Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6929 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6929 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24208/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, questi ultimi quali eredi di COGNOME NOME,
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO LECCE, n. 677/2024 depositata il 25/07/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 30/10/2024, il Sig. NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 677/2024 della Corte d’appello di Lecce, depositata il 25/07/2024 e notificata il 31/07/2024. Gli intimati non hanno svolto difese.
L a Corte d’Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1316/2022 depositata in data 26.09.2022, in accoglimento dell’appello per quanto di ragione ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del COGNOME dell’atto per notar NOME del 13 aprile 2010, con cui COGNOME NOME ha donato a COGNOME NOME i beni in esso atto specificamente indicati, ad eccezione della donazione dell’immobile di cui al n. 1/a di pag. 2 .
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso.
Con atto del 14 maggio 2025 il procuratore della parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa e deducendo di avere prodotto per errore la copia della sentenza priva dell’attestazione di avvenuta notifica; all’uopo produceva il documento che effettivamente intendeva depositare, corredato del messaggio di ricevimento via pec comprovante la data della notifica.
Motivi della decisione
Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile.
Come indicato nella proposta di definizione accelerata del procedimento per cassazione, il mancato deposito dell’attestazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata e
l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data di pronuncia della sentenza.
Il ricorrente deduce di essere incorso in un mero errore materiale del tutto scusabile e che la soluzione più equa e costituzionalmente orientata gli consentirebbe di sanare la lacuna, emendabile agevolmente e senza danni per alcuno, attraverso l’ordine di produrre la prova della data della notifica, a correzione dell’estremo formalismo applicato a discapito del diritto sostanziale e della oggettività fattuale.
All’uopo richiama le pronunce in tema di sanatoria della notifica degli atti processuali, in tesi assimilabile, per principi e finalità, al caso di specie, peraltro più recente rispetto all’indirizzo richiamato nell’ordinanza emessa di cui a Cass. S. U., n. 21349/2022.
Va ribadito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata in data successiva al deposito della sentenza, attesta un “fatto processuale” -la notificazione della sentenza- idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
Quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, tale dichiarazione impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass.Sez. 3 – , Ordinanza n. 24199 del 29/08/2025; Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 11319 del 29/04/2025; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24724 del
16/09/2024; Cass. Sez. U, n. 21349/2022; Cass. Sez. 6 – , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021).
Conseguentemente, l’omessa produzione dell’attestazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata determina la improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale -anche in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia – non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, e dunque con i principi del giusto processo racchiusi nell’art. 111 Cost., poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, non costituendo impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale ( Cass.Sez. 3 – , Ordinanza n. 24199 del 29/08/2025; Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 11319 del 29/04/2025; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024; Cass. Sez. U, n. 21349/2022).
Il suddetto principio, infatti, è funzionale all’immediato e diretto riscontro, da parte del giudicante, dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato, non essendo pertanto possibile equiparare gli effetti che derivano da un’ azione avviata tardivamente a quelli, passibili di correzione, correlati al principio del giusto contradittorio tra le parti, che ruota attorno alla differente problematica della notifica degli atti processuali alle parti del giudizio, stante la differente finalità di controllo, d’ufficio e ‘a monte’ del processo, del regolare avvio del giudizio di legittimità.
Pertanto, considerato il termine breve (due mesi) per impugnare di cui agli artt. 325-326 c.p.c., decorrente dalla data di notifica della sentenza, ed atteso il mancato assolvimento dell’onere di produrre la sentenza impugnata con attestazione dell’avvenuta notifica, il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile, posto che il termine breve per impugnare, alla data del 30/10/2024 era inesorabilmente già spirato, anche solo considerando la data di pubblicazione della sentenza del 25 luglio 2024: sicché risulta nella specie esiziale la c.d. prova di resistenza ( v. Cass. n. 17066 del 2013 ).
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati volto attività difensiva.
Il ricorrente va ex art. 96, 4° co., c.p.c. condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende ( v. Cass., 4/10/2023, n. 27947; Cass., 28/2/2024, n. 5243 ).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c., in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/9/2025, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
COGNOME NOME