Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32218 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31983/2021 R.G. proposto da:
COM -CONSORZO RAGIONE_SOCIALE OPERATORI del RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO l ante Ruggi d’Aragona con il quale è elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO – ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , presso cui è elettivamente domiciliata, in Latina
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione quarta civile, n. 6681/2021, pubblicata l’8/10/2021 NUMERO_DOCUMENTO
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Latina avverso il decreto ingiuntivo n. 1440/2012 emesso a favore del RAGIONE_SOCIALE– per il pagamento della somma di € 18.019,85 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di quote condominiali e promozionali ai sensi dell’art. 6 dello statuto del RAGIONE_SOCIALE.
L’opponente ha dedotto, fra l’altro, di essere proprietaria di uno solo dei due immobili all’interno del centro commerciale RAGIONE_SOCIALE (blocco N INDIRIZZO, piano 1); di non avere la legittimazione passiva per l’ingiunzione di pagamento rispetto all’immobile ubicato nel blocco N 2, di proprietà di RAGIONE_SOCIALE ed affittato a terzi, di cui è solo utilizzatrice in forza di un contratto di leasing ; che le spese promozionali effettuate sono inferiori a quanto richiesto; che il COM non ha la legittimazione attiva per richiedere il pagamento delle spese condominiali (che dovrebbero invece essere corrisposte al Condominio tra i proprietari), le quali non possono essere approvate dall’assemblea consortile , con confusione arbitraria delle spese consortili e di quelle condominiali, che dovrebbero, invece, avere una contabilità separata.
Il tribunale ha rigettato l’opposizione , nonché le altre domande proposte dall’opponente, con condanna di quest’ultim a alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE, lamentandone l’erroneità. Il COM, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell’appello.
La Corte d’Appello di Roma, tra l’altro, a seguito di una interpretazione non letterale dell’art. 6 dello Sta tuto consortile, ha rilevato che la volontà sottesa a tale atto è quella di individuare una categoria di consorziati che non si limiti solo ai titolari di un diritto di proprietà RAGIONE_SOCIALE immobili, ma che si estenda anche a coloro che, su tali beni, vantano un diritto reale o personale di godimento; di conseguenza ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’appellante.
La Corte ha invece accolto la censura avanzata dall’appellante circa il difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE, il quale non sarebbe legittimato a richiedere, a nome proprio e ai propri consorziati, i contributi condominiali, essendo solo il Condominio ad avere il diritto di richiedere il pagamento di tali spese, con la conseguenza che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto solo richiedere i pagamenti a nome del Condominio, in qualità di amministratore, e non a nome proprio.
La Corte ha rilevato che dalla disposizione di cui allo Statuto consortile, art. 2 lett. c., in base alla quale spetta al RAGIONE_SOCIALE la gestione RAGIONE_SOCIALE spazi e servizi comuni, non può dedursi automaticamente il potere in capo allo stesso di riscuotere gli oneri condominiali in nome e per conto proprio.
Conseguentemente, accogliendo parzialmente l’appello , ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’ appellata al pagamento solo delle spese promozionali.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in Cassazione, sulla base di un motivo articolato in più censure ( Violazione di legge -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362 e 1364 c.c. -Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 14 e 21 del regolamento di cui all’atto per notar Fiore del 9.7.1990, rep. n. 45.553 -Mancata applicazione dell’art. 2 dello statuto e RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 2, 23, 24, e 25 del regolamento immobiliare del consorzio -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c. ), sostenendo la propria legittimazione ad agire, sulla base delle norme dello Statuto consortile e di quelle del Regolamento RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 12/6/1990, e rilevando che la competenza per tutte le spese del COM, sia per la gestione
commerciale, che per la gestione delle parti e dei servizi comuni, è dell’assemblea consortile.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione.
Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata (per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata di notifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione (si parla solo del deposito della sentenza).
Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.
Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza (calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione della sentenza).
L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante della Cassazione.
Secondo Cass. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025 , ‘ nel giudizio di cassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-‘.
Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025 , ribadisce: ‘ nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine “lungo” ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), si applica il termine “breve” ex art.
325 c.p.c. e il ricorrente ha l’onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato ‘.
Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del 20/06/2024 (‘ In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d’ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo ‘), Cass. civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (‘ In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l’onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l’avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all’art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l’avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso ‘), Cass. civ., sez. II, n. 10676 del 23/04/2025 (‘ Se il ricorrente non deposita copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall’art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistente dichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata ‘).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € . 5.000, oltre a € . 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4/12/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME