Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22313 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22313 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6861/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (-), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente- contro
NOME, domiciliato presso l’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 181/2022 depositata il 30 dicembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 6 marzo 2013 NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Trento la RAGIONE_SOCIALE Autonoma di Trento chiedendo il risarcimento dei danni patiti per essere stato fatto cadere, quale motociclista, sulla strada statale del Passo Costalunga in direzione di Vigo di Fassa, da un capriolo che l’ aveva improvvisamente attraversata il 20 giugno 2010.
La RAGIONE_SOCIALE si costituiva, resistendo, e otteneva di chiamare in causa gli RAGIONE_SOCIALE Londra, i quali si costituivano resistendo ed eccependo tra l’altro che la polizza non copriva tali danni.
Il Tribunale, con sentenza del 24 luglio 2015, rigettava la domanda attorea.
NOME COGNOME proponeva appello, cui resistevano le altre parti; la Corte d’appello di Trento, con sentenza n.205/2016 rigettava il gravame.
Il COGNOME ricorreva al giudice di legittimità, che con ord. 4004/2020 cassava la sentenza d’appello e rinviava alla Corte territoriale.
La Corte d’appello di Trento, con sentenza del 30 dicembre 2022, in riforma della prima pronuncia, condannava la RAGIONE_SOCIALE a risarcire l’appellante nella misura di euro 826.111,11, oltre interessi.
La RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso nei confronti del COGNOME – ricorso notificato alla RAGIONE_SOCIALE solo ai fini di litis denuntiatio
sulla base di tre motivi, dal quale si è difeso con controricorso il COGNOME, che ha pure depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE Londra non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 e/o n. 5 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente e/o mancante per essersi la C orte territoriale limitata ‘alla mera adesione alle tesi dell’appellante’ e sottratta ‘all’esposizione dell’iter logico’ che l’ha condotta a non attribuire al RAGIONE_SOCIALE una corresponsabilità ai sensi dell’articolo 1127 c.c. nella causazione del sinistro.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c., 2059 e 2697 c.c. quanto ‘all’errato riconoscimento e all’errata liquidazione di una somma’ per personalizzazione del danno biologico e a titolo di danno morale.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c. nonché incomprensibilità del calcolo della somma riconosciuta come danno non patrimoniale.
Come la stessa RAGIONE_SOCIALE Autonoma -che ha notificato il ricorso il 16 marzo 2023 dichiara nell’ incipit del ricorso (pagina 2 di questo), la sentenza della Corte d’appello qui impugnata è stata pubblicata il 30 dicembre 2022; afferma poi la ricorrente che le è stata notificata il 16 gennaio 2023. In violazione dell’articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c., la ricorrente però non ha depositato, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.
Il ricorso quindi è improcedibile, assorbito il resto, il quale d’altronde si segnala meramente ad abundantiam -sarebbe infondato quanto ai lamentati vizi motivazionali, non essendo la
motivazione , contrariamente all’assunto della parte ricorrente, meramente apparente ed essendo, invece, indicativa dell’iter logico seguito dalla Corte di merito anche in relazione alla mancata attribuzione in capo al COGNOME di una corresponsabilità ex art. 1127 c.c. nella causazione del sinistro de quo , sulla base della richiamate risultanze istruttorie (v. in particolare, a tale ultimo riguardo, p. 38-40 della sentenza impugnata), ed avrebbe perseguito, nel resto, un terzo grado di merito, cadendo pertanto sul punto in evidente inammissibilità, sicché sarebbe stato complessivamente da rigettare.
Ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente COGNOME le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art icolo 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 12.000, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, l ‘ 8 maggio 2025