Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3002 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3002 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5717/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente avverso la «ordinanza» del Tribunale di Castrovillari depositata il 4.12.2019 nel procedimento iscritto al n. 945/2019 R.G.C.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
27.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiese al giudice delegato del fallimento RAGIONE_SOCIALE di sospendere la vendita di un compendio immobiliare gravato da ipoteca fondiaria e oggetto anche di espropriazione individuale, nella quale la società ricorrente, cessionaria del credito ipotecario, aveva chiesto l’assegnazione in proprietà di quel bene.
A fronte del rigetto dell’istanza, RAGIONE_SOCIALE propose reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall., che venne però rigettato dal Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale.
Contro la decisione del collegio RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il tre motivi di ricorso sono così rubricati:
1.1. «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. Violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 24 Costituzione »;
1.2. «concreta ipotesi di errores in procedendo . Ulteriore vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Violazione art. 112 c.p.c.»;
1.3. «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al comma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c. Violazione art. 1201 c.c. e ss. Violazione art. 588 c.p.c. modif. dall’art. 13, comma 1, lett. v, d.l. n. 83 del 2015 conv. in legge 132 del 2015 e art. 589, comma 1, c.p.c. modificato dall’art. 13, comma 1, lett. z, d.l. n. 83 del 2015 conv. in legge 132 del 2015».
Su ogni ulteriore considerazione prevale ed è assorbente il rili evo dell’improcedibilità del ricorso eccepita dal controricorrente e rilevabile d’ufficio per il suo tardivo deposito in cancelleria e, quindi, ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c.
Infatti, in virtù della citata disposizione, il ricorso deve essere depositato, «a pena d ‘ improcedibilità, nel termine di giorni venti dall ‘ ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto».
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21.1.2020 e depositato in cancelleria il 18.2.2020 e, quindi, dopo la scadenza del termine di legge di venti giorni.
Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, a carico della ricorrente, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte: dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese legale relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge ;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME