Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13297-2023 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4331/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2022 R.G.N. 2585/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
COGNOME Cristiano impugnava innanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, l’estratto di ruolo recante una serie di cartelle e avvisi di pagamento per omissioni contributive. Si costituivano l’Inps e l’Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma, con la sentenza 812/2020 accoglieva parzialmente la domanda in riferimento agli avvisi dichiarando estinti per prescrizione i relativi crediti, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione al ruolo esattoriale con riguardo a due cartelle di pagamento, rilevando la carenza di interesse attuale e concreto del ricorrente alla impugnazione dell’estratto di ruolo.
Avverso detta sentenza proponeva appello COGNOME L’Inps si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. L’Agenzia delle Entrate -Riscossione rimaneva contumace. Con la sentenza n. 4331/22 depositata il 22/12/2022 la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma propone ricorso per cassazione COGNOME con impugnazione affidata a due motivi. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso, è rimasta intimata.
Con ordinanza resa in data 05/07/2024 il Consigliere delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 25/07/2024 la difesa di COGNOME Cristiano chiedeva fissarsi l’udienza per la decisione ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.. Veniva fissata l’udienza camerale del 12/12/2024.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/12/2024.
CONSIDERATO CHE :
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ.; art. 2697 cod. civ. La Corte di Appello avrebbe errato nel motivare il rigetto dell’impugnazione sul presupposto che l’estratto di ruolo non fosse atto impugnabile ai sensi dell’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. 29/09/1973, n. 602 come modificato da ll’art. 3 -bis , del decreto-legge 21/10/2021 n. 146, non rilevando la sussistenza di altro interesse del ricorrente che fosse giuridicamente tutelabile. Secondo il ricorrente l’interesse tutelabile sarebbe sussistente e coincidente con l’interesse a far dichiarare la prescrizione de i crediti portati dalle cartelle esattoriali.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso COGNOME Cristiano deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 100, 112 e 324 cod. proc. civ., per avere la sentenza di appello violato le norme sul giudicato atteso che non avendo impugnato, gli Uffici appellati, la sentenza in via incidentale, sarebbe maturato il termine per la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle recate dall’estratto di ruolo, con conseguente interesse del ricorrente a farla rilevare.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla ratio decidendi della sentenza
impugnata che ha rigettato l’appello sul presupposto della inammissibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo, e sono infondati.
2.2. Assume rilievo in proposito l’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. 29/09/1973, n. 602 come introdotto dall’art. 3 -bis, del d.l. 21/10/2021, n. 146 convertito dalla legge 17/12/2021: detta disposizione esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che nella fattispecie non ricorrono in quanto non allegate né dimostrate dal ricorrente, come rilevato dalla sentenza impugnata.
2.3. La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, 6/09/2022, n. 26283 ha affermato il principio secondo il quale in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
2.4. Assume, altresì, rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione.
2.5. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da questi principi costituenti diritto vivente e che vanno confermati, in questa sede, tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altra questione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa .
Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore dell’INPS costituitosi quale controricorrente.
4.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione nei confronti dell’INPS delle spese di lite liquidate in euro 700,00 (settecento) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 350,00 in favore della controparte, ed al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 350,00; ai sensi
dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 12