Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19911 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 12138/2023
promosso da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Avellino in persona del Prefetto pro tempore
– intimata – avverso l ‘ordinanza n. 447/2022 del Giudice di Pace di Avellino, emessa in data 16/11/2022 nel proc. iscritto al n. 3683/2022 R.G., pubblicata in data 18/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace di Avellino, al fine di ottenere l’annullamento del decreto prefettizio di espulsione.
Il ricorso veniva respinto con ordinanza n. 447/2022 del Giudice di Pace.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale statuizione, affidandosi a tre motivi di doglianza.
La Prefettura non si è difesa con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020, in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 117 Cost. , e l’omessa ovvero apparente e insufficiente motivazione (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, co mma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e mancata applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020, in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 117 Cost. (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020, in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU e agli artt. 2, 3 e 117 Cost. (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Occorre preliminarmente rilevare l’improcedibilità del ricorso.
2.1. Il ricorso per cassazione risulta, infatti, notificato il 18/05/2023 e depositato l ’08/06/23, quando era già decorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c. , che scadeva il 07/06/2023 (mecoledì).
È, pertanto, doverosa la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto difese.
Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della