Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24872 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29238/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AVV_NOTAIO, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentato e difeso da sé stesso (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica EMAIL, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1410/2021 depositata il 23/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 1410 del 2021 della Corte di appello di L’Aquila, esponendo che aveva convenuto l’AVV_NOTAIO COGNOME per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale, relativamente a un giudizio introdotto ex art. 2932, cod. civ.;
il convenuto aveva chiamato in giudizio il proprio assicuratore RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello che aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame per aspecificità;
resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE;
le parti hanno depositato memorie;
rilevato che
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente, in particolare tenuto conto del fatto che, vista la motivazione tautologica del Tribunale, l’impugnazione di merito non avrebbe potuto dettagliarsi ulteriormente se non con elaborazioni congetturali;
considerato che
preliminarmente, dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso; non risulta infatti prodotta la (copia autentica) della sentenza impugnata;
in specie, il fascicolo di secondo grado depositato telematicamente in formato compresso, c.d. ‘zip’, cui si riferisce l’attestazione di conformità datata 29 novembre 2021 della difesa istante, non comprende la decisione emessa all’esito di quel grado;
va constatato e rimarcato che nella residua componente cartacea del fascicolo è presente una nota d’iscrizione a ruolo che riporta il deposito, non risultante, della sentenza, ma la nota in parola è sottoscritta dal solo difensore, di cui costituisce dichiarazione, senza attestazione di verifica e deposito parimenti cartacea del funzionario di Cancelleria;
né tale decisione si rinviene, in cartaceo o in telematico, nei fascicoli dei controricorrenti;
sul punto per completezza si sottolinea che la nota di deposito cartacea di parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE, pur contenendo in calce l’attestazione del funzionario di Cancelleria, si riferisce a un elenco dei documenti prodotti dalla parte stessa in cui non è completata, come richiesto nell’atto, né segnalata in alcun modo la produzione della sentenza impugnata in copia conforme, infatti non presente nell’indice del controricorso a differenza di quanto risulta, come visto però senza corrispondenti risultanze agli atti, nell’indice del ricorso;
ne consegue l’applicazione dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di entrambe le parti controricorrenti liquidate, per ciascuna, in 5.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5/07/2024.