Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1913 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1913 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 23855 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, (P.I: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE n. 2254/2022, pubblicata in data 23 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
20 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per ottenere la restituzione dell’importo di € 138.246,33, indebitamente percepit o
Oggetto:
RIPETIZIONE DI INDEBITO
Ad. 20/01/2026 C.C.
R.G. n. 23855/2022
Rep.
dalla convenuta quando il relativo il credito era già stato ceduto a terzi, che ne avevano poi preteso ed ottenuto il pagamento. La domanda è stata accolta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. ppello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione di primo
La Corte d’a grado.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudiziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazione dei singoli motivi alla base dello stesso.
La parte ricorrente non ha, infatti, proAVV_NOTAIOo, nel termine perentorio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedimento impugnato -che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 1° luglio 2022 -corredata dalla relata di notifica dello stesso.
Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione che si dichiara avvenuta in data 23 maggio 2022; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data 29 settembre 2022), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 – 3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025).
La relazione di notificazione della sentenza impugnata non risulta neanche indicata tra i documenti allegati al ricorso , nell’indice in calce allo stesso (nell’epigrafe dello stesso si fa riferimento ad un allegato come doc. A, che però non è presente tra i documenti effettivamente presenti in atti) e, comunque, non è stata effettivamente proAVV_NOTAIOa, in quanto non risulta presente tra i documenti depositati in atti (né in modalità telematica, né in modalità analogica), verificati dal Collegio. Detta relazione di notificazione non risulta disponibile neanche in base ad una regolare produzione di controparte.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 20 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME