Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19492 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17849/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 423/2016 depositata il 03/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Perugia, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data 3.2.2020, ha determinato l’indennità di esproprio per l’area, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, oggetto del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 da parte del Comune di Spoleto, in € 282.316,43, accertando il diritto della RAGIONE_SOCIALE:
-all’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale in misura del 10% di tale indennità;
-all’aumento dell’indennità di esproprio spettante in misura del 10% dell’indennità suddetta;
-all’indennità per occupazione senza titolo dell’area, a decorrere dal 25.6.2005 alla data del decreto (1.6.2016) nella misura del 5% annuo dell’indennità di esproprio.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Spoleto, affidandolo a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato, in data 11.9.2023, proposta di definizione anticipata.
Il ricorrente ha formulato istanza di decisione, ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., in data 20.10.2023 ed ha, altresì, depositato memoria illustrativa finale.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Comma 6, Cost e 132, comma 1° n. 4
c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione alla motivazione apparente riguardante la determinazione dell’indennizzo del danno patrimoniale ex art. 42 bis comma 3, per aver il giudicante omesso di prendere in considerazione gli argomenti difensivi, decisivi ai fini della statuizione finale, offerti dalla parte opposta nelle note difensive del 10.12.2019.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Comma 6, Cost e 132, comma 1° n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione alla motivazione apparente riguardante la determinazione dell’indennizzo del danno patrimoniale ex art. 42 bis comma 1, e dell’indennizzo per l’occupazione dell’area sine titulo, per aver il giudicante omesso di prendere in considerazione gli argomenti difensivi, decisivi ai fini della statuizione finale, offerti dalla parte opposta nelle note difensive del 10.12.2019.
Con proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 1, c.p.c., comunicata in data 11.09.2023, il Consigliere delegato ha rappresentato l’improcedibilità del ricorso ‘ per il mancato deposito, contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c. neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.Un.10648 del 2.5.2017)’ .
Con istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. del 20.10.2023, il Comune di Spoleto ha dedotto che, come indicato nel ricorso e come espressamente confermato dalla difesa della resistente nel controricorso, la notifica della sentenza impugnata è stata effettuata in data 17.02.2020, con conseguente tempestività del gravame, che è stato proposto entro il termine breve di giorni 60 dalla notifica;
che, pertanto, in virtù del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. devono considerarsi provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
Questo Collegio non può che confermare e far proprie le argomentazioni e le conclusioni della proposta di definizione anticipata.
Va osservato che, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 21349/2022, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente ex art. 370 comma 3° c.p.c., è funzionale all’immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato. L’improcedibilità trova la sua ragione del presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo di legittimità, impedendo di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito, che proprio perché l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata impedisce alla Suprema Corte -a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -la sollecita verifica della tempestività dell’esercizio di impugnazione, a nulla rileva la non contestazione dell’osservanza del termine breve da
parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio (fuori dei casi eccezionali in cui sia la legge a disporre che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato) da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione (vedi anche Cass. 3466/2020; 9987/2016; 9004/2009; vedi anche Cass. 14360/2021).
Va, infine, osservato che, recentemente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza del 23 maggio 2024 (ricorso n. 37943/17 e altri –RAGIONE_SOCIALE e altri c. Italia), in un caso analogo a quello di specie, prendendo atto che l’obbligo di presentare la relazione di notificazione della sentenza impugnata entro il termine di venti giorni dall’ultima notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 369 comma 1° c.p.c., risponde all’esigenza della Corte di Cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso e di verificare il rispetto del termine di impugnazione, nella fase iniziale del procedimento, con una procedura accelerata, ha ritenuto che la sanzione della improcedibilità è adeguata alla realizzazione del fine legittimo perseguito, potendosi ammettere che le procedure seguite dalla Corte di Cassazione siano più formali, specialmente in procedimenti dove i ricorrenti sono rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori (vedi punti 80,82 e 83 della sentenza CEDU sopra citata).
Pertanto, non risultando compromesso il diritto di accesso ad un tribunale, la CEDU ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame non era stata integrata una violazione dell’art. 6§1 della Convenzione.
La ricorrente, nell’istanza di decisione ex art. ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. , non ha contestato la precisa ricostruzione contenuta nella proposta di definizione anticipata (in ordine alla mancanza della relata di notifica della sentenza impugnata),
limitandosi a svolgere l’osservazione come detto non rilevante -che la tempestività della notifica del ricorso non era stata contestata dal ricorrente, non considerando, altresì, che, come ribadito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 21349/2022, la procedibilità del ricorso si pone come oggetto di una verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (sul punto, anche Cass. n. 6706/2013; Cass. n. 14360/2021).
Il ricorso è, pertanto, improcedibile, con conseguente assorbimento di tutti e due i motivi del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., devono essere applicati come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-102023 n. 28540, l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Peraltro, se è pur vero che di una siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente
compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso. Peraltro, se è pur vero che di una siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
condanna altresì il ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. al pagamento di € 8.000,00 a favore del controricorrente e di € 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 10.7.2024 nella camera di consiglio della