Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15713 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22916 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
NOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
AVV_NOTAIO costituito personalmente, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., altresì rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione dell ‘ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata in data 3 maggio 2021 nel giudizio iscritto al n. 35223/19 R.G. (che si assume notificata in data 3 giugno 2021);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
AVV_NOTAIO ha ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti di NOME COGNOME, per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni legali rese in favore della stessa.
Oggetto:
LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATI
Ad. 06/05/2024 C.C.
R.G. n. 22916/2021
Rep.
In sede di opposizione, introAVV_NOTAIOa con il rito sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., la COGNOME ha contestato la sussistenza del credito e, in ogni caso, la misura dello stesso, deducendo altresì l’in adempimento, da parte del legale, alle obbligazioni professionali assunte.
È stata disposta la riunione dei giudizi di opposizione e la trasformazione del rito in quello speciale sommario di cui all’ art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011.
All’esito, i l Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha parzialmente accolto l’opposizione della COGNOME, revocato i decreti ingiuntivi opposti e condannato l’opponente al pagamento della minor somma di € 3.840,00, oltre accessori .
Avverso tale ordinanza ricorre il COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso la COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale ed assorbente -in quanto attinente alla procedibilità del ricorso -il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione del provvedimento impugnato , in violazione dell’art. 369 c.p.c..
Il ricorrente stesso dichiara espressamente -nell’intestazione del ricorso -che l’ordinanza impugnata, la quale risulta pronunciata in data 3 maggio 2021, gli sarebbe stata notificata in data 3 giugno 2021.
Unitamente al ricorso, notificato a mezzo RAGIONE_SOCIALE.E.C. in data 18 agosto 2021 e depositato in data 17 settembre 2021, in modalità
Ric. n. 22916/2021 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4
telematica, ha proAVV_NOTAIOo il solo duplicato informatico del provvedimento impugnato, tra l’altro privo del la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo telematico; non ha, invece, proAVV_NOTAIOo la relazione di notificazione dello stesso.
N ell’indice dei documenti depositati con il ricorso (che si trova a pag. 3 dello stesso) il ricorrente dichiara espressamente che verrà proAVV_NOTAIOo, tra l’altro, « ADuplicato informatico dell’ordinanza », senza alcun riferimento alla relazione di notificazione di tale ordinanza, che, comunque, non si rinviene nel fascicolo (integralmente telematico), tra i documenti allegati al ricorso o, comunque, depositati nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c. (e, quanto meno, certamente non è presente tra i documenti telematici aventi una denominazione che possa in qualche modo essere ricollegabile alla natura del documento). D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (data che non è indicata nel ricorso, né è documentata in base ad una certificazione di cancelleria e si deve, pertanto, presumere coincidente con quella di pronuncia del provvedimento medesimo, cioè il 3 maggio 2021; d’altra parte, le conclusioni non mu terebbero, se anche la pubblicazione fosse avvenuta nei giorni successivi dello stesso mese di maggio) e la relazione di notificazione di que st’ultim o non risulta tempestivamente proAVV_NOTAIOa neanche dalla controparte costituita.
Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dalla controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore della stessa controricorrente, AVV_NOTAIO.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-