Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7593 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l ‘indirizzo digitale pec del difensore .
Controricorrente
e
COGNOME NOME NOME rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore.
Controricorrente
RAGIONE_SOCIALE NOME NOME rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO.
Controricorrente
e
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Mogliano Veneto, in persona dei procuratori speciali dott.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME per atto del AVV_NOTAIO Treviso del 18. 12. 2014, rep. 186906, racc. 30368, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO.
Controricorrente
e
RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE.
Intimati per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 2349/2018 AVV_NOTAIOa Corte di appello di Firenze, depositata il 9. 10. 2018.
Udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio AVV_NOTAIO‘8. 3. 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni AVV_NOTAIOa decisione
Con atto notifiAVV_NOTAIO il 21. 12. 2018, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 2349 del 9. 10. 2018 AVV_NOTAIOa Corte di appello di Firenze, notificata il 26. 10. 2018, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto AVV_NOTAIOa loro domanda nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il risarcimento dei danni causati da difetti costruttivi di un immobile ubiAVV_NOTAIO in Barberino Val d’Elsa , da loro acquistato in data 21. 7. 2004.
RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE hanno notifiAVV_NOTAIO distinti controricorsi, mentre gli altri intimati, come in epigrafe indicati, non hanno svolto attività difensiva.
I ricorrenti e i controricorrenti COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
Il ricorso è stato avviato in decisione in camera di consiglio.
In via preliminare ed assorbente il ricorso va dichiarato improcedibile, non risultando osservato l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n. 2), c.p.c..
Tale conclusione si impone alla luce del rilievo che i ricorrenti, nel dare atto che la sentenza impugnata è stata loro notificata in data 26. 10. 2018, non hanno tuttavia depositato, come confermato dalla attestazione AVV_NOTAIOa Cancelleria, la copia autentica AVV_NOTAIOa sentenza munita AVV_NOTAIOa relata di notifica.
Ora, tale manAVV_NOTAIO deposito, espressamente previsto dalla disposizione sopra indicata a pena di improcedibilità del ricorso, impedisce a questa Corte di verificare , una volta dichiarata l’avvenuta notifica del provvedimento impugnato, se il ricorso è stato notifiAVV_NOTAIO rispettando il termine breve di impugnazione stabilito dall’art. 325 c.p.c..
Questa Corte ha precisato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione AVV_NOTAIOa sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” AVV_NOTAIOa parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia AVV_NOTAIOa sentenza munita AVV_NOTAIOa relata di notifica, senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 372 c.p.c. ( Cass. Sez. Un. n. 21349 del 2022; Cass. n. 24023 del 2023; Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 1295 del 2018) ).
Nel caso di specie l’omissione determina l’improcedibilità del ricorso, tenuto conto che la sentenza AVV_NOTAIOa Corte di appello è stata pubblicata il 9. 10. 2018,
mentre il ricorso per cassazione risulta notifiAVV_NOTAIO il 21. 12. 2018, cioè oltre il predetto termine di sessanta giorni.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto AVV_NOTAIO‘attività svolta dalle parti controricorrenti, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unifiAVV_NOTAIO pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P. Q. M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento AVV_NOTAIOe spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore dei controricorrenti COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, ed in euro 4600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, a favore dei controricorrenti COGNOME e COGNOME.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unifiAVV_NOTAIO pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in AVV_NOTAIO, nella camera di consiglio AVV_NOTAIO ‘8 marzo 2024 .