Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28103 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28103 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23183/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 390/2020, pubblicata il 28/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME e , accertata l’inesistenza del diritto di proprietà in capo ai convenuti per le quote dell’attrice dei beni immobili siti in Ostuni INDIRIZZO, contraddistinti al catasto foglio 52 particelle 13, 14, 159, 161, 162, 163 e 164, dichiarava la nullità di tutti gli atti dispositivi traslativi inter vivos dei suddetti beni, in quanto posti in essere da soggetti non proprietari. Il Tribunale, inoltre, rilevava che non risultavano trascritti atti a favore dei COGNOME cui ancorare gli atti di disposizione con conseguente inefficacia ex articolo 2560 c.c. delle trascrizioni dei medesimi eseguite; rilevava, inoltre, che costoro non avevano provato la provenienza dei beni, poiché la sentenza n. 11 del 2004 della Corte d’Appello di Lecce fondante il loro , asserito, diritto di proprietà era intervenuta tra parti diverse ed era priva di attestazione del passaggio in giudicato. In conclusione, condannava i convenuti alla
restituzione dei predetti immobili. Inoltre, il Tribunale -in accoglimento delle domande proposte dagli altri comproprietari sulla base delle risultanze documentali attestanti i passaggi attraverso cui le quote in comproprietà da essi affermate erano ai medesimi pervenute -dichiarava l’inesistenza del diritto di proprietà in capo ai due convenuti per le quote di comproprietà dei terzi intervenuti. Condannava anche in questo caso i convenuti a restituire i beni e rigettava la domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME di accertamento dell’acquisto per usucapione di tutti i terreni oggetto di contesa in quanto tardiva e, comunque, infondata per difetto di prova dell’esercizio di un potere di fatto sulle cose.
NOME COGNOME, anche quale erede universale di NOME COGNOME COGNOME , proponeva appello avverso la suddetta sentenza unitamente a NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituivano anche in secondo grado, chiedendo il rigetto dell’impugnazione .
Le altre parti rimanevano contumaci.
La Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame con la sentenza richiamata in epigrafe e confermava la pronuncia impugnata.
Per quel che ancora rileva la Corte d’appello rigettava l’eccezione riguardo la procura alle liti dell’AVV_NOTAIO in quanto, pur dovendosi dare atto che l’originale non era presente
nel fascicolo, non era stato effettuato un disconoscimento della conformità delle copie presenti agli atti.
La procura risultava conferita all’AVV_NOTAIO COGNOME in Nassau (Bahamas) in data 17 marzo 2009 da RAGIONE_SOCIALE amministrata da altra società rappresentata da NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tale procura era corredata di autentica delle firme proveniente dal notary Public AVV_NOTAIO lowe e da cosiddetta apostille.
La suddetta procura era valida in quanto conferita con modalità conformi a quanto previsto dalla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 a cui lo stato di Bahamas aveva partecipato. Non erano, peraltro, richieste le coincidenze delle data del conferimento della procura e quelle dell’attestazione di autenticità né la traduzione dell’autentica. L’unica formalità richiesta era l’ apostille.
Quanto alla traduzione doveva trovare applicazione l’articolo 122 c.p.c. e, dunque, il giudice aveva la facoltà ma non l’obbligo di nominare un traduttore. Il mancato esercizio di detta facoltà non poteva formare oggetto di censura.
Quanto alla doglianza circa il difetto di rappresentanza processuale in capo a RAGIONE_SOCIALE, la Corte evidenziava la sussistenza del potere rappresentativo della società RAGIONE_SOCIALE e che agli atti vi era la certificazione della sussistenza secondo il diritto interno dello stato di Bahamas di tale potere. Più precisamente vi erano in atti la certificazione corredata e l’ apostille che attestava la sussistenza del suddetto potere. Peraltro, la contestazione circa il mancato potere rappresentativo era del tutto generica e formulata anche tardivamente.
Quanto, infine, al difetto di capacità giuridica rispetto all’acquisto dell’immobile per mancanza di condizione di reciprocità ai sensi dell’articolo 16 delle preleggi , la Corte d’Appello riteneva che l’eccezione non fosse stata tempestivamente formulata e che la mancanza di condizione di reciprocità non fosse provata.
Infine, il giudice del gravame ribadiva l’irrilevanza della sentenza della medesima C orte d’ Appello di Lecce intercorsa tra altre parti e che non aveva ad oggetto un giudizio petitorio né aveva accertato il diritto di proprietà in capo a NOME COGNOME della particella 14 del foglio 52 né che egli fosse erede legittimo di NOME COGNOME.
Per il resto l’appello era generico e , dunque, inammissibile in quanto contenente considerazioni non idonee a confutare la sentenza impugnata, neanche specificamente censurata rispetto alle ragioni per le quali il primo giudice aveva ritenuto di accogliere la domanda di restituzione dei beni e di accertamento di nullità e di non opponibilità degli atti dispositivi posti in essere da COGNOME NOME e da COGNOME COGNOME NOME in quanto provenienti a non domino e difettando la trascrizione di precedenti atti di acquisto. Anche la domanda di usucapione proposta da NOME COGNOME era del tutto infondata né si poteva richiedere l ‘ ammissione della prova testimoniale avendovi rinunciato implicitamente nella precisazione delle conclusioni e, comunque, le dichiarazioni dei testi non erano sufficienti a comprovare l’esercizio del possesso. Mancavano tutti i presupposti per affermare sussistente il possesso in capo al COGNOME.
COGNOME COGNOME NOME, anche in qualità di erede di COGNOME NOME, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di otto motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
All’udienza del 20 febbraio 2025 questa Corte, rilevato che il ricorso di NOME era stato notificato solo alle parti costituite nel giudizio di appello, mentre era stata del tutto omessa la notifica alle parti contumaci del medesimo giudizio di appello, ordinava alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio provvedendo alla notifica del ricorso alle suddette parti contumaci del giudizio di appello nel termine di 40 giorni dalla comunicazione dell ‘ ordinanza.
Parte ricorrente non ha ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio omettendo di notificare il ricorso alle parti contumaci del giudizio di appello e depositare il relativo atto ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c., come da ordinanza n. 5600 del 2025.
Di conseguenza, trattandosi di omessa integrazione del contraddittorio, la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Deve ribadirsi, infatti, che in materia di integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, quando il ricorso coinvolge litisconsorti necessari in cause inscindibili ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura civile, l’omessa notificazione del ricorso ad alcuni degli intimati comporta l’improcedibilità, del ricorso stesso qualora il ricorrente non provveda tempestivamente alla regolarizzazione nel termine perentorio assegnato dal giudice di legittimità. Il principio trova
applicazione anche quando la Corte, rilevata d’ufficio l’omessa integrazione del contraddittorio, assegna specifico termine per provvedere alle relative notificazioni o rinnovazioni.
In definitiva, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a vantaggio della controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME