Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26608/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2349/2021 depositata il 20/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Milano, con sentenza numero 2349 del 14 luglio 2021, riformava la sentenza n. 10713/2019 del Tribunale di Milano.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
3.1. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 , co. 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 149 c.p.c. e 4, co. 3, della legge 890/1982 in combinato disposto con gli artt. 153, 641 e 645 c.p.c. In caso di omessa notifica per fatto non imputabile al notificante, l’accertamento della tempestività dell’opposizione deve essere verificata alla data del passaggio alla notifica dell’atto.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la violazione dell’art. 360 , co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 149 c.p.c. e 4. co. 3, della legge 890/1982 in combinato disposto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e gli artt. 58, 141, 184 bis, 641 e 645 c.p.c. dovendosi valutare la regolarità e la tempestività del procedimento
di riattivazione della notifica in considerazione della peculiarità della domiciliazione eletta.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, denuncia la violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per non essersi pronunciata su fatto decisivo del giudizio, nonché ex art. 360 n. 3 c.p.c. per errata applicazione del principio di diritto in relazione al merito della controversia.
Non si procede a ricostruire, neppure in estrema sintesi, la vicenda processuale e non è neppure possibile procedere ad esporre le ragioni della decisione contenute nel provvedimento impugnato perché la ricorrente non ha provveduto a depositare la sentenza impugnata.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.
Risulta che l’avvocato della ricorrente abbia effettuato quattro depositi: tre di questi il 30 ottobre 2021 tutti privi del provvedimento impugnato e, uno, effettuato il 2 novembre 2021 con il quale risultano essere stati depositati diversi documenti ma non si riscontra, tra questi, la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Milano. Esiste un file genericamente denominato come ‘Copia provvedimento’ , che al di là della genericità della denominazione, dalla quale non emerge alcuna riferibilità alla sentenza impugnata, non è dotato di una estensione che ne consenta l’apertura , né il provvedimento impugnato è presente nei depositi complementari.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. n. 4370 del 2019).
Ma questo non è il caso di specie, in cui nessuno ha provveduto a depositare il provvedimento impugnato, del cui contenuto non si ha contezza.
Questa Corte ha anche affermato (Cass. n. 2473/2023) che il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l’impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilità della causa dell’omissione ed aveva formulato l’istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell’udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c.).
Nel caso in esame, invece, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della sentenza impugnata, non essendo questa nella disponibilità del giudice e non essendo stata prodotta dalla controparte e non avendo, nemmeno, la ricorrente formulato istanza di rimessione in termini.
6. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.500,00 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza