Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31192 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21165/2024 R.G. proposto da NOME COGNOME , elettivamente domiciliato presso l ‘ indicato indirizzo PEC dell ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 295/2024, depositata dalla Corte d ‘ appello di Genova il 27.2.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Genova che aveva condannato RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, anche RAGIONE_SOCIALE) a consegnare all ‘ RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora in poi, più brevemente, anche «RAGIONE_SOCIALE») un terreno di proprietà di quest ‘ ultima, situato nella frazione di Trigoso del Comune di Sestri Levante, previa demolizione a proprie spese del capannone ivi costruito dall ‘ attuale ricorrente. La Corte d ‘ appello dichiarò l ‘ opposizione inammissibile in ragione del fatto che il diritto vantato da NOME COGNOME non poteva ritenersi incompatibile con quello accertato nella sentenza impugnata e con la relativa condanna. Ciò in quanto il diritto di ottenere l ‘ indennizzo previsto dall ‘ art. 936 c.c., previo riconoscimento di essere stato il costruttore del capannone insistente sul terreno, venne reputato non pregiudicato dalla condanna della società in accomandita, detentrice del fondo, alla riconsegna del medesimo alla proprietaria RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione di inammissibilità NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
In data 18.1.2025 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso.
Il 27.2.2025 NOME COGNOME ha chiesto la decisione, sicché il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge prima della data fissata per la trattazione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo di ricorso, l ‘ odierno ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell ‘ art. 404 c.p.c. anche in relazione all ‘ art. 936 c.c., per aver la Corte d ‘ Appello di Genova dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘ opposizione di terzo formulata da NOME COGNOME per difetto dei presupposti».
Nello specifico, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ed illegittimamente escluso la sussistenza del presupposto di cui all ‘ art. 404, comma 1, c.p.c. per la proposizione dell ‘ opposizione di terzo ordinaria, nella parte in cui, pur riconoscendo l ‘ esistenza di un diritto autonomo in capo al ricorrente, ha tuttavia escluso che lo stesso fosse incompatibile con quanto accertato e disposto nella sentenza impugnata. Si sostiene nel ricorso che NOME COGNOME sarebbe da considerare proprietario del capannone di cui la Corte d ‘ appello ha ordinato l ‘ abbattimento all ‘ RAGIONE_SOCIALE e che l ‘ ordine di demolizione sarebbe dunque incompatibile con il predetto diritto.
A prescindere dai profili di manifesta infondatezza indicati nella proposta di definizione, si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è improcedibile ai sensi dell ‘ art. 369, comma 1, n. 2 c.p.c., in ragione del fatto che il ricorrente non ha prodotto la copia della sentenza impugnata completa della relata di
notifica, conformemente a quanto prescritto nella disposizione citata.
Questa Corte ha riconosciuto che, ai fini della verifica della tempestività dell ‘ impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente abbia allegato espressamente che la sentenza contro cui ricorre gli fu notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all ‘ art. 325 c.p.c. e sorge a carico del ricorrente l ‘ onere di depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall ‘ art. 369, comma 1, c.p.c. La mancata osservanza di tale onere comporta l ‘ improcedibilità del ricorso, salvo il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve calcolato dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (c.d. prova di resistenza) e salva l ‘ ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o sia comunque presente nel fascicolo d ‘ ufficio (v., ex multis , Cass. nn. 24199/2025; 15832/2021).
2.1. Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato nel ricorso che la sentenza, depositata il 27.2.2024, gli venne notificata il 24.6.2024, mentre il ricorso è stato notificato il 23.9.2024 (dunque, ben dopo la scadenza del termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. a decorrere dalla data di deposito della sentenza). La relata di notifica della sentenza non è stata prodotta dal ricorrente, né dalla controricorrente, né è altrimenti presente nel fascicolo d’ufficio. In tale contesto non è superabile la sanzione di improcedibilità prevista dall’art. 369, comma 2, per il caso di mancata produzione, con il ricorso, della «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».
Improcedibile il ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che vengono liquidate in dispositivo. Nulla, invece, sulle spese con riguardo alla parte rimasta intimata.
Poiché non vi è conformità di motivazione tra la proposta di definizione e quanto qui rilevato, non si dà luogo alle ulteriori condanne ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c. e dell’ivi richiamato art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Si dà atto che, in base all ‘ esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME