Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1417 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15136-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
COMMISSARIO GIUDIZIALE DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
avverso il DECRETO N. 807/2017 della CORTE D ‘ APPELLO DI FIRENZE, depositato il 31/3/2017;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla controricorrente in data 16/10/2023, la società RAGIONE_SOCIALE a seguito della risoluzione del concordato cui la stessa era stata ammessa, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Lucca con sentenza n. 39 del 5/5/2021 e che tale sentenza, come emerge dagli atti acquisiti in giudizio, è diventata definitiva perché il reclamo proposto avverso la stessa è stato respinto con sentenza della corte d’appello di Firenze n. 2305 del 26/11/2021 non impugnata nei termini di legge;
ritenuto che:
la definitiva dichiarazione di fallimento della società ammessa al concordato preventivo poi omologato determina, in ragione della sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione invocata, la definitiva cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, promosso dai creditori MPS Capital Service s.p.a. e Banco BPM s.p.a. per ottenere la cassazione del decreto della corte d’appello che aveva respinto il reclamo da essi proposto contro il provvedimento di omologazione;
che va pertanto dichiarata la sopravvenuta improcedibilità dei ricorsi, con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;
che l’improcedibilità d ei ricorsi esclude, infine, la sussistenza dei presupposti per condannare i ricorrenti al pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità dei ricorsi e compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima