Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8978 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
Dallagiacoma Erna e COGNOME NOME , rappresentate e difese per procura alle liti allegata al ricorso da ll’ Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Carano, in persona del legale rappresentante sig. NOME COGNOME rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamen te domiciliata presso l’indirizzo pec dei medesimi difensori.
Controricorrente-Ricorrente incidentale
e
Comune di Mezzolombardo.
Intimato avverso la sentenza n. 219/2019 della Corte di appello di Trento, depositata il 20.9.2019.
R.G. N. 36625/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.11.2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con atto di citazione del 2015 COGNOME e COGNOME Emilia convennero, dinanzi al Tribunale di Trento, il Gruppo RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Mezzolombardo, esponendo di avere acquistato nel 2011 dalla società RAGIONE_SOCIALE un appartamento ciascuna facente parte di una delle tre palazzine edificate dalla veditrice; che, al momento dell’acquisto , il piano di lottizzazione prevedeva che di fronte alla palazzina fossero realizzati parcheggi ed una strada; che tuttavia, a seguito di una variante approvata dal Comune, la stessa società venditrice aveva realizzato, in luogo della strada e dei parcheggi, altre palazzine, privando le unità abitative delle esponenti di tutte le caratteristiche promesse, quali privacy, luce e panorama, e che avevano determinato, da parte loro, l’acquisto . Ciò premesso, chiesero la risoluzione dei loro contratti di acquisto per inadempimento della venditrice, con condanna della stessa alla restituzione del prezzo e, in subordine, in solido con il comune, al risarcimento del danno.
Il giudice di primo grado dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda avanzata nei confronti del Comune, rigettò la domanda di risoluzione del contratto e, accogliendo la domanda subordinata, condannò la società Dalle Nogare al risarcimento del danno per il minor valore degli immobili.
Proposta impugnazione da entrambe le parti, con sentenza n. 219 del 20.9.2019, la Corte di appello di Trento , in accoglimento dell’appe llo principale avanzato dalla società RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle attrici, unitamente al loro appello incidentale, confermando per le stesse ragioni la reiezione della loro domanda di risoluzione dei contratti di vendita.
Motivò tale decisione rilevando, in adesione alla sentenza impugnata, che i motivi che avevano indotto le attrici all’acquisto , vale a dire la possibilità di godere dai loro appartamenti di luce e vista, erano rimasti nella loro sfera
soggettiva, non essendosi tradotte in specifiche clausole che imponevano alla società venditrice alcun impegno o garanzia particolare, mentre non poteva ravvisarsi nel comportamento anche successivo di quest’ultima la violazione del principio della esecuzione del contratto secondo buna fede, nemmeno con riferimento alla procura rilasciata dalle acquirenti alla società costruttrice in occasione del rogito, tenuto conto che essa era finalizzata solo a soddisfare la richiesta del comune, ai fini della approvazione della variante, di ottenere il consenso dei proprietari confinanti al mancato rispetto delle distanze legali, mentre nemmeno era stato dedotto che le nuove costruzioni erano state realizzate a distanza inferiore.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 26. 9. 2019, con atto notificato il 25. 11. 2019, hanno proposto ricorso Dallagiacoma Erna e Nacci Emilia, affidandosi ad un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso e ricorso incidentale, pure articolato in un solo motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
In via preliminare ed assorbente il ricorso principale va dichiarato improcedibile, non risultando osservato l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n. 2), c.p.c.
Tale conclusione si impone alla luce del rilievo che le ricorrenti, nel dare atto che la sentenza impugnata è stata loro notificata in data 26.9.2019 (pag. 2 del ricorso), non hanno tuttavia depositato, come confermato dalla attestazione della Cancelleria rilasciata in data odierna, la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica.
Ora, tale mancato deposito, espressamente previsto dalla disposizione sopra indicata a pena di improcedibilità del ricorso, impedisce a questa Corte di verificare, una volta dichiarata l’avvenuta notifica del provvedimento impugnato, se il ricorso è stato notificato rispettando il termine breve di impugnazione stabilito dall’art. 325 c.p.c.
Questa Corte ha precisato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il
termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 21349 del 2022; Cass. n. 24023 del 2023; Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 1295 del 2018).
Nel caso di specie l’omissione determina l’improcedibilità del ricorso, tenuto conto che la sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 20.9.2019, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato il 25. 11. 2019, cioè oltre il predetto termine di sessanta giorni.
Il ricorso principale va pertanto dichiarato improcedibile.
Da tale statuizione discende l’inefficacia del ricorso inciden tale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., che, alla luce delle considerazioni che precedono, deve considerarsi tardivo. La richiamata disposizione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, trova infatti applicazione non solo nei casi di inammissibilità del ricorso principale, ma anche laddove esso sia dichiarato improcedibile (Cass. n. 14497 del 2020; Cass. n. 19188 del 2018; Cass. n. 2381 del 2014; Cass. n. 26902 del 2011).
Nel caso di specie, il ricorso incidentale va dichiarato tardivo in quanto il mancato deposito da parte del ricorrente principale della sentenza impugnata munita della relata di notifica, che conduce a ritenere applicabile, nei suoi confronti, il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c., costituisce un fatto oggettivo, acquisito nel processo, che, come tale, non può non esercitare i suoi effetti anche sul controricorrente che proponga ricorso incidentale, che rimane pertanto soggetto allo stesso termine breve per impugnare, sicché l’impugnazione da lui proposta oltre la sua scadenza deve qualificarsi tardiva.
In considerazione dell’esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle sole ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, non trovando tale sanzione applicazione, per difetto dei suoi presupposti, nella fattispecie descritta dall’art. 334 c.p.c., atteso che in questi casi il ricorso incidentale è dichiarato inefficace non in forza di una valutazione dello stesso, ma quale mera conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso principale (Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in