Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3429 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3429  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14161/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  in carica,  rappresentato  e  difeso  dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA  della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA  n. 1710/2022 depositata il 15/03/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che
NOME COGNOME propose opposizione al precetto, per oltre ottantatremila euro (€ 83.693,32), notificatogli in data 12/12/2013,  spiccato  nei  suoi  confronti  sulla  base  di  un  decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE ed eccepiva l ‘ omessa notifica del titolo esecutivo, l ‘ inefficacia del titolo e la prescrizione del credito, oltre alla carenza di legittimazione attiva dell ‘ intimante;
nel  contraddittorio  con  la  RAGIONE_SOCIALE  il  Tribunale  di Roma respingeva l ‘ opposizione preventiva, ritenendola infondata;
NOME COGNOME proponeva impugnazione alla Corte territoriale;
la Corte d ‘ appello di Roma, con sentenza n. 1710 del 15/03/2022, accoglieva il gravame spiegato dal COGNOME;
avverso la sentenza d ‘ appello propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo;
risponde con controricorso NOME COGNOME;
il  difensore del controricorrente ha depositato memoria di stile per  l ‘ adunanza  camerale  del  12/12/2023,  alla  quale  il  ricorso  è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
l ‘ unico motivo di ricorso è proposto, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2910, 2943 e 2945 cod. civ.: con esso la RAGIONE_SOCIALE afferma che la Corte d ‘ appello ha erroneamente ritenuto non validi, ai fini della prescrizione nei confronti del debitore, gli atti posti in essere da essa, quale cessionaria del credito e che la Banca Nazionale dell ‘ Agricoltura -in seguito B.N.A. -aveva dapprima chiesto la revoca e l ‘ inopponibilità dell ‘ atto di disposizione posto in essere dal debitore, poi la stessa banca aveva esercitato il proprio diritto di
credito attraverso l ‘ intervento nell ‘ esecuzione immobiliare che vedeva  pignorato  l ‘ immobile,  oggetto  dell ‘ azione  revocatoria  nel frattempo accolta;
il  Collegio  ritiene  preliminare  la  verifica  della  procedibilità  del ricorso;
la  ricorrente  RAGIONE_SOCIALE,  alla  seconda  pagina  del ricorso,  ha  affermato  che  la  sentenza  impugnata,  emanata  dalla Corte d ‘ appello di Roma n. 1710/2022 depositata il 15/03/2022, gli è stata notificata in data 29/03/2022;
la ricorrente non ha, tuttavia, prodotto la copia della sentenza impugnata munita della relazione di notifica da parte del difensore di NOME COGNOME;
in atti, sia cartacei che telematici, vi è soltanto una copia della detta  sentenza  con  attestazione  di  avvenuto  deposito,  in  data 15/03/2022, da parte del cancelliere della Corte d ‘ appello di Roma;
in tema deve richiamarsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (da ultimo: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 01) che in punto di produzione della copia notificata della sentenza, e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: « in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell ‘ adempimento del dovere di controllare la tempestività dell ‘ impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘ lungo ‘ di cui all ‘ art. 327 c.p.c., procedendo all ‘ accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l ‘ impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione
(nonché nell ‘ ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d ‘ ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all ‘ art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l ‘ onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all ‘ art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall ‘ art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l ‘ improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l ‘ ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d ‘ ufficio »; ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -02);
nella specie, inoltre, e ciò al fine di fugare qualsiasi dubbio sulla rilevata  carenza  di  produzione  della  copia  ai  sensi  dell ‘ art.  369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., ai fini della procedibilità si rileva che la  sentenza impugnata è stata pubblicata in data 15/03/2022 e il ricorso  risulta  essere  notificato  il  25/05/2022  e,  quindi,  oltre  il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
la copia notificata della sentenza impugnata non risulta, invero, essere stata depositata in atti neppure dalla difesa del controricorrente NOME COGNOME, né risulta in altri atti legittimamente accessibili direttamente da questa Corte, così come consentito dalla sopra richiamata giurisprudenza nomofilattica;
il rilievo dell ‘ improcedibilità del ricorso preclude quello della sua infondatezza;
la  Corte  territoriale  ha  ritenuto  maturata  la  prescrizione  del diritto di credito della RAGIONE_SOCIALE, poiché azionato decorsi
dieci  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  aveva accolto la domanda revocatoria della BRAGIONE_SOCIALE e non risultavano atti interruttivi  notificati  al  COGNOME  prima  del  ricorso  monitorio  del 2013;
tutti gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione indicati dalla RAGIONE_SOCIALE o sono stati effettuati prima del decennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria, intervenuta nel 1998 (con maturazione del termine prescrizionale ordinario il 20/10/2008) oppure sono stati effettuati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, successivamente fallita e mediante la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, ma non risultano essere stati mai notificati personalmente al COGNOME;
a tanto consegue l ‘ infondatezza, nel merito, della prospettazione  della ricorrente in ordine alla rituale e valida interruzione della prescrizione decennale;
il  ricorso  è,  conclusivamente,  dichiarato  improcedibile,  posto che  le  fattispecie  di  improcedibilità  devono  essere  per  prime rilevate (Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 – 01);
le spese  di lite di questa  fase di legittimità seguono  la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale  espletata,  in  relazione  al  valore  della  controversia, sono  liquidate come  da  dispositivo e distratte in favore del difensore del controricorrente, antistatario;
la  decisione  di  improcedibilità  dell ‘ impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  per  il  ricorso,  a  norma  del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il  deposito  della  motivazione  è  fissato  nel  termine  di  cui  al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, quale procuratore antistatario.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito  dall ‘ art.  1,  comma  17,  della  l.  n.  228  del  2012,  dà  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  del  ricorrente,  dell ‘ ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di