Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4343 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4343 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16539/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce ricorso, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
Oggetto: Responsabilità professionisti -PDA -Improcedibilità.
CC 4.12.2025
Ric. n. 16539/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, come da procura in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , come da procura in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché nei confronti
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , come da procura in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 836/2024 pubblicata in data 15 MAGGIO 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre
2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza n. 254/2022, il Tribunale di Prato rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da NOME COGNOME nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE e del AVV_NOTAIO, condannando l’attore al pagamento delle spese di giudizio anche in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, terza chiamata in causa.
CC 4.12.2025
Ric. n. 16539/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, resistevano, contestando i motivi di appello, sia lo RAGIONE_SOCIALE che il AVV_NOTAIO nonché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello, ponendo le spese a carico dell’ appellante in favore delle parti appellate, così come liquidate in dispositivo.
Avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. Hanno resistito con distinti atti di controricorso lo RAGIONE_SOCIALE , il AVV_NOTAIO, nonché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e il Consigliere delegato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in data 12/11/2024 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’i mprocedibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 27/11/2024.
Parte ricorrente, in data 9/12/2024, ha formulato istanza di revoca della proposta di definizione accelerata e successivamente, quella di richiesta di decisione, in data 18/12/2024.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c..
Ciascuna delle parti controricorrenti ha depositato distinta e rispettiva memoria. Il ricorrente ha, a sua volta, depositato memoria.
Ragioni della decisione
CC 4.12.2025
Ric. n. 16539/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta l’ ‘ omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.’ .
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la ‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.. ‘ .
La proposta di definizione del giudizio ha ravvisato i presupposti per la definizione accelerata del giudizio, rilevando l’improcedibilità del ricorso e così asserendo: « il ricorrente ha affermato in ricorso (notificato in data 16/7/2024) l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata in data 23/5/2024; a fronte di tale affermazione di un fatto processuale, tuttavia, il ricorrente non risulta aver allegato, ai sensi del l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., oltre alla copia asseverata del provvedimento impugnato anche la relazione di notificazione parimenti asseverata, e tale allegazione non è avvenuta neppure ad opera delle controparti; da tale mancato adempimento discende -c.d. prova logica di resistenza -che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data (15/5/2024) di pubblicazione della sentenza, spirato prima della notificazione del ricorso (15/7/2024, con postergazione legale di un giorno per festività); il mancato deposito della copia del provvedimento impugnato completa della relazione di notificazione impone pertanto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ».
Il Collegio, in via preliminare, osserva che l’istanza di revoca della proposta di definizione accelerata, oltre che irrituale, essendo prevista la sola istanza di decisione, sia comunque da disattendere se intesa come richiesta di decisione in senso non conforme alla proposta, peraltro pure ritualmente proposta, posto che le deduzioni difensive e la documentazione allegata dal ricorrente non valgono a scalfire la rilevata improcedibilità del ricorso per le ragioni già
CC 4.12.2025
Ric. n. 16539/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE esplicitate nella proposta di definizione accelerata, che meritano integrale conferma.
Come ribadito, anche recentissimamente, da questa Corte «le cause di improcedibilità del ricorso non possono essere rimediate mediante la produzione di documenti nei termini di cui all’art. 372 c.p.c., poiché l’art. 372 c.p.c. allude solo ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, espressione che – avuto riguardo al disposto del n. 2 del secondo comma dell’art. 369 c.p.c. (che parla espressamente di ‘sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione’) – non può considerarsi idonea a comprendere la produzione di cui a tale numero, anche tenuto conto dell’uso del termine ‘documenti’ nel numero 4. La conclusione non muterebbe anche se la nozione di documento (di cui al citato art. 372, secondo comma, c.p.c.) potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momento che il termine per il relativo deposito è previsto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità del ricorso» (così testualmente, Cass. 29/08/2025 n. 24200, pag. 5).
Va, quindi, ribadito quanto affermato a più riprese da questa Corte (Cass. Sez. 3, 29/10/2024 n. 27883; cfr. anche, Cass. Sez 3, 29/08/2025 n. 24199 ), ossia che l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio ove si verta in un’ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U, 6/07/2022 n. 21349; Cass. Sez. 1, 22/10/2024 n. 27313); tale difetto di procedibilità va rilevato anche d’ufficio senza che possa rilevare la produzione della detta relata in una con l’istanza di decisione a seguito di proposta di definizione
CC 4.12.2025
Ric. n. 16539/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE anticipata né potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente (Cass. Sez. 2, 20/06/2024 n. 17014).
Nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi suscettibili di rimediare alla mancata produzione della copia notificata a opera della parte che ne è onerata.
5. il ricorso va dichiarato improcedibile.
Per essere stato il presente giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); va, pertanto, disposta -ai sensi di questi ultimi commi della previsione appena richiamata -la condanna del ricorrente al pagamento delle somme sia in favore di ciascun controricorrente sia in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo;
Per questi motivi
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge;
condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
CC 4.12.2025
Ric. n. 16539/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME