, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art . 12, comma 4 bis del DPR 602/73, come aggiunto dall’art. 3 bis del D.L.146/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 215/2021, che esclude, anche per i giudizi in corso, l’immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo .
Ritenuto che:
con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 148 c.p.c., 2697 c.c., 615 c.p.c. e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale di Roma ritenuto che fosse assoggettato al termine di trenta giorni la proposizione dell’azione volta a far dichiarare la estinzione del credito per decorso della prescrizione, da ricondurre invece nell’alveo delle opposizioni all’esecuzione, proponibili senza termine;
il ricorso è inammissibile;
versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza la ricorrente assume essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215);
detta disposizione ha modificato l’art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato “Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo” e così formulato: “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio
dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”;
con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
a tale principio si sono uniformate le Sezioni semplici con numerose pronunce ( ex multis Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2023, n. 21816; Cass. 3.5.2023, n. 19165);
-la Corte costituzionale è stata investita delle questione di legittimità costituzionale dell’art . 12, comma 4 bis del DPR 602/73, come aggiunto dall’art. 3 bis del D.L.146/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 215/2021, che esclude, anche per i giudizi in corso, l’immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione,
con la pronuncia del 17/10/2023, n.190, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis del DPR29 settembre 1973 n. 602;
le Sezioni Unite, nella recente sentenza del 07/05/2024, n. 12459 hanno affermato che in tema di riscossione coattiva mediante
ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore;
ne consegue che è onere della ricorrente, originaria opponente, allegare, anche in sede di legittimità l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
nel caso in esame, parte ricorrente non ha allegato un interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, né esso può essere ravvisato nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta;
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
-ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda