Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32127 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32127 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
OPPOSIZIONE A LL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3104/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CONCETTINA
-intimati –
Avverso la sentenza n. 1469/2021 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 10 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
In forza di sentenza di scioglimento di comunione di beni indivisi, NOME COGNOME intimò a NOME COGNOME precetto per il rilascio di alcuni lotti di terreno oggetto di assegnazione;
la parte intimata reagì con opposizione all’esecuzione;
nel giudizio spiegò intervento volontario NOME COGNOME, coniuge della intimata, chiedendo l’accertamento della usucapione dei lotti di terreno in suo favore;
l’adito Tribunale di Agrigento rigettò l’opposizione e la domanda di usucapione dell’interveniente;
la decisione in epigrafe ha disatteso l’appello interposto da NOME COGNOME, sul rilievo della improponibilità della domanda di usucapione siccome rigettata con precedente sentenza passata in cosa giudicata;
ricorre per cassazione NOME COGNOME con un motivo; non svolgono difese in grado di legittimità NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, questi ultimi quali eredi (già costituiti nel giudizio di appello) dell’originaria parte opposta NOME COGNOME;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
Con l’unico motivo, deducendo nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1143, 2728 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., parte ricorrente assume che la sentenza considerata giudicato ostativo dalla Corte territoriale era stata « resa nell’ambito di una procedura esecutiva », aveva natura « esclusivamente di rito e priva
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di contenuto decisorio alcuno », sicché la statuizione di « rigetto » in essa adoperata era abnorme e la rendeva inidonea al giudicato;
il ricorso è improcedibile;
parte ricorrente, pur assumendo la avvenuta notificazione del provvedimento impugnato, ha omesso il deposito, nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso (ma, invero, anche successivamente) della relazione di notificazione della gravata sentenza, adempimento prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ.;
né, onde evitare la definizione per improcedibilità del ricorso, può invocarsi il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: nella specie, infatti, a fronte di una sentenza pubblicata il 10 settembre 2021, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 24 gennaio 2022, elasso ampiamente il menzionato arco temporale;
il ricorso è dichiarato improcedibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi le parti intimate svolto difese;
attesa l’i mprocedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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