Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4136 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4136 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 289/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo
studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 219/2021 del la Corte d’appello di Trieste , depositata in data 14.6.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 14.12.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 22.10.2015, la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone il fitopatologo e perito agrario NOME COGNOME, per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità professionale per violazione degli artt. 2230, 1218 e 1176 c.c. nello svolgimento dell’incarico di consulente tecnico per la ‘ gestione dei vigneti aziendali compresa la difesa fitosanitaria e nutrizione in tutte le fasi vegetative ‘, al pagamento del risarcimento dei danni sofferti da essa società a seguito dell’attacco di ‘ peronospora della vite ‘ verificatosi sui propri vigneti verso la fine del mese di giugno 2014. Costituitosi, il COGNOME respinse ogni addebito e chiese in via preliminare la chiamata in causa degli RAGIONE_SOCIALE, in relazione al rischio assunto per la polizza NUMERO_DOCUMENTO, al fine di essere manlevato, in ipotesi di soccombenza, dal pagamento di eventuali somme disposte a favore della società attrice. All’esito, si costitu irono anche gli RAGIONE_SOCIALE ( di seguito, anche soltanto ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ), resistendo alla domanda di manleva svolta nei propri confronti per inoperatività della polizza relativamente ai fatti ed ai danni contestati al convenuto COGNOME, aderendo in subordine alle conclusioni formulate dal medesimo. Istruita la causa anche a
mezzo di C.T.U., con sentenza n. 874/2019 pubblicata il 13.12.2019 l’adito Tribunale accolse la domanda attorea, condannando il COGNOME a pagare, a titolo di risarcimento del danno, l’importo di € 37.054,70 in favore di RAGIONE_SOCIALE, oltre accessori, nonché regolando le spese tra le parti; quanto al rapporto di chiamata, dichiarò l’inefficacia della clausola n. 22 (esclusioni) della polizza assicurativa n. AE000011401, condannando gli RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne il COGNOME della propria obbligazione risarcitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE , del pari regolando le spese tra le parti. I RAGIONE_SOCIALE impugnarono parzialmente la suddetta decisione ; resistettero all’appello sia COGNOME che il COGNOME. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 14.6.2021, accolse l’appello e, per l’effetto, rigett ò la domanda di garanzia svolta da NOME COGNOME NOME, nonché quella di nullità parziale del contratto di assicurazione, da lui riproposta nel grado; condannò dunque il COGNOME alla restituzione, in favore dell’appellante, della somma da questa pagata in esecuzione dell’impugnata sentenza, oltre accessori e spese; condannò infine il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in solido, alla rifusione, i n favore degli RAGIONE_SOCIALE, delle spese di lite del grado.
Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione NOME COGNOME affidandosi a due motivi, cui resistono con autonomi controricorsi la RAGIONE_SOCIALE (succeduta agli RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio di cui alla polizza NUMERO_DOCUMENTO) e la RAGIONE_SOCIALE, che ha pure proposto ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, resistiti con controricorso dalla suddetta Compagnia. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2,
N. 289/22 R.G.
c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Non mette conto illustrare i motivi del ricorso principale, né quelli del ricorso incidentale, giacché il primo è improcedibile, mentre il secondo è inefficace.
1.2 -In particolare, il ricorso principale è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 14.6.2021, che il ricorrente afferma essergli stata notificata in data 26.10.2021. La difesa del ricorrente ha infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico e attestata ‘conforme all’originale contenuto nello stesso’, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti.
Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: ‘ In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazi one in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua
osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio’ .
Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un., n. 21349/2022).
Nella specie, peraltro, il ricorso di NOME COGNOME risulta essere stato notificato il 23.12.2021 e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del la Corte d’appello di Trieste , avvenuta in data 14.6.2021, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza (e della relata, se la prima è stata notificata) individuata fin da Cass. n. 17066/2013; né una copia notificata della sentenza stessa, ritualmente formata, risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte.
2.1 -Il ricorso incidentale, conseguentemente, è inefficace, perché tardivamente proposto (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14.6.2021, e notificata il 26.10.2021, mentre l’atto è stato notificato in data 1.2.2022, e dunque ben oltre sia il termine lungo, ex art. 327 c.p.c., sia quello breve, ex art. 325 c.p.c.).
Sul punto, deve chiarirsi che tanto consegue non già in forza dell’art. 334, comma 2, c.p.c. (come modificato dall’art. 3, comma 25, lett. b, del d.lgs. n. 149/2022, entrato in vigore il 30.6.2023 e direttamente applicabile ai giudizi instaurati a partire da tale data), né in virtù di applicazione analogica della relativa disposizione (che, nel testo vigente ratione temporis, commina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale nel solo caso di inammissibilità dell’impugnazione principale, non anche della sua improcedibilità), ‘ bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità ‘ (Cass., Sez. Un., n. 9741/2008; Cass. n. 19188/2018; Cass. n. 14497/2020).
3.1 -In definitiva, il ricorso principale è improcedibile, mentre quello incidentale è inefficace. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (che si configura pure nell’ipotesi prevista dall’art. 334 c.p.c.: Cass. n. 4074/2014 e successive) nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché tra la RAGIONE_SOCIALE e la predetta società, mentre la concreta estrinsecazione delle rispettive attività assertive in questa sede ne rende di giustizia la compensazione nei rapporti tra COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013; la questione, invece, non può investire il ricorso incidentale, in quanto inefficace: v. Cass. n. 18348/2017 ), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso principale improcedibile e l’incidentale inefficace; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di RAGIONE_SOCIALE , che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna la ricorrente incidentale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di RAGIONE_SOCIALE , che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno