Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31653 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31653 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2355/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 926/2017, depositata il 6.11.2017 della Corte d’Appello di Palermo;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘attuale ricorrente , dopo la stipula di molteplici contratti a tempo determinato con la RAGIONE_SOCIALE, si rivolse al Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine, la loro conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda.
L’RAGIONE_SOCIALE propose appello contro la sentenza del Tribunale, che venne accolto dalla Corte d’Appello di Palermo, respingendo tutte le domande della lavoratrice.
Contro la sentenza della C orte d’ Appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L ‘RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, depositando altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia « error in iudicando , ex art. 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’ art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e la Direttiva UE n. 1999/70 CEE, la cui clausola 5, nell’imporre allo Stato membro l’adozione di misure preventive e sanzionatorie contro la reiterazione dei contratti a tempo determinato, ancora inattuate, rimanda e consente al giudice del rinvio di valutare e riconoscere la misura della sanzione proprio per la mancata previsione e attuazione del legislatore italiano di un adeguato sistema sanzionatorio».
RAGIONE_SOCIALE ha sollevato nel controricorso, ed illustrato nella memoria, eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c., per non essere stata depositata in cancelleria copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, necessaria per verificare la tempestività del l’impugnazione .
2.1. L’eccezione è fondata, come questa Corte ha già avuto modo affermare in altre cause che, sotto questo profilo, sono esattamente identiche alla presente (Cass. nn. 15471/21, 15472/21, 15676/21, 15791/21).
2.2. Deve pertanto essere testualmente ribadito che:
« L ‘ art. 369 cod. proc. civ. sancisce, come è noto, l ‘ improcedibilità del ricorso nel caso in cui non venga depositata copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione.
Nella specie, la stessa parte ricorrente ha assunto (v. pag. 2 del ricorso) che la sentenza impugnata è stata ‘ notificata telematicamente in data 8 novembre 2017 ‘ ; tuttavia non ha depositato, unitamente al ricorso per cassazione o comunque entro il termine di cui al primo comma dell ‘ art. 369 cod. proc. civ., la copia della relata di notifica. Trattandosi di notifica di sentenza che si assume avvenuta tematicamente, avrebbe dovuto essere depositata la copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio EMAIL, con annesse ricevute.
La previsione in argomento è funzionale al riscontro da parte di questa Corte della tempestività dell ‘ esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l ‘ osservanza del c.d. termine breve, a tutela dell ‘ esigenza pubblicistica (e, quindi,
non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo di cosa giudicata formale (v. Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005).
La giurisprudenza di questa Corte, cui va dato seguito, ha per un verso chiarito che qualora tale relata risulti in atti, perché presente nel fascicolo di ufficio del previo grado di merito ovvero perché prodotta dalla parte controricorrente, l ‘ improcedibilità non può essere dichiarata (Cass., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648), dall ‘ altro precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio, di cui pure risulti chiesta l ‘ acquisizione, deve comunque dichiararsi l ‘ improcedibilità, posto che l ‘ art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., prevede tale sanzione per l ‘ omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa ed anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell ‘ ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass., 15 settembre 2017, n. 21386; Cass. 31 maggio 2018, n. 13751; si veda anche Cass. 12 febbraio 2020, n. 3466).
Peraltro, nel caso in esame, la copia autentica della sentenza con relata di notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente (v. la già citata Cass., Sez. Un., n. 10648/2017).
Neppure il ricorso per cassazione può ritenersi procedibile per effetto della c.d. prova di resistenza, in applicazione del principio secondo cui ‘ Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per
cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell ‘ impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all ‘ art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. ‘ (Cass. 10 luglio 2013, n. 17066; conf. Cass. 30 aprile 2019, n. 11386).
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 novembre 2017 mentre il ricorso è stato notificato il 7 gennaio 2018, dopo la scadenza del termine di 60 giorni (il 5 gennaio 2018).
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso ».
Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente. La liquidazione segue in dispositivo.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per
esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3.10.2023.