Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5966 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5966 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 860/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso l a sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1513/2023, pubblicata in data 23 ottobre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME Condello:
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 330/2021, pubblicata il 10 maggio 2021, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, compensando parzialmente le spese di lite.
L’attrice, adducendo di avere intrattenuto rapporti contrattuali con la convenuta tra il 2008 ed il 2017, aveva chiesto condanna a restituzione e svincolo di una cauzione prestata dopo la conclusione del contratto del 1° febbraio 2008, il pagamento di una fattura, nonché dell’importo di euro 1.815.267, oltre iva, a titolo di differenze tariffarie dovute dal 2008 al 2017.
La Corte d’appello di L’Aquila, dinanzi alla quale è stata impugnata siffatta sentenza, ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, reputando non provato l’ abuso di dipendenza economica, né che esso si fosse concretato nella pattuizione di cui all’art. 29 del contratto di trasporto concluso dalle parti.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, con un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
D eve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, oggetto di verifica d’ufficio in ordine alla tempestività dell’impugnazione (Cass. 7/6/2021 n. 15832), in assenza della relata di notificazione della sentenza impugnata, in osservanza all’adempimento prescritto
dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Infatti, nel ricorso si asserisce che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata in data 15 novembre 2023; dall’esame degli atti depositati telematicamente alla data dell’adunanza camerale risulta però soltanto copia autentica della decisione impugnata non accompagnata dalla relata dell’indicata notificazione, ovvero dei messaggi di spedizione e di ricezione, neppure prodotti dalla parte controricorrente (S.U. 6/7/2022 n. 21349; Cass., 29/10/2024 n. 27883).
Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza, appunto – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, gravandola nel l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica – ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL – senza che sia possibile superare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. ( ex plurimis , cfr. S.U. 6/7/2022 n. 21349; Cass. 7/6/2021 n. 15832; Cass., 27/8/2025 n. 24035).
Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/5/2024 n. 14790; Cass. 22/7/2019 n. 19695).
Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque – salvo che detta documentazione risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, c.p.c. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio – il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce sopra citate, Cass. 12/2/2020 n. 3466; Cass. 20/6/2024 n. 17014).
La sanzione dell’improcedibilità irrog ata dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, vertendo su un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).
Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis , Cass. 30/4/2019 n. 11386, sulla scia di Cass. 10/7/2013 n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 23 ottobre 2023, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 9 gennaio 2024, trascorso quindi il menzionato arco temporale.
Meramente ad abundantiam , allora, si osserva che il ricorso, ove si potesse superare tale assorbente rilievo, non si sottrarrebbe alla declaratoria d’inammissibilità per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c., avendo la ricorrente completamente omesso l’esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazione dei motivi di ricorso.
Difatti, la ricorrente da pag. 2 a pag. 4 (primo capoverso) ha riportato testualmente quanto detto dalla Corte d’appello da pagina 10 a pagina 11 della sentenza, mentre manca del tutto la sommaria esposizione relativa ai presupposti di fatto e di diritto che giustificavano la domanda, alle eccezioni, difese e deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, alle questioni giuridiche prospettate, all’andamento della vicenda giudiziaria, alle argomentazioni su cui si fondava la sentenza di primo grado, essendo stato dalla ricorrente riportato, a pagina 4, un solo breve riferimento al contenuto della sentenza d’appello.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, che liquida in euro 19.000, per compensi, oltre agli esborsi pari ad euro 200, alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026
IL PRESIDENTE NOME COGNOME