Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3624 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3624  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 109-2024 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli  avvocati  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  che  lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
– intimato – avverso l’ordinanza n. 29581/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  di ROMA, depositata il 25/10/2023 R.G.N. 8537/2018;
Oggetto
R.G.N. 109/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
1.- Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. NOME COGNOME ha chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 29581/2023, pronunciata da questa Corte di cassazione e pubblicata il 25.10.2023, deducendo un errore di fatto consistito nell’omesso esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso in origine proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di L ‘Aquila che aveva confermato integralmente la sentenza del tribunale di Pescara la quale: aveva dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione a tempo determinato concluso il 16.2.2009 tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, disponendo la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, con diritto del lavoratore all’inquadramento da febbraio 2009 nell’Area Quadri, profilo A1 Tecnico specializzato; aveva annullato il licenziamento (recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato) intimato al lavoratore il 27.9.2012 e condannato RAGIONE_SOCIALE a reintegrare il predetto ed a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra; aveva dichiarato il diritto del lavoratore a transitare nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE dall’1.10.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.
2.-  A  fondamento  dell’istanza  di  revocazione  in  oggetto  si sostiene che la sentenza della Corte di appello di L’Aquila era stata notificata ad RAGIONE_SOCIALE il 19.1.2018 e di ciò  dava atto lo stesso ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE; e che nel proprio controricorso la difesa di  NOME  COGNOME  aveva  eccepito  pregiudizialmente l’improcedibilità del ricorso introduttivo di RAGIONE_SOCIALE per violazione
del disposto di cui all’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. in quanto RAGIONE_SOCIALE  aveva  prodotto  la  copia  della  sentenza  notificatale, unitamente alla relata di notifica, priva della prescritta attestazione di conformità, espressamente contestata dall’AVV_NOTAIO nel medesimo controricorso.
3.-  Si  aggiunge  che  il  RAGIONE_SOCIALE    non  si  era  costituito  nel  giudizio  di  cassazione  e restava  intimato  anche  dopo  la  rinnovazione  della  notifica disposta nei suoi confronti.
4.-  Si  evidenzia  che  nessuna  parte  aveva  provveduto  alla produzione  della  copia  autentica  della  sentenza  di  appello notificata  e  che  NOME  non  replicava  nelle  proprie  successive memorie  ex  art  380bis  cpc  all’eccezione  di  improcedibilità sollevata nel controricorso.
5.- Infine si afferma  che la Suprema Corte con la ordinanza n. 29581/2023 accoglieva il primo motivo del ricorso e, dichiarati assorbiti  gli  altri  motivi,  cassava  la  sentenza  gravata;  senza pronunciarsi però sulla riferita eccezione di improcedibilità.
6.-  RAGIONE_SOCIALE  ha  resistito  alla  istanza  di  revocazione  con controricorso nel quale ha chiesto il rigetto dell’istanza perché inammissibile ed infondata.
7.- Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.-  Con  l’unico  motivo  di  ricorso  si  deduce  l’errore  di  fatto revocatorio ex artt. 391 bis e  395 n. 4 c.p.c. per omesso esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso definito con l’ordinanza n. 29581/2023, all’esito del giudizio r.g. n. 8537/2018, pubblicata il 25.10.2023 e non notificata, eccezione tempestivamente sollevata nel controricorso.
In  particolare,  ha  eccepito  che  NOME  avrebbe  depositato  nel giudizio di Cassazione la PEC con cui era stata notificata la copia autentica della sentenza senza, tuttavia, attestarne la conformità ai sensi dell’art.369,comma 2 n. 2  c.p.c.
   In  primo  luogo  va  osservato  che  il  ricorso  proposto  è ammissibile e riguarda un errore di fatto.
Secondo l’orientamento consolidato di legittimità ( di recente Sez. Un. n. 20013 del 19/07/2024), in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione RAGIONE_SOCIALE parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.
L’omesso esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. configura un caso di errore percettivo  degli  atti  di  causa  rispetto  al  quale  è  esperibile  il rimedio della revocazione per errore di fatto attesa la decisività dell’errore ai fini della economia della decisione assunta dalla stessa Corte di Cassazione.
Il ricorso per revocazione non è invece ammissibile avverso la sentenza che abbia cassato la decisione di merito con rinvio, ogniqualvolta  l’errore  revocatorio  denunciato  abbia  portato all’omesso  esame  di  eccezioni,  questioni  e  tesi  difensive  che possono costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma
valutazione da parte del giudice del rinvio (per il caso in cui il giudice non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, cfr. Cass. Sez. Un. n. 31032 del 27/11/2019).
Tale orientamento (su cui Cass. n. 15660/2003) è stato ribadito da ultimo da Cass. n. 7758/2023 nella quale si osserva che ‘Il ricorso per revocazione RAGIONE_SOCIALE pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione ‘ .
4.- Ciò detto, non può essere condivisa  la tesi difensiva di RAGIONE_SOCIALE secondo cui l’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente sarebbe stata in realtà disattesa dalla Corte di cassazione nel primo giudizio di cassazione.
Ed invero, sebbene il vizio di mancata pronuncia debba essere accertato  con  riferimento  alla  motivazione  della  sentenza  nel suo complesso senza privilegiare gli aspetti formali, nel caso di specie tale tesi non può essere accolta perché nel provvedimento impugnato in merito alla predetta eccezione non è presente non solo alcuna esplicita pronuncia, ma manca pure una implicita pronuncia.
5.-  Secondo  la  giurisprudenza  di  legittimità  si  può  parlare  di pronuncia implicita solo nel caso in cui  ‘la  domanda  o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui  esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico,  la
loro irrilevanza o infondatezza’ (Cass. Civ., sez. II, 26 settembre 2024, n. 25710).
E’ necessario cioè che la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con  l’impostazione  logico  giuridica  della  pronuncia  (Cass.  n. 13201/2024).
Nel caso in esame, il mancato esame dell’eccezione di improcedibilità di cui si tratta, non è incompatibile con l’aver dato atto del deposito del controricorso o RAGIONE_SOCIALE memorie, o con l’aver accolto il ricorso per decadenza dall’impugnativa del contratto di somministrazione a termine ex art. 32 l.183/2010; atteso che l’esame RAGIONE_SOCIALE stesse questioni non presenta alcuna correlazione logica con l’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente, che in nessun modo il giudice ha considerato; configurandosi perciò una ipotesi di totale mancanza di esame e/o valutazione dell’eccezione.
6.- Da quanto sopra esposto emerge, quindi, che la pronuncia della Cassazione impugnata è affetta da un errore revocatorio frutto di una mera svista che è caduta su un dato oggettivo di immediata percezione, risultante dalla semplice lettura degli atti di causa (ricorso e controricorso) e che la suddetta questione non ha formato oggetto di discussione tra le parti, non avendo RAGIONE_SOCIALE neppure replicato all’eccezione sollevata dalla parte controricorrente ed affermato di aver depositato la sentenza in copia conforme.
7.- Ricorrono pertanto i presupposti di cui al disposto dell’art. 395,  comma  1  n.  4  c.p.c.  per  la  revocazione  dell’ordinanza impugnata  avendo  la  Corte  di  Cassazione  fondato  la  propria pronuncia sulla supposizione di un fatto (il rituale deposito della copia della sentenza notificata e la mancanza di eccezione del controricorrente) la cui inesistenza ed erroneità era incontestabilmente esclusa dal contenuto degli atti di causa.
8.Procedendo alla  fase  rescissoria,  con  l’esame  nel  merito dell’eccezione   di improcedibilità a suo tempo sollevata, essa deve ritenersi parimenti fondata.
Ed invero costituisce ius receptum che il deposito in cancelleria di copia analogica della decisione impugnata priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, determina l’improcedibilità del ricorso. Salvo che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una RAGIONE_SOCIALE controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (cfr. Sez. Un. n. 8312 del 25/03/2019).
Nel caso di specie tale adempimento non risulta effettuato perchè la copia depositata è priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012. Risulta infatti in atti soltanto  la  copia  semplice  della  sentenza  e  della  PEC  di trasmissione senza nessuna attestazione di conformità.
Inoltre non è neppure fondato affermare che l’COGNOME COGNOME non avrebbe espressamente disconosciuto la conformità agli originali  RAGIONE_SOCIALE  copie  prodotte;  posto  che  nel  controricorso espressamente si legge: ‘In questa sede l’AVV_NOTAIO, a mezzo  dei  sottoscritti  avvocati,  contesta  la  conformità  agli originali della sentenza impugnata, della relata di notifica e del
messaggio  P.E.C.  di  invio  dell’atto  notificato,  come  detto, prodotti da RAGIONE_SOCIALE in allegato al ricorso introduttivo’ .
11.-  Infine non rileva nemmeno il fatto che la P.E.C. con la quale  l’COGNOME  COGNOME  aveva  notificato  ad  RAGIONE_SOCIALE  la  sentenza  n. 21/2018 della Corte di Appello di L’Aquila, Sez. RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stata depositata nel fascicolo telematico del giudizio n. 8537/2018  r.g.;  posto  che  rimane  comunque  accertato  il mancato deposito della copia autentica della sentenza idoneo a determinare  di  per  sé  l’improcedibilità  del  ricorso  ai  sensi dell’art.392, 2 comma n. 2 c.p.c.
12.- Dalla giurisprudenza di questa Corte risulta invero che, in caso di notifica della sentenza, l’improcedibilità del ricorso è determinata tanto dal mancato deposito della copia autentica della sentenza quanto dal mancato deposito della relazione di notificazione; posto che la previsione dell’art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso (Cass. n. 28781 del 08/11/2024, Cass. n. 3466 del 12/02/2020 )
13.- L’improcedibilità non sussiste invece  quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la  data  della  notifica  del  provvedimento  impugnato.  Nel caso di specie però non risulta compiuto nemmeno quest’ultimo adempimento, essendo stato il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
14.-  Per i motivi esposti la precedente ordinanza, oggetto di questo  ricorso  per  revocazione,  deve  essere  revocata  con dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario.
15.Le spese dei due giudizi di legittimità seguono  la soccombenza come in dispositivo.
16.-  Sussistono  i  presupposti  per  il  raddoppio  del  contributo unificato ai sensi degli artt. 10 e  13, comma 1 quater, del d.P.R. n.  115/02,  nel  testo  risultante  dalla  L.  24.12.12  n.  228  nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n.29581/2023, pubblicata il 25.10.2023 di questa Corte; revoca la ordinanza impugnata n. 29581/2023 e dichiara l’improcedibilità del ricorso di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio n. rg. 8537/2018. Condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di cassazione e di revocazione liquidate rispettivamente in complessivi € 4000 e € 3500 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento da parte di ricorrente RAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME