Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17228/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e di fesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
-nonché-
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
-intimati- avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Roma, n. 2444/2021, pubblicata in data 31.03.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.01.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza del 9.4.14, il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME con la quale aveva chiesto la condanna della convenuta Unicredit Banca di Roma s.p.a. al risarcimento dei danni cagionati dalle operazioni effettuate dal marito, NOME COGNOME dal quale si era separato nel 2006, sul conto corrente a lei intestato- in regime di separazione dei beni- a sua firma (attraverso prelievi e l’emissione di assegni, incassati dai beneficiari).
Al riguardo, il Tribunale osservava che: la domanda non era stata provata in quanto, ferma la responsabilità del marito (accertata anche in sede penale), non erano emersi elementi sufficienti per ritenere accertata la responsabilità della banca per condotta negligente nei controlli relativi all’operazioni sul c onto corrente; in particolare, era emerso che l’attrice aveva rilasciato alcune deleghe, antecedenti ai fatti oggetto di causa, una delle quali per ritirare il carnet degli assegni al marito, sin dal 2004; altra delega del 2004, non sufficientemente contestata con querela di falso, aveva riguardato l’operatività sul conto a favore del marito; la stessa attrice aveva dichiarato di non essersi curata molto dell’andamento del conto, salvi i prelievi al bancomat, mentre i dipendenti della banca avevano notato che era il marito ad effettuare spesso le operazioni bancarie; al riguardo, la banca aveva operato in base ad un affidamento incolpevole ingenerato non solo dal rapporto di coniugio, ma anche da pregresse deleghe per singole operazioni; circa gli assegni tratti a nome dell’attrice, non erano da considerare illeciti gli accrediti di quelli con firme apocrife de ll’attrice, non presentanti profili d’irregolarit à formale, non essendo evidente la
falsità delle firme, sicché non era addebitabile alla banca la mancata verifica della corrispondenza con la firma dello specimen .
Con sente nza del 17.2.2021, la Corte d’appello , in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla COGNOME, dichiarava l’illiceità della condotta della Unicredit Banca di Roma nella gestione del rapporto di conto corrente intrattenuto con l’appellante, osservando che: le varie deleghe in atti non consentivano di affermare che tra le parti si fosse instaurata una prassi che aveva dispensato la banca dalla verifica delle singole deleghe per ciascuna operazione sul conto; al riguardo, la delega ad operare generale era nulla, mancante anche dell’indicazione del soggetto delegato e, dunque, era da escludere il citato affidamento incolpevole della stessa banca; pur sulla base di tali rilievi, la domanda era generica ed indeterminata nel quantum , non essendo dato comprendere le specifiche operazioni di cui si doleva l’appellante.
NOME COGNOME ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello con unico motivo, illustrato da memoria. Unicredit s.p.a resiste con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
RITENUTO CHE
L’unico motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 329, c.2, 163, c.2, n n.3 e 4, c.p.c., per aver la Corte d’appello , in mancanza dell’impugnazione del capo della sentenza relativa al rigetto dell’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, pronunciato sulla medesima eccezione, rigettato la domanda. Al riguardo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur avendo accolto i motivi d’appello in ordine all’accertamento della responsabilità contrattuale della banca, ha però respinto la domanda risarcitoria per la mancata allegazione delle specifiche operazioni effettuate sul conto
corrente , incorrendo nell’errore di aver violato il giudicato interno, atteso che sulla questione del rigetto della suddetta eccezione sarebbe stato onere dell’appellato proporre appello incidentale.
Inoltre, la ricorrente lamenta altresì che la Corte d’appello abbia ritenuto indeterminata la domanda perché generica, adducendo di aver invece indicato specificamente le singole operazioni sul conto determinative dei danni richiesti, trascrivendo parte della citazione.
Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato denunzia violazione degli artt. 112, 115, 116, c.p.c., 1176, c.2, 2697 c.c., 31 ss. Legge assegni, per aver la Corte d’appello affermato che la banca non aveva effettuato il confronto tra i titoli e lo specimen, ed omesso di esaminare il fatto decisivo relativo alla contestazione, da parte della banca, dell’evidente carattere apocrifo delle firme di traenza degli assegni rispetto al parametro di raffronto costituito dallo stesso specimen.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1176, c.2, c.c., 214215, 183, 1 15, 116, c.p.c., per aver la Corte d’appello affermato la responsabilità della banca per l’omessa verifica della delega ad operare sul conto corrente in capo al coniuge dell’attrice, con riguardo alla pretesa nullità della stessa delega, nonostante l’attrice non avesse disconosciuto il documento.
Il ricorso è improcedibile, a norma dell’art. 369 c.p.c., in quanto la ricorrente non ha prodotto la relata di notificazione della sentenza impugnata.
Secondo l’orientamento di questa Corte, l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., n. 27833/2024).
In tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell’impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un’ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass., n. 27313/2024; SU, n. 21349/2022).
Nella specie, il ricorrente non ha neppure attestato, nello stesso ricorso e nella nota di deposito in atti, di aver depositato tale relata; nè quest’ultima risulta depositata dalla parte controricorrente.
Inoltre, il ricorso è stato notificato, a mezzo spedizione postale, il 15.6.2021 e, dunque, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 31.1.2021, per cui non è rispettata neppure la c.d. prova di resistenza.
L’improcedibilità del ricorso principale esime dall’esame del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per
esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 gennaio 2025.