Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 72 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 72 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26609/2020 R.G. proposto da : COMUNE di PIOVE di SACCO, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di PADOVA RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 10/7/2024
– controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Rovigo in R.G. n. 2851/2018 depositato il 1/7/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di Padova RAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 130.026,88 vantato dal Comune di Piove di Sacco a titolo di restituzione dei costi sostenuti dall’amministrazione comunale per i
servizi previsti dal contratto intercorso con la società fallita, quale mandataria di un RAGIONE_SOCIALE formata dalla stessa con altre compagini.
Il Tribunale di Rovigo riteneva che l’opposizione proposta dal Comune di Piove di Sacco dovesse essere respinta per carenza di prova dell’intero credito vantato.
Riteneva, in particolare, che i documenti allegati al ricorso non fossero sufficienti a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del credito, trattandosi di atti di parte di formazione unilaterale privi di efficace carenza probatoria.
Sottolineava che tale dimostrazione non poteva essere data attraverso la produzione dei piani economico finanziari (PEF) per gli anni 2013, 2014 e 2015 e degli atti deliberativi comunali con cui gli stessi erano stati approvati, dato che il PEF era un atto programmatorio di bilancio che attestava solo un’ipotesi previsionale e non l’esistenza di una spesa effettiva.
Osservava che questa carenza probatoria non poteva essere colmata con la produzione del libro mastro, riportante il contenuto del PEF, attraverso la produzione degli ordinativi di incasso, relativi a differenti annualità, o con documentazione prodotta soltanto in corso di causa, quando si erano oramai maturate le preclusioni istruttorie previste dall’art. 99 l. fall.
Il Comune di Piove di Sacco ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, prospettando cinque motivi di doglianza, a cui ha resistito con controricorso il fallimento di Padova RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il collegio, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta comunicazione della decisione impugnata attesta un fatto
processuale idoneo a far decorrere il termine di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia del decreto comunicato munito delle copie dei messaggi di spedizione e di ricezione ad opera della cancelleria (senza che sia possibile porre rimedio alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.; cfr. Cass., Sez. U., 21349/2022). Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato (a pag. 2 del ricorso) di depositato il 01.07.2020 comunicato dalla ‘; non si è curato, però, di depositare la copia della comunicazione della impugnare il decreto ‘ cancelleria al procuratore il 07.09.2020, non notificato cancelleria a cui ha fatto espresso riferimento.
Ne deriva, poiché la decisione impugnata è stata comunicata e il ricorrente ha depositato la sola copia autentica della stessa priva dei relativi messaggi, che il difetto di procedibilità deve essere rilevato d’ufficio, non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, giacché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (da ultimo Cass. 17014/2024).
Il mancato deposito della comunicazione effettuata ad opera della cancelleria assume rilevanza decisiva, in quanto la stessa non risulta comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché neppure parte controricorrente si è curata di produrla, e il ricorso non è stato notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), dato che la notifica è avvenuta in data 7 ottobre 2020 mentre la pubblicazione del decreto impugnato risale al 1° luglio 2020.
Va detto, infine, che l’improcedibilità dell’odierna impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di procedibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, § 1, della CEDU, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. in senso analogo, sebbene con riferimento al rilievo della tardività della impugnazione, Cass. 7356/2022; in senso sostanzialmente conforme si veda pure Cass. 6218/2019).
In conclusione, il ricorso presentato dal Comune di Piove di Sacco deve essere dichiarato improcedibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi procedura controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 29 novembre 2024.