Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11616 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11606/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall ‘ avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano n. 32 del 25/2/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria dei ricorrenti;
RILEVATO CHE
-nel 2010 NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero dinanzi alla sezione distaccata di Brunico del Tribunale di Bolzano l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bressanone/Brunico e il direttore dell’Agenzia, NOME COGNOME, deducendo che gli stessi erano responsabili, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del fallimento della RAGIONE_SOCIALE.n.cRAGIONE_SOCIALE, di cui gli attori erano stati soci illimitatamente responsabili, e dei danni che ad essi erano derivati dal fallimento della predetta società;
-esposero che:
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Brunico, sospettando il concorso della società in una frode fiscale, dapprima, nel 2001, aveva rifiutato, senza emettere alcun formale provvedimento, di erogare alla società i rimborsi IVA maturati per il 2001, relativi alle vendite di materiale elettronico in paesi intercomunitari, ritenendo dubbia la stessa reale esistenza delle operazioni commerciali;
nel 2002 l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società tre provvedimenti di sospensione dei rimborsi, che venivano impugnati dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione tributaria e da questa annullati in quanto ritenuti illegittimi;
sebbene la sentenza della Commissione tributaria fosse passata in giudicato, l’Amministrazione non provvedeva ad erogare i rimborsi, cosicché la società doveva intraprendere, a questo scopo, giudizio di ottemperanza;
solo nel 2003, all’esito del giudizio di ottemperanza, l’Agenzia delle Entrate provvedeva al rimborso dei crediti IVA del 2001;
nel 2004, l’Agenzia delle Dogane (su impulso della Agenzia delle Entrate di Brunico) emetteva un nuovo avviso di accertamento, chiedendo alla società RAGIONE_SOCIALE la restituzione degli importi rimborsati dal 1999 in poi, contestando il credito di imposta ottenuto in rimborso a seguito del giudizio di ottemperanza, adombrando il coinvolgimento da parte della
Intermedia in ‘frodi carosello’ e quindi l’inesistenza delle operazioni alle quali si riferivano le fatture;
il Giudice Penale aveva archiviato le indagini sulle pretese frodi fiscali della società;
-assumevano inoltre gli odierni ricorrenti che:
a seguito degli avvisi di accertamento emessi nel 2004, con i quali l’Amministrazione Finanziaria aveva chiesto la restituzione dei rimborsi IVA già effettuati, e della sospensione del rimborso IVA del 2001, le banche avevano negato il credito alla società e avevano preteso il rientro dei finanziamenti fino ad allora erogati;
gli accertamenti erano stati impugnati e annullati dalla Commissione tributaria, con pronuncia confermata in sede di legittimità;
tuttavia, preso atto dello stato di insolvenza della società, i soci stessi ne avevano chiesto il fallimento, che era stato dichiarato nel 2005;
in conseguenza del fallimento societario, non solo essi avevano subito la perdita del valore della società e dei guadagni derivanti dall’attività societaria, ma avevano riportato anche la perdita dei rispettivi patrimoni personali, derivante dalla necessità di vendere alcuni immobili per provvedere al pagamento dei debiti della società stessa;
-tutto ciò premesso, gli odierni ricorrenti agirono in giudizio chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti come conseguenza della condotta gravemente colposa, se non addirittura dolosa, tenuta dall’Agenzia delle Entrate di Brunico e dal suo direttore dell’epoca, il COGNOME, in danno della società;
-con la sentenza n. 615/2015 il Tribunale di Bolzano, ritenuta la responsabilità solidale dei convenuti per il fallimento di RAGIONE_SOCIALE li condannò al pagamento dei danni patrimoniali subiti dai soci e delle spese di lite;
-l a Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza n. 134/2016 del 10/10/2016, sovvertiva l’esito del giudizio di primo
grado, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e del COGNOME e compensava le spese di entrambi i giudizi;
-in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME questa Corte, con la sentenza n. 20279 del 26/7/2019, cassava la decisione impugnata e rinviava la causa al giudice d’appello, in diversa composizione ;
-c on la sentenza n. 32 del 25/2/2022, la Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano respingeva le domande di NOME COGNOME e NOME COGNOME e li condannava al pagamento delle spese dell’intero giudizio ;
-avverso tale decisione NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-Agenzia delle Entrate e NOME COGNOME resistevano con distinti controricorsi;
-i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all’esito della camera di consiglio del 23/4/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-preliminarmente, si rileva che il controricorso di NOME COGNOME è inammissibile;
-infatti, il suo difensore (avv. NOME COGNOME dichiara di esercitare il proprio patrocinio «giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 30.03.2011»;
-si deve ribadire che «al controricorso si applica la disposizione dell’articolo 365 cod. proc. civ. in base alla quale si richiede a pena di inammissibilità la sottoscrizione dell’atto da parte di avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, in particolare, il requisito di specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi, ex professo , il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue, come necessario corollario è che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza
da impugnare, e, pertanto, è inammissibile un controricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione o della comparsa di primo grado.» (Cass. Sez. 3, 31/01/2006, n. 2125, Rv. 588052-01);
-è superfluo illustrare i motivi d ‘ impugnazione, perché il ricorso è improcedibile;
-infatti, nel fascicolo non risulta inserito (da alcuna delle parti) qualsivoglia documento atto a dimostrare quanto affermato dagli stessi ricorrenti circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplicitamente volto ad impugnare la «sentenza n. 33/2022 pubbl. il 25.02.2022 resa dalla Corte d’Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano (Sezione Civile) il 26.01.2022, notificata il 28.02.2022.»; tale affermazione risulta alle pagine 1, 9, 33 e 34 dell’atto introduttivo);
-dalla violazione dell ‘ art. 369 c.p.c. deriva l ‘ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell ‘ improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica -a tutela dell ‘ esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell ‘ esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell ‘ osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d ‘ ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell ‘impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370 c.p.c., comma 3,
ovvero eventualmente acquisite -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d ‘ impugnazione ex art. 325 c.p.c.) -mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»);
-come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell ‘ Uomo del 23 maggio 2024 Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) -la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione -, «l ‘ inosservanza da parte dei ricorrenti dell ‘ articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell ‘ impossibilità di verificare l ‘ osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l ‘ accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l ‘ obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all ‘albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi do tati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa
del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84);
-neppure soccorre la parte ricorrente il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 25/2/2022 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 28/4/2022 (era martedì 26/4/2022 il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione);
-all’improcedibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il controricorso di NOME COGNOME;
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e a spese prenotate a debito;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,