Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29668 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
RISARCIMENTO DANNI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7213/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1877/2019 del la CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA , depositata il giorno 18 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giorno 16 ottobre 2003, alle ore 7.45, NOME COGNOMECOGNOME operatore ecologico dipendente del Comune di Torrebruna addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, ment re era alla guida dell’autocarro Fiat Iveco, munito di contenitore e compattatore, di proprietà dell’ente comunale, effettuò manovra di retromarcia lungo la INDIRIZZO di quel Comune, strada in forte pendenza, parcheggiò il veicolo vicino al cassonetto da svuotare, azionò il freno di stazionamento senza spegnere il motore. Disceso dal mezzo, posizionò un cuneo di legno sotto la ruota anteriore sinistra e iniziò la manovra di aggancio del cassonetto al veicolo; in quel frangente, l’autocarro iniziò a muoversi scivolando all’indietro verso INDIRIZZO; NOME COGNOME provò a risalire sul veicolo nel tentativo di arrestarne la marcia, ma rimase schiacciato sotto lo stesso e perse la vita.
NOME COGNOME e NOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME – rispettivamente coniuge (la prima) e figli (gli altri) del deceduto – domandarono giudizialmente – ai sensi, alternativamente, dell’art. 20 87 cod. civ. o dell’art. 20 51 cod. civ. – la condanna del Comune di Torrebruna al l’integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario , patiti.
Nel resistere alla lite, il Comune di Torrebruna propose domanda di manleva nei riguardi della compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE (lite pendente divenuta RAGIONE_SOCIALE), della quale formulò istanza di chiamata in causa.
Disposta ed espletata quest’ultima, la società assicuratrice eccepì la prescrizione della domanda risarcitoria e di quella di garanzia.
r.g. n. 7213/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Vasto rigettò la domanda attorea, pronuncia poi confermata, in sede di appello, dalla decisione in epigrafe indicata.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME, affidandosi a due motivi.
Resistono, con separati controricorsi, il Comune di Torrebruna e la RAGIONE_SOCIALE
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
È superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo , come puntualmente eccepito dal controricorrente ente comunale.
Parte ricorrente impugna la sentenza n. 1078/2019 della Corte d’appello di L’Aquila pubblicata il 18 novembre 2019 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il giorno 23 dicembre 2019.
1.1. Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza, appunto – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica – ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL – senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione
r.g. n. 7213/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. ( ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).
Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l ‘ atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695).
Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque – salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilità trovando la su a ragion d’essere nel presidiare, con eff icacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014).
La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. 15/07/2024, n. NUMERO_DOCUMENTO).
1.2. Il descritto onere non risulta nella specie assolto.
r.g. n. 7213/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
Nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, notificata a mezzo EMAIL, mancante però delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, né queste ultime sono state prodotte dalla controricorrente o comunque acquisite agli atti del fascicolo di ufficio.
1.3. In data 16 settembre 2024 (a fronte della notifica del ricorso risalente al 14 febbraio 2020) ed unitamente alla memoria illustrativa, parte ricorrente ha depositato:
(i) copia della sentenza corredata da foglio di relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata ex art. 3bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, redatta dal difensore del Comune di Torrebruna;
(ii) dichiarazione del cancelliere della Corte di appello di L’Aquila datata 1° luglio 2024, rilasciata su istanza del difensore dell’odierna parte ricorrente, con cui si attesta che all’interno del fascicolo R.G. 508/2015 « è stata rinvenuta copia della sentenza n. 1877/2019 notificata dall’AVV_NOTAIO all’AVV_NOTAIO in data 23-19-2019 (sic) e da quest’ultimo attestata conforme », poi precisandosi che « la copia risulta priva del depositato di cancelleria e non risulta dallo storico del fascicolo che essa sia mai stata depositata né in modalità telematica né in modalità analogica ».
La produzione di questa documentazione non vale ad impedire la declaratoria di improcedibilità: e tanto per due, autonome, ragioni.
In primis , per tardività del deposito, avvenuto quando era orami elasso il termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. (sulla non superabilità del quale, si rinvia a Cass., Sez. U. n. 21349 del 2022).
In secondo luogo, per inidoneità della documentazione, dacché:
) la relata di notifica a mezzo EMAIL di per sé considerata, ovvero non corredata da copie di spedizione e consegna dell’atto, non prova né l’avvenuta effettiva notificazione né l’epoca della stessa;
-) la trascritta attestazione di Cancelleria, a tacer dell’irrituale (anzi di certo anomala) « apparizione » della copia della sentenza nel fascicolo d’ufficio del giudizio, non assume valenza, in quanto la notifica della sentenza (non soltanto per l’epoca di compimento di essa, ma anche ai fini del riscontro della sua idoneità a far decorrere il termine breve p er l’impugnazione) deve costituire oggetto di immediata e diretta percezione di questa Corte: e tanto a prescindere dal rilievo -pur ex se dirimente -che la notificazione della sentenza avviene in un momento successivo alla definizione del giudizio, non su iniziativa dell’ufficio , e che non è previsto l’inserimento di copia della relata di notifica nel fascicolo del giudizio (v. Cass. 25/05/2021, n. 14360).
1.4. Da ultimo, ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 18 novembre 2019, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 14 febbraio 2020, trascorso quindi il menzionato arco temporale.
Il ricorso è, in definitiva, dichiarato improcedibile.
Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la regola della soccombenza.
A ttesa l’i mprocedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti ai sensi dell’art.
r.g. n. 7213/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favori delle parti controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
r.g. n. 7213/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO