Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34626 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24530/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME difesi dall’avvocato NOME COGNOME
Oggetto: bancari
Contratti
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 18/12/2025 CC
, rappresentati e
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LCA
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1739/2021 depositata il 16/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1739/2021, pubblicata in data 16 giugno 2021, la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE IN L.C.A. e con l’intervento di RAGIONE_SOCIALE , ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 113/2018, pronunciata il 12 gennaio 2018.
Il Tribunale di Vicenza aveva revocato il decreto ingiuntivo dell’importo di € 200.475,12 ottenuto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE IN L.C.A. nei confronti non solo degli odierni ricorrenti ma anche della società RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, ma aveva condannato i medesimi NOME COGNOME e NOME COGNOME a corrispondere alla banca stessa la somma di € 21.011,87, oltre interessi.
Il Tribunale, infatti, all’esito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, aveva disatteso le deduzioni degli opponenti relative alla nullità di alcune delle clausole che regolavano il rapporto con la correntista RAGIONE_SOCIALE -nelle more del giudizio fallita -ma aveva rideterminato la somma ancora dovuta alla luce del parziale soddisfacimento ottenuto dalla Banca sia mediante vendita di
titoli intestati agli odierni ricorrenti sia del pagamento conseguito in sede transattiva da parte di NOME COGNOME.
Per quanto ancora rileva alla luce del contenuto dei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha disatteso il gravame degli odierni ricorrenti, osservando, in relazione ai singoli motivi, che:
-le censure relative alla illegittimità dell’autorizzazione data dal giudice al CTU ad acquisire documentazione nel corso delle operazioni peritali erano infondate, non solo perché l’eventuale profilo di nullità processuale non era stato coltivato dagli odierni ricorrenti non avendo gli stessi riproposto l’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni – ma anche perché sempre gli odierni ricorrenti avevano formulato istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. concernente proprio la medesima documentazione di cui contestavano l’acquisizione ;
-correttamente il CTU aveva effettuato i propri calcoli utilizzando un ‘documento di sintesi’ che gli odierni ricorrenti assumevano non essere collegato ad alcun contratto di conto corrente in quanto tale documento doveva invece ritenersi parte del regolamento contrattuale di uno dei due conti correnti intestati alla debitrice principale;
-parimenti infondata era la tesi degli odierni ricorrenti per cui, avendo gli stessi prestato garanzie reali mediante costituzione in pegno di propri titoli, il tasso-soglia di interessi doveva essere individuato con riferimento alla categoria di finanziamenti coperti da garanzia reale, e ciò sia in quanto non risultava prova di alcun atto di costituzione di pegno – avendo gli stessi appellanti fatto riferimento ad un pegno ‘in concreto’ ed irrilevante essendo il fatto che la Banca avesse poi,
legittimamente o meno, proceduto alla vendita dei titoli intestati agli odierni ricorrenti, incamerando il relativo prezzo -sia perché l’ipotetico pegno era stato concesso a garanzia non dell’obbligazione principale ma della stessa garanzia fideiussoria, non potendosi quindi ravvisare gli estremi di una operazione di finanziamento coperta da garanzia reale.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE PER LA RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE).
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE SPA IN LCA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 1815 c.c.
Si censura la decisione impugnata per aver confermato l’utilizzabilità, per il calcolo del debito residuo, di un documento acquisito dal CTU ed intestato ‘documento di sintesi’ documento che i ricorrenti assumono non essere stato sottoscritto ed essere stato prodotto tardivamente in sede di consulenza tecnica -e per avere affermato la correttezza di tale calcolo tenendo conto anche della capitalizzazione trimestrale che invece doveva ritenersi non dovuta.
1.2. Con il secondo motivo -di cui si chiede l’esame congiuntamente al terzo – il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n.
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 1851 c.c. ‘ in relazione alla Circolare della Banca d’Italia n. 47429 del 01/09/1996 ‘ .
Si censura la decisione della Corte veneziana nella parte in cui la stessa ha escluso che ricorresse una ipotesi di finanziamento assistito da garanzia reale.
Deduce il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di operare una valutazione unitaria del rapporto, tenendo conto sia della volontà dei fatti sia della cronologia dei medesimi, da cui dovrebbe evincersi che il deposito titoli costituito dagli odierni ricorrenti contestualmente all’apertura dei due conti correnti della debitrice principale, cinque anni prima del rilascio delle fideiussioni, aveva la finalità di costituire una garanzia reale, tenendo anche conto della successiva condotta della Banca, la quale, consentendo alla debitrice principale di operare in costante scopertura del conto corrente, avrebbe consentito un ‘affidamento tacito’.
1.3. Con il terzo motivo -di cui si chiede l’esame congiuntamente al secondo – il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c.; 1838, primo comma, 2756, 1266, 1945 c.c.
Il ricorso censura ulteriormente la decisione della Corte d’appello nella parte in cui non è venuta ad affermare la illegittimità della condotta della Banca, nel momento in cui quest’ultima ha proceduto alla vendita dei titoli costituiti in deposito, incamerando il relativo controvalore.
Evidenzia una non corretta sovrapposizione, nella decisione impugnata, tra diritto di ritenzione e diritto di incameramento e denuncia un profilo di illogicità della decisione nel momento in cui quest’ultima, pur avendo escluso che i ricorrenti avessero costituito in
pegno i propri titoli, ha tuttavia escluso di affermare l’illegittimità dell’operazione di incameramento del controvalore dei titoli venduti direttamente dalla banca.
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui, nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso con esclusione sia del caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato -c.d. ‘prova di resistenza’ sia del caso in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o comunque presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U – Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Cass. Sez. U – Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Cass. Sez. 6 – Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010).
Nella specie, i ricorrenti hanno allegato espressamente la circostanza della notifica della decisione impugnata in data 21 giugno 2021, ma non hanno provveduto al deposito della notifica della sentenza medesima che peraltro non si rinviene in atti e che non è stata prodotta neppure dalla controricorrente.
È opportuno chiarire che nel ricorso si dichiara di depositare -tra gli altri documenti -‘ 1 – copia autentica sentenza della Corte d’Appello di Venezia -Sezione Prima Civile n. 1739/2021 pubblicata il 16.06.2021 R.G. n.807/2018 emessa in data 03 giugno 2021 e depositata in data 9 marzo 2020 notificata in data 21.06.2021 che con la relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata n. 283843410. pdf p. 7 m ‘ .
Lo scrutinio del fascicolo telematico sulla piattaforma DESK (essendo il ricorso ‘nativo digitale’) evidenzia, tuttavia, che, se risulta presente copia della sentenza impugnata, non è invece dato rinvenire la notifica telematica della stessa -essendo onere della parte, a fronte di una notifica operata mediante EMAIL -quello di allegare agli atti proprio il messaggio di posta elettronica certificata.
In tal senso, infatti, si deve intendere ormai, il riferimento operato dalle prime pronunce di questa Corte alla ‘relata’ di notifica, in quanto all’epoca di tali pronunce, essendo la notifica effettuata dall’Ufficiale giudiziario , la ‘relata’ conteneva, appunto l’integralità del processo di notifica attestato dall’Ufficiale medesimo, laddove, effettuata la notifica a mezzo EMAIL, l’effettività della notifica della sentenza impugnata può essere verificata solo tramite l’esame del messaggio di posta elettronica certificata, da allegarsi, conseguentemente, agli atti.
Tornando al ricorso in esame, va ribadita l’assenza tra gli allegati, del messaggio PEC, in quanto al deposito telematico identificato dal numero 283843410 – che corrisponderebbe al numero di posta elettronica certificata – risulta solo la sentenza priva della notifica.
Poiché la notifica del ricorso risulta avvenuta in data 20 settembre 2021 , e quindi ben oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. computato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, il
ricorso, in applicazione del principio appena richiamato, deve essere dichiarato improcedibile.
È appena il caso di aggiungere che il ricorso parrebbe comunque inammissibile in tutti e tre i suoi motivi, sol che si consideri che:
-il primo motivo, da un lato, né impugna la ratio decidendi costituita dall’affermazione della Corte territoriale per cui ‘gli stessi appellanti avevano chiesto al giudice, con istanza 18 aprile 2011, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei medesimi documenti contrattuali di cui lamentano l’utilizzo da parte del c.t.u.’ , dall’altro lato , neppure evidenzia nel rispetto dell’art. 366 c.p.c. se la tematica da esso sollevata fosse stata fatto oggetto di uno specifico motivo di appello;
-gli altri due motivi non solo sollevano una questione radicalmente nuova che non risulta essere stata affrontata nei precedenti gradi di giudizio – senza che i ricorrenti deducano di averlo fatto , individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione -e che pertanto è inammissibile (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013), ma anche si sostanziano in una serie di deduzioni ampiamente versate in fatto, del tutto prive della concreta individuazione di una ipotesi di inadeguato governo delle norme di diritto da parte della Corte territoriale.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della
contro
ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME