Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11516 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
La Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 302/2017 del Tribunale di Milano.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. civ. (360 n.3).
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la sentenza di condanna ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, pronunciata dalla Corte Militare di Appello di Roma- sezione distaccata di Verona in data 26.1.1999, non appartiene ad alcuna tipologia di provvedimenti per i quali gli artt. 24 e 25 del DPR n. 313/2002 escludono la menzione nel certificato penale e nel certificato generale del casellario giudiziale rilasciati su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
Denuncia altresì l’erroneità RAGIONE_SOCIALEe statuizioni secondo cui la sentenza n. 6097/1999 RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte si è limitata a rettificare l’errore nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena contenuto nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Militare di Appello di Roma- sezione distaccata di Verona in data 26.1.1999 e non costituisce sentenza di patteggiamento, né è assimilabile ai provvedimenti di cui all’art. 445 cod. proc. pen.
Sostiene che è dirimente il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 6097/1999 RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte (che non si è limitata ad una correzione di errori materiali nella
determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena, ma), mentre il certificato del casellario è un atto esterno del processo.
Evidenzia che tale sentenza è stata emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 444 cod. proc. pen., in quanto fa riferimento alla richiesta dei difensori muniti di procura speciale, la rinuncia ai motivi di gravame diversi dalla misura RAGIONE_SOCIALEa pena; evidenzia che tale provvedimento all’accordo intercorso tra le parti ed esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 legge 354/1975, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che l’esito positivo RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova ai servizi sociali abbia determinato l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa pena, ma non del reato.
Sostiene che la menzione RAGIONE_SOCIALEa condanna sul certificato penale costituisce un ‘effetto penale’ RAGIONE_SOCIALEa condanna, che viene meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esito positivo del periodo di prova.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.
Lamenta l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, evidenziando che il ricorso non è stato rigettato per il mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
Sostiene che l’assenza di condanne penali nel certificato richiesto dal COGNOME si basa su principi giuridici la cui applicazione non necessita di essere dimostrata attraverso il deposito di tale documento.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in conformità a precedenti di questa Corte, ai quali si intende dare continuità (da ultimo v. Cass. n. 2082/2024).
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini del rispetto RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, comma secondo, n. 2), cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti gio rni dall’ultima notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, di una copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia e le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura (così,
ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 20.7.2020, n. 15393; e in termini esatti o analoghi Cass., Sez. I, 8.7.2020, n. 14347; id., sez. VI, 5.6.2018, n. 14426; id., Sez. U, 20.6.2006, n. 14110).
N el caso di specie, l’impugnante indica di depositare, sub doc. 1) RAGIONE_SOCIALEa sua produzione, la «copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata» (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione).
Rileva, tuttavia, il Collegio che l’atto effettivamente depositato consta di un foglio, riferibile sì alla sentenza con i suindicati estremi, ma che contiene esclusivamente il ‘dispositivo’ di tale pronuncia.
Dal ricorso per cassazione si desume chiaramente che la sentenza di cui si discute, nel suo testo integrale, era senz’altro munita RAGIONE_SOCIALEa motivazione, tanto che le parti contrapposte ne richiamano passi e brani.
R itiene, allora, il Collegio che ricorra un caso nel quale l’atto di fatto unicamente prodotto dalla ricorrente certamente non consente di verificare la data di deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza, l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e, quindi, di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura.
Dalla cospicua e risalente casistica nel tempo affrontata da questa Corte in tema di deposito di una copia autentica incompleta RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. I, 12.12.2016, n. 25407; id., sez. trib., 21.1.2015, n. 1012; id., sez. lav., 3.8.2007, n.17065; id., sez. trib. 17.2.2005, n. 3254; id., sez. III, 10.2.2004, n. 2494; id., sez. III, 14.7.2003, n. 11005; id., sez. I, 30.5.2003, n. 8764; id., sez. II, 16.5.2001, n. 6749; id., sez. II, 16.5.2001, n. 6749; id., sez. lav., 11.6.1999, n. 5771; id., sez. III, 12.5.1999, n. 4687; id., sez. lav., 5.3.1998, n. 2434; id., sez. II, 5.3.1986, n. 1392; id., sez. III, 16.7.1982, n. 4182), si trae il principio che l’improcedibilità non ricorre in tutti i casi nei quali, nonostante la mancanza di una o più pagine e parti del provvedimento impugnato, sia consentito comunque dedurre o ricostruire con certezza le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia oggetto di ricorso per cassazione.
N ell’ambito di tale specifica giurisprudenza, in relazione a fattispecie concrete più simili a quella che ci occupa, è stato però più volte affermato che
l’obbligo di deposito di copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza o RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, fissato a pena d’improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., non può ritenersi soddisfatto con la produzione di copia del solo dispositivo, essendo essa inidonea ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi (in tal senso, v. Cass. civ., Sez. L, 19.4.1996, n. 3699; e in termini id., Sez. L, 12.3.1996, n. 219; id., Sez. L, 18.1.1982, n. 343; tutte specificamente riferite a processi assoggettati al rito del lavoro; id., Sez. I, 5.3.1979, n. 1362);
Per completezza, si osserva che una copia completa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia gravata non è stata rinvenuta dal Collegio nel fascicolo d’ufficio, anche in formato analogico; neppure, infine, risulta che una versione integrale RAGIONE_SOCIALEa stessa sentenza sia stata successivamente prodotta in una qualsiasi forma da qualcuna RAGIONE_SOCIALEe parti; sicché è rimasto precluso ogni accesso cognitivo alle ragioni del decisum d’appello (cfr. Cass. n. 1012/2015 già cit.), il che a sua volta non permette ovviamente alla Corte di vagliare i motivi di ricorso.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Considerato che il RAGIONE_SOCIALE , l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto alcuna attività difensiva, non va emessa alcuna statuizione sulle spese di lite.
14 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’i mprocedibilità del ricorso; nulla spese.
D à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 5 aprile 2024.