Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31767 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16381/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 119/2021 depositata il 31/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
- -Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d’Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto pubblicata in data 13.3.2021 che ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto dell’11.5.2018 con cui era stata respinta la domanda di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) volta alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intercorso dal 1.2.2002 al 31.12. 2013 con la banca MPS s.p.a. e alla ripetizione del relativo indebito, giacché nell’atto d’appello venivano riproposte le argomentazioni già disattese dal giudice di prime cure lamentando infondatamente che questi non avesse deciso la domanda nella parte riguardante l’illegittima applicazione sul conto corrente ordinario delle competenze rinvenienti dal conto anticipi e rigettato, perciò, erroneamente le doglianze relative all’applicazione da parte della banca di interessi ultralegali ed anatocistici, di c.m.s. e di altre spese e costi mai pattuiti, con illecita determinazione della valuta.
2.- La Corte di merito ha, invero, osservato che la correntista -su cui gravava l’onere di provare la pretesa creditoria producendo in giudizio i contratti bancari e gli estratti conto dell’intero periodo a cui si riferiva la domanda – non aveva prodotto in giudizio tutti gli estratti conto così rendendo impossibile la completa corretta rivisitazione del rapporto di conto corrente, né la documentazione bancaria relativamente al collegato conto anticipi, che rientrava nell’onere probatorio dell’attrice essendo quest’ultimo un conto accessorio collegato a quello principale in cui vengono via via annotate le anticipazioni bancarie delle somme che il correntista successivamente incasserà dai suoi clienti; ed inoltre che negli originari contratti di conto corrente accesi dall’impresa in data 10.6.99 con l’allora Banca del Salento spa (e poi proseguiti senza soluzione di continuità con MPS) i tassi creditori e debitori, le c.m.s. le varie spese ed oneri nonché la capitalizzazione periodica degli interessi, erano stati tutti specificatamente pattuiti, che il tasso debitore non aveva mai superato il limite legale dell’usura, che le c.m.s. non erano state mai applicate,
mentre i vari oneri erano stati sempre calcolati in conformità alle pattuizioni contrattuali così come la decorrenza delle valute; infine la capitalizzazione di interessi debitori e creditori (inizialmente prevista con periodicità trimestrale per i primi ed annuale per i secondi) dopo la delibera CICR del 2000, quindi nell’intero periodo preso in considerazione dalla domanda attorea, era avvenuta in piena conformità a quest’ultima con pari periodicità annuale per entrambi.
3.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi. Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., perché in violazione dell’articolo 132 comma 2 n.4 c.p.c. la Corte d’appello, rigettando la domanda di parte appellante, avrebbe « omesso di motivare sotto un profilo tecnico scientifico le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni della CTU nonostante l’espresso richiamo nell’impugnata sentenza ».
Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 61 e 62 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello si sarebbe « discostata dalle conclusioni dell’ausiliare omettendo di indicare le ragioni tecnico scientifiche che l’avessero indotta a prendere nettamente le distanze dalla consulenza, così violando il canone di prudenza ragionevolezza e razionalità nella valutazione delle prove, ivi comprese le prove legali, come la Consulenza tecnica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ».
-Ancor prima di poter procedere allo scrutinio dei riportati motivi, rileva il Collegio, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile poiché agli atti non risulta depositata, in violazione dell’art.369 co.2 n. 2) c.p.c., la relazione di notifica della sentenza gravata -asseritamente avvenuta in data 8.4.2021 – deposito di cui nel ricorso neppure si dà atto.
- Va data, invero, continuità al principio consolidato secondo cui « La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c .» (Cass. Sez. Un. n. 21349/2022.; cfr., nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche la precedente Cass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790, 19475 e 27313 del 2024, e n. 23982/2025).
3.1- Peraltro, nella specie, la relata di notifica in questione non risulta neppure altrimenti nella disponibilità di questa Corte, onde scongiurare la declaratoria di improcedibilità, in conformità a quanto già affermato nei precedenti richiamati secondo cui l’improcedibilità non può essere dichiarata ove la predetta documentazione risulti, comunque, nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (nella specie non costituito), ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Infine – fermo quanto precede – poiché nella specie la notifica del ricorso risulta – dalla relata di notifica in calce allo stesso – essere avvenuta in data 7.6.2021, l’improcedibilità dello stesso nemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della
sentenza impugnata (13.3.2021, sabato), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione predetta, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno (nella specie da individuarsi nella giornata del 17.5.2021) dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificarne e ritenerne la tempestività in relazione al termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11386 del 2019; Cass. n. 17014 del 2024; Cass. n.23982/2025).
3.2 – Perciò deve essere confermato anche in questo caso il principio per cui « Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine “lungo” ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), si applica il termine “breve” ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l’onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato» (così da ultimo Cass. n.23982/2025) e altresì quello per cui «il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell’impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio,
trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda » ( per tutte Cass. n. 23982/2025 cit.).
-Nessuna statuizione va assunta sulle spese poiché la parte resistente è rimasta intimata. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sez. Civile del 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME