Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 2679  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13297-2023 proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4331/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2022 R.G.N. 2585/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME impugnava innanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, l’estratto di ruolo recante una serie di cartelle e avvisi di pagamento per omissioni contributive. Si costituivano l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma, con la sentenza 812/2020 accoglieva parzialmente la domanda in riferimento agli avvisi dichiarando estinti per prescrizione i relativi crediti, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione al ruolo esattoriale con riguardo a due cartelle di pagamento, rilevando la carenza di interesse attuale e concreto del ricorrente alla impugnazione dell’estratto di ruolo.
Avverso detta sentenza proponeva appello NOME COGNOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  rimaneva  contumace.  Con  la sentenza  n.  4331/22  depositata  il  22/12/2022  la  Corte  di Appello di Roma ha respinto l’appello.
 Avverso  la  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Roma propone ricorso per cassazione NOME con impugnazione affidata  a  due  motivi. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso, è rimasta intimata.
 Con  ordinanza  resa  in  data  05/07/2024  il  AVV_NOTAIO delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
 Con  istanza  del  25/07/2024  la  difesa  di  NOME chiedeva fissarsi l’udienza per la decisione ai sensi dell’art. 380 -bis  cod.  proc.  civ..  Veniva  fissata  l’udienza  camerale  del 12/12/2024.
 Il  ricorso  è  stato  trattato  dal  Collegio  nella  camera  di consiglio del 12/12/2024.
CONSIDERATO CHE :
Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ.; art. 2697 cod. civ. La Corte di Appello avrebbe errato nel motivare il rigetto dell’impugnazione sul presupposto che l’estratto di ruolo non fosse atto impugnabile ai sensi dell’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. 29/09/1973, n. 602 come modificato da ll’art. 3 -bis , del decreto-legge 21/10/2021 n. 146, non rilevando la sussistenza di altro interesse del ricorrente che fosse giuridicamente tutelabile. Secondo il ricorrente l’interesse tutelabile sarebbe sussistente e coincidente con l’interesse a far dichiarare la prescrizione de i crediti portati dalle cartelle esattoriali.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 100, 112 e 324 cod. proc. civ., per avere la sentenza di appello violato le norme sul giudicato atteso che non avendo impugnato, gli Uffici appellati, la sentenza in via incidentale, sarebbe maturato il termine per la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle recate dall’estratto di ruolo, con conseguente interesse del ricorrente a farla rilevare.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla ratio decidendi della sentenza
impugnata  che  ha  rigettato  l’appello  sul  presupposto  della inammissibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo, e sono infondati.
2.2. Assume rilievo in proposito l’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. 29/09/1973, n. 602 come introdotto dall’art. 3 -bis, del d.l.  21/10/2021,  n.  146  convertito  dalla  legge  17/12/2021: detta disposizione esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che  nella  fattispecie  non  ricorrono  in  quanto  non  allegate  né dimostrate dal ricorrente, come rilevato dalla sentenza impugnata.
2.3. La pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte, 6/09/2022, n. 26283 ha affermato il principio secondo il quale in tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
2.4. Assume, altresì, rilievo la sentenza della Corte costituzionale  n.  190/2023  che  ha  dichiarato  inammissibili  le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione.
2.5. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da questi principi  costituenti  diritto  vivente  e  che  vanno  confermati,  in questa sede, tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altra questione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte  e  l’esame  dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa .
Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese,  competenze  e  onorari,  liquidate  in ragione del valore di causa, in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituitosi quale controricorrente.
4.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate in  euro  700,00  (settecento)  per  compensi,  euro  200,00  per esborsi,  oltre  accessori  come  per  legge.  Condanna  altresì  il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 350,00 in  favore  della  controparte,  ed  al  pagamento,  in  favore  della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di Euro 350,00;  ai sensi
dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo  a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio,  del  12