Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
LOCAZIONE AD USO DIVERSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22698/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA DITTA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 423/2021 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, depositata il 9 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
su domanda della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Mantova dichiarò la risoluzione del contratto di affiliazione commerciale e di affitto di azienda per inadempimento dell’affittuaria RAGIONE_SOCIALE e condannò quest’ultima al rilascio dell’azienda e dei locali, al pagamento della somma di euro 2.604,74 a titolo di canoni non versati nonché di euro 63 pro die quale penale per il ritardo nel rilascio;
in parziale accoglimento dell’appello interposto dall’affittuaria, la decisione in epigrafe indicata ha revocato la condanna della stessa al pagamento dei canoni scaduti, compensando parzialmente le spese dei due gradi di giudizio;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sopra indicata, articolando cinque motivi, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE;
le parti hanno depositato memoria illustrativa: con la stessa, la controricorrente ha richiesto la liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. svolto innanzi la Corte d’appello di Brescia, definito con rigetto dell’istanza della ricorrente ;
AVV_NOTAIOiderato che
preliminarmente, è inammissibile il controricorso di RAGIONE_SOCIALE; detta società si è costituita in giudizio con procura ad litem in favore dell’AVV_NOTAIO rilasciata da tale NOME COGNOME, nella asserita qualità di « procuratore speciale giusta i poteri conferitigli con procura a rogito notaio in Anzio, Marco Sepe, in data 14.09.2020, Rep. 15746, Racc. 9574 »;
il menzionato atto non risulta, tuttavia, allegato al fascicolo del controricorrente né comunque prodotto in giudizio: e tanto impedisce a questa Corte di verificare la titolarità in capo al sedicente procuratore del potere di rappresentare la parte in giudizio, potere che -unitamente alle correlate facoltà di nomina dei difensori e conferimento
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
di procura alla lite – può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (così, sulle orme di Cass., Sez. U, 16/11/2009, n. 24179, Cass. 31/07/2015, n. 16274; Cass. 28/02/2019, n. 5925);
per consolidato indirizzo di nomofilachia, in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l ‘ onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l ‘ onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall ‘ atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità (così Cass. 15/01/2021, n. 576; Cass. 07/05/2019, n. 11898);
l ‘inammissibilità del controricorso preclude alla Corte la conoscenza dei documenti ad esso allegati nonché della successiva memoria della medesima parte (cfr. Cass. 29/10/2020, n. 23921; Cass. 11/02/2022, n. 4428; Cass. 10/02/2023, n. 4272);
resta altresì inibita alla Corte, sulla scorta di quanto illustrato, la pronuncia sulla richiesta liquidazione delle spese processuali afferenti il procedimento celebrato ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ.;
con i quattro motivi di impugnazione, tutti testualmente rubricati « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio », parte ricorrente censura la gravata decisione:
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
(i) nella parte in cui ha emesso condanna nei confronti di NOME COGNOME in proprio e non in qualità di titolare della RAGIONE_SOCIALE (primo motivo);
(ii) nella parte in cui non ha considerato la vessatorietà (e, quindi, la invalidità per assenza di specifica sottoscrizione) della clausola n. 13 del contratto, recante limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni ad opera della parte contrattualmente debole e l’irrogazione di una penale di importo elevatissimo (secondo motivo);
(iii) nella parte in cui ha omesso di considerare l’esistenza di una fideiussione sulla medesima attività prestata in favore della controparte (terzo motivo);
(iv) nella parte in cui ha omesso di apprezzare l’estensione della assicurazione contratta dalla ricorrente anche a garanzia degli eventi di incendio e furto (quarto motivo);
il ricorso è improcedibile;
la ricorrente ha omesso il deposito, nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso (ma, invero, anche successivamente) della copia autentica della sentenza impugnata, adempimento prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n um. 2, cod. proc. civ.;
solo per completezza argomentativa, si rileva che le censure formulate da parte impugnante sono affette da inammissibilità;
in primo luogo, e quale dato comune a tutte: (a) per la genericità delle doglianze riferite all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il ricorrente omesso di indicare le norme di legge violate (nonché, a fortiori, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto presenti nella sentenza impugnata), sì da sollecitare questa Corte ad una ricerca esplorativa officiosa delle stesse, estranea alle funzioni del giudice di legittimità (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 06/07/2021, n. 18898); (b) per la impropria deduzione di anomalie motivazionali (insufficienza
e contraddittorietà) esulanti dal ristretto perimetro di quelle rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (basti il richiamo ai princìpi di diritto enunciati da Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054 ed alle innumerevoli successive conformi) e nemmeno apprezzabili come omissione di « fatti » intesi in senso fenomenico, ovvero come concreti accadimenti di vita (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 08/11/2019, n. 28887);
di poi -e ancora quale dato comune a tutti i motivi -poiché, al fondo, le argomentazioni della ricorrente si risolvono nell’invocare dal giudice di legittimità una ricostruzione della quaestio facti in termini differenti da quella operata dai giudici territoriali e sottendono una nuova valutazione di elementi istruttori o di risultanze probatorie, segnatamente di documenti, dei quali, peraltro, non è riprodotto in ricorso (nemmeno per stralci essenziali o per tratti di interesse) il contenuto né sono fornite puntuali indicazioni circa la collocazione nel fascicolo di ufficio e l’acquisizione o produzione in sede di giudizio per cassazione, con inosservanza del requisito a pena di inammissibilità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ .;
non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, attesa l’inammissibile costituzione della parte intimata;
attesa l’i mprocedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione