Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3429 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3429 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14161/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA n. 1710/2022 depositata il 15/03/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che
NOME COGNOME propose opposizione al precetto, per oltre ottantatremila euro (€ 83.693,32), notificatogli in data 12/12/2013, spiccato nei suoi confronti sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE ed eccepiva l ‘ omessa notifica del titolo esecutivo, l ‘ inefficacia del titolo e la prescrizione del credito, oltre alla carenza di legittimazione attiva dell ‘ intimante;
nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Roma respingeva l ‘ opposizione preventiva, ritenendola infondata;
NOME COGNOME proponeva impugnazione alla Corte territoriale;
la Corte d ‘ appello di Roma, con sentenza n. 1710 del 15/03/2022, accoglieva il gravame spiegato dal COGNOME;
avverso la sentenza d ‘ appello propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo;
risponde con controricorso NOME COGNOME;
il difensore del controricorrente ha depositato memoria di stile per l ‘ adunanza camerale del 12/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
l ‘ unico motivo di ricorso è proposto, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2910, 2943 e 2945 cod. civ.: con esso la RAGIONE_SOCIALE afferma che la Corte d ‘ appello ha erroneamente ritenuto non validi, ai fini della prescrizione nei confronti del debitore, gli atti posti in essere da essa, quale cessionaria del credito e che la Banca Nazionale dell ‘ Agricoltura -in seguito B.N.A. -aveva dapprima chiesto la revoca e l ‘ inopponibilità dell ‘ atto di disposizione posto in essere dal debitore, poi la stessa banca aveva esercitato il proprio diritto di
credito attraverso l ‘ intervento nell ‘ esecuzione immobiliare che vedeva pignorato l ‘ immobile, oggetto dell ‘ azione revocatoria nel frattempo accolta;
il Collegio ritiene preliminare la verifica della procedibilità del ricorso;
la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, alla seconda pagina del ricorso, ha affermato che la sentenza impugnata, emanata dalla Corte d ‘ appello di Roma n. 1710/2022 depositata il 15/03/2022, gli è stata notificata in data 29/03/2022;
la ricorrente non ha, tuttavia, prodotto la copia della sentenza impugnata munita della relazione di notifica da parte del difensore di NOME COGNOME;
in atti, sia cartacei che telematici, vi è soltanto una copia della detta sentenza con attestazione di avvenuto deposito, in data 15/03/2022, da parte del cancelliere della Corte d ‘ appello di Roma;
in tema deve richiamarsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (da ultimo: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 01) che in punto di produzione della copia notificata della sentenza, e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: « in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell ‘ adempimento del dovere di controllare la tempestività dell ‘ impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘ lungo ‘ di cui all ‘ art. 327 c.p.c., procedendo all ‘ accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l ‘ impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione
(nonché nell ‘ ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d ‘ ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all ‘ art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l ‘ onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all ‘ art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall ‘ art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l ‘ improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l ‘ ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d ‘ ufficio »; ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -02);
nella specie, inoltre, e ciò al fine di fugare qualsiasi dubbio sulla rilevata carenza di produzione della copia ai sensi dell ‘ art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., ai fini della procedibilità si rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 15/03/2022 e il ricorso risulta essere notificato il 25/05/2022 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
la copia notificata della sentenza impugnata non risulta, invero, essere stata depositata in atti neppure dalla difesa del controricorrente NOME COGNOME, né risulta in altri atti legittimamente accessibili direttamente da questa Corte, così come consentito dalla sopra richiamata giurisprudenza nomofilattica;
il rilievo dell ‘ improcedibilità del ricorso preclude quello della sua infondatezza;
la Corte territoriale ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto di credito della RAGIONE_SOCIALE, poiché azionato decorsi
dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la domanda revocatoria della BRAGIONE_SOCIALE e non risultavano atti interruttivi notificati al COGNOME prima del ricorso monitorio del 2013;
tutti gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione indicati dalla RAGIONE_SOCIALE o sono stati effettuati prima del decennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria, intervenuta nel 1998 (con maturazione del termine prescrizionale ordinario il 20/10/2008) oppure sono stati effettuati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, successivamente fallita e mediante la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, ma non risultano essere stati mai notificati personalmente al COGNOME;
a tanto consegue l ‘ infondatezza, nel merito, della prospettazione della ricorrente in ordine alla rituale e valida interruzione della prescrizione decennale;
il ricorso è, conclusivamente, dichiarato improcedibile, posto che le fattispecie di improcedibilità devono essere per prime rilevate (Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 – 01);
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del controricorrente, antistatario;
la decisione di improcedibilità dell ‘ impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, quale procuratore antistatario.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di