Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6519/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale a margine del controricorso
– controricorrente –
nonché contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RAVENNA
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 152/2023 depositata il 23/1/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Si evince dai ricorsi in esame che il Tribunale di Ravenna rigettava l’istanza di fallimento presentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Bologna, con decreto n. 1327/2022 dell’8 aprile 2022, accoglieva il reclamo proposto dal creditore istante ex art. 22 l. fall. rimettendo gli atti al Tribunale di Ravenna per la dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Ravenna, una volta ritenuto inammissibile il ricorso per concordato preventivo presentato dalla compagine debitrice, dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, su istanza anche del P.M., con sentenza n. 26 del 17 giugno 2022.
La Corte d’appello di Bologna rigettava il reclamo presentato da RAGIONE_SOCIALE con sentenza pubblicata e notificata alle parti in data 23 gennaio 2023.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto un primo ricorso, depositato in data 23 marzo 2023 (ore 18.39) e rubricato al n. 6519/2024 R.G., per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, prospettando quattro motivi di doglianza.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto un secondo ricorso, depositato in data 24 marzo 2023 (ore 10.50) e rubricato sempre al n. 6519/2024 R.G., di identico tenore.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Gli intimati fallimento di RAGIONE_SOCIALE e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna non hanno svolto difese.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo disporre la riunione dei differenti ricorsi, di identico tenore, presentati avverso la medesima statuizione, come previsto dall’art. 335 cod. proc. civ.
Il ricorso risulta improcedibile per tutte le ragioni già illustrate all’interno della proposta di definizione anticipata del 10 settembre 2023, che il collegio condivide e fa proprie.
In particolare, tale proposta ha già opportunamente osservato che « il ricorso proposto avverso il rigetto del reclamo ex art. 18 l.f. appare improcedibile per mancato adempimento da parte del ricorrente dell’onere di deposito della copia autentica ed integrale del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 369 c. 2 c.p.c. , e ciò a prescindere dalla mancata contestazione da parte del resistente (v. Cass. n. 8768/2020; Cass. n. 36726/2022; Cass. n. 24178/2016; Cass. n. 22108/2006). Il predetto onere non è peraltro venuto meno a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, il cui testo continua a prevedere la sanzione dell’improcedibilità del ricorso in Cassazione correlata al mancato deposito nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta (art. 369 comma c.2 n. 2). Come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, ‘la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all’originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l’esercizio del diritto di difesa’ (Cass. n. 22108/2006). Allo stato, tra i documenti depositati telematicamente dal ricorrente in data 23 e 24 marzo 2023 non risulta la copia autentica della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 152 del 2023 indicata nel ricorso (p. 2) come ‘doc. a sentenza’ così come non risulta proposta nessuna istanza di rimessione in termini formulata a tal fine dal ricorrente
(Cass. n. 2473/2023). A ciò si aggiunga che già all’atto del deposito telematico del ricorso, il 24 marzo 2023 (ore 11.52) il sistema informatico ha generato un ‘warning’ automatico segnalando al ricorrente il seguente errore ‘Atti per le carte regolamenta ri del deposito mancanti: ‘Copia Provvedimento”, anomalia non sanata tramite un deposito complementare successivo di cui allo stato non vi è prova. Né infine, copia del provvedimento impugnato risulta comunque nella disponibilità di questa Corte in quanto nel caso di specie il controricorrente non l’ha depositata all’atto della costituzione avvenuta in data 2 maggio 2023 (Cass. n. 4370/2019) ». È opportuno aggiungere, unicamente (posto che la ricorrente, con la richiesta di decisione, ha precisato che ‘ il provvedimento è autentico ed integrale ‘, ma nulla ha osservato sul mancato deposito della decisione impugnata in uno con il ricorso, in adempimento di quanto stabilito dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.), che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal controricorrente, seppur fondata (atteso che lo stesso ricorrente ha riconosciuto che la notifica della sentenza impugnata è avvenuta in data 23 gennaio 2023), perde di pregnanza e risulta superata dal rilievo preliminare contenuto all’interno della proposta di definizione anticipata.
In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per effetto della decisione qui adottata, risultante pienamente conforme alla proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380bis cod. proc. civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., come richiamata dall’ultimo comma del medesimo art. 380 -bis .
Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 27433/2023 e 28540/2023) hanno, infatti, stabilito il principio per cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,
improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara gli stessi improcedibili e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di € 10.000 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. , della somma di € 2.500.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2025.