Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20042 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20042 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8144/2020 R.G. proposto da : CONDOMINIO DI INDIRIZZO IN CATANIA, difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 2572/2019 depositata il 20/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il condòmino NOME impugnò per legittimità la delibera condominiale adottata in data 24/10/2012 dal Condominio, limitatamente al punto 5 dell’ordine del giorno, con cui furono approvati lavori edilizi ritenuti difformi da quelli già ordinati da una precedente sentenza del Tribunale di Catania. Il Tribunale di
Catania rigettò la domanda. La Corte di appello ha riformato la decisione accogliendo l’appello del Leanza .
Ricorre in cassazione il Condominio con due motivi. Resiste il condomino con controricorso e ricorso incidentale. Sono pervenute memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c., 1343, 1345, 1346 e 1418 c.c., per omessa pronuncia sull’eccezione formulata dall’appellato in ordine all’inutilizzabilità, in un giudizio di impugnazione di delibera condominiale, di accertamenti tecnici e provvedimenti cautelari non confermati nel merito.
Il secondo motivo denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e violazione degli artt. 1343, 1345, 1346 e 1418 c.c., per non avere la Corte di appello considerato alcuni elementi che smentiscono la pericolosità dell’intervento approvato.
-Il motivo di ricorso incidentale proposto dalla parte controricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di appello disposto la compensazione delle spese processuali pur in presenza di una soccombenza totale dell’appellante. Si contesta che il giudice di appello abbia ravvisato gravi ed eccezionali ragioni per giustificare la compensazione delle spese, senza tuttavia indicarle né motivarle in modo sufficiente.
-In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, il Collegio ritiene di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., per le ragioni di seguito argomentate.
L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta (v. art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c.). Tale formalità è diretta a consentire di
verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione.
Nel caso di specie, la parte ricorrente, a pag. 1 del ricorso, ha dato atto che la notifica della sentenza impugnata è avvenuta il 17/12/2019. Tuttavia, a seguito degli appositi controlli effettuati dal Collegio negli incartamenti processuali, alla data dell’udienza non è stata rinvenuta fra questi ultimi la relazione di notifica della sentenza. In particolare, a seguito dei predetti controlli, copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinvenuta nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente. Infatti, ciò avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (cfr. Cass. SU 10648/2017).
Infine, nel caso di specie il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata (20/11/19) e la notifica del ricorso, avvenuta il 17/2/2020, è maggiore del termine breve (art. 325, co. 2 c.p.c.: sessanta giorni). Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le altre, Cass. 11386/2019; cass. n. 17066/2013).
Né la soluzione che si delinea può incontrare censura sotto il profilo della garanzia ex art. 6 CEDU. Ciò è stato riconosciuto dalla stessa Corte EDU (cfr. pronuncia del 28/10/2021 -ricorso 55064/11 e altri, ove si è rammentato in particolare che il modo in cui tale articolo si applica alle corti d’appello o di cassazione dipende dalle peculiarità del procedimento in questione, e si è aggiunto il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di alcune competenze richieste, che garantiscano la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le necessarie condizioni formali e sostanziali). Sul punto cfr. anche, per più ampia motivazione su tutto ciò, Cass. 2228/2025.
Pertanto è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 1839/2022).
– Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500 , oltre a € 200 per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025.