Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26448 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 26448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29648-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3626/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/08/2022 R.G.N. 3804/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 4 agosto 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accoglieva
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2025
CC
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la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE , avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto lavorativo (stante il trasferimento alle Regioni del rapporto di lavoro autonomo originariamente instaurato dalle strutture penitenziarie con il personale infermieristico quale quello in virtù del quale l’istante operava presso la Casa circondariale di Bellizzi Irpiuno di RAGIONE_SOCIALE) e la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive derivate dalla mancata applicazione della superiore tariffa oraria di cui all’art. 6 del decreto presidenziale n. 33 del 22.6.2010 per il periodo 12.7.2010/1.1.2012.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistente il rapporto tra le parti, risultando lo stesso tra quelli trasferiti al RAGIONE_SOCIALE e proseguito senza soluzione di continuità presso la RAGIONE_SOCIALE, ed applicabile sin dalla data di entrata in vigore (1.7.2010) il decreto n. 33 del 22.6.2010, di immediata attuazione ed insuscettibile di differimento nella sua applicazione da parte delle RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la COGNOME.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c.
Risulta dagli atti che il ricorso, notificato il 2 novembre 2022, è stato depositato solo il 21/12/2022 oltre il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c.
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E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l ‘improcedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, ed inoltre non può essere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (cfr. per tutte Cass. n. 22914/2013).
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.9.2025.
La Presidente NOME COGNOME