Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1454 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1454 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21476/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO, INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5033/2017 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 06/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME sigNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli 5033/2017 che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti del sig. NOME COGNOME avente ad oggetto la demolizione di opere da costui realizzate in asserita violazione della disciplina delle distanze, con condanna del convenuto alla rimessione in pristino e al risarcimento danni.
Il ricorso -articolato in quattro motivi -va giudicato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Nel ricorso, infatti, si dà espressamente atto (pag. 2, righi 3/4) che la sentenza della Corte di appello di Napoli è stata notificata a NOME COGNOME presso il domicilio eletto, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, in data 6 maggio 2018. Il ricorrente, tuttavia, non ha depositato la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione. Né tale documento risulta presente nel fascicolo prodotto dalla parte controricorrente, con conseguente impossibilità di desumere il rispetto del termine breve dalla copia notificata prodotta dalla controparte (Cass. Sez. U. 10648/17).
A nulla rileva che l’improcedibilità non sia stata eccepita dal controricorrente (cfr. Cass. 3466/20: ‘ il ricorso per cassazione è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita – nei termini di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. – anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente’).
Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di
intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’Appello pubblicata il 6.12.2017 e ricorso notificato il 5.7.2018).
Il ricorso è improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.300, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione