Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19523/2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 881/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARI depositata il 7/6/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 7/6/2023, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attrice in conseguenza della caduta in cui la COGNOME era incorsa nello scendere la rampa di scale posta in prossimità della piscina della struttura alberghiera gestita dalla società convenuta;
a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte dell’attrice, del rapporto di causalità tra la relativa caduta e l’uso della rampa di scale, dovendo piuttosto ritenersi che il comportamento disattento della vittima fosse valso a integrare il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c. quale esimente della responsabilità del custode, con la conseguente riduzione della rampa di scale a mera occasione dell’evento dannoso deAVV_NOTAIOo in giudizio;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima chiamata in giudizio a fine di manleva) non hanno svolto difese in questa sede;
con atto del 27/2/2024, il consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., rilevando un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente tempestivamente depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata (o il messaggio di consegna, se effettuata a mezzo EMAIL), non risultando superata la prova di resistenza, attesa l’avvenuta notificazione del ricorso dopo la maturazione del termine
breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza;
con istanza in data 8/4/2024, a seguito della notificazione della proposta di definizione accelerata del giudizio, il ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso;
considerato che,
osserva il Collegio come l’odiern a ricorrente abbia proposto istanza di decisione a seguito della notificazione di una proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’ art. 380bis c.p.c.; proposta con la quale il consigliere delegato ha rilevato un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, non avendo la ricorrente tempestivamente depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata (o il messaggio di consegna, se effettuata a mezzo EMAIL) non risultando superata la c.d. prova di resistenza (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -01; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874 -01);
al riguardo, con l’istanza di decisione ex art. 380bis c.p.c. l’odiern a ricorrente invoca l’applicazione , al caso di specie, del principio (fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui va esclusa l’irrogazione della sanzione dell’improcedibilità del ricorso là dove la relazione di notificazione della sentenza impugnata risulti comunque acquisita alla disponibilità del giudice (perché proAVV_NOTAIOa dalla parte controricorrente, ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio , secondo quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01);
secondo il ricorrente, tale principio varrebbe a giustificare l’ulteriore corollario in forza del quale la prova della notificazione della tempestività del ricorso andrebbe valutata, non già alla scadenza del
termine per il deposito a pena di improcedibilità degli atti indicati dall’art . 369 c.p.c., bensì al momento della decisione;
a tale scopo, il difensore del ricorrente ha depositato, unitamente all’istanza di decisione ex art. 380bis c.p.c., la relazione di notificazione sentenza impugnata pur riconoscendo che la stessa non sia stata ‘ fino ad ora non depositata in quanto nella disponibilità del pregresso difensore e non consegnata tempestivamente ‘ ;
osserva il Collegio come le considerazioni argomentate dal ricorrente nell’istanza di decisione ex art. 380bis c.p.c. siano prive di fondamento, dovendo ritenersi che le uniche condizioni alle quali la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 -01) ha ricollegato l’esclusione dell’applicabilità della sanzione dell’improcedibilità sancita dall’art. 369 c.p.c. in relazione alla mancata produzione, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, devono ritenersi limitate ai soli casi in cui la relazione di notificazione della sentenza impugnata sia stata comunque acquisita a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio (previo tempestivo deposito della corrispondenza istanza avanzata dal ricorrente), ovvero a seguito dell ‘eventuale costituzione della parte controricorrente;
si tratta di limitate eccezioni alla disciplina processuale (cfr. l’art. 369 c.p.c.) che la Corte di cassazione ha ritenuto di dover dedurre in forza di specifiche ragioni di ordine sistematico;
a tale riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno rimarcato come ‘ la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di
intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non ‘ trasandato ‘ e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. Consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all ‘ art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale. L’improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto in altre ‘ situazioni procedurali ‘ trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. È stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr., per una applicazione di quest’ultimo principio SU n. 1238/05). La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati, salvo che i termini stessi (e gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti. Questa sarebbe la percezione della sanzione se fosse mantenuta anche quando l ‘ adempimento omesso da una parte risulti subito espletato dall’altra, nell’ambito della medesima fase iniziale dell’impugnazione. Lo scopo di attivare la sequenza procedimentale non potrebbe dirsi impedito, n é apprezzabilmente ritardato (l’esame del fascicolo non può aver luogo se non si è atteso il tempo utile per il deposito del controricorso). Il documento proverrebbe dalla stessa parte interessata a far constare la violazione processuale. La sanzione massima sarebbe incongrua, irragionevole e sproporzionata secondo i parametri normativi di cui si è discusso sopra. Non diversamente dovrebbe dirsi per le ipotesi – qui il richiamo ai due precedenti più ravvicinati (Cass. 25513/16 e 22726/11) è d’obbligo – in cui il documento sia già in possesso
dell’ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello. Se si considera che tale trasmissione deve essere chiesta dalla parte ricorrente sempre ex art. 369 cpc, è facile desumere che quest’ultima deve beneficiare della eventualità che il documento non autonomamente proAVV_NOTAIOo sia comunque in possesso del giudice grazie anche alla sua iniziativa. Ancora una volta non avrebbe senso, alla luce delle normative della Carte europee, rifiutare l’accesso al giudice dell’impugnazione perché l’atto da valutare è presente nel fascicolo dell’Ufficio – grazie a un’istanza della parte – ma non può essere esaminato per il ritardo nel produrne la copia. Si tratterebbe di un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia ‘ (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, in motivazione pagg.10-11);
nella specie, avendo l’odierno ricorrente incontestatamente (e ingiustificatamente) trascurato l’assolvimento dell’onere di deposito allo stesso imposto dall’art. 369 c.p.c., senza che l’acquisizione della relazione di notificazione della sentenza impugnata sia stata acquisita per impulso della controparte (non costituita in questa sede), o a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio, deve escludersi il ricorso delle condizioni per dar luogo alla disapplicazione della sanzione dell’improcedibilità del ricorso prevista dall’art. 369 c.p.c.;
in particolare, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve
ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘ lungo ‘ di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti proAVV_NOTAIOa dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874 – 01);
più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ – la notificazione della sentenza -è idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza
che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01);
nel caso di specie, a fronte della dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 3/7/2023 (cfr. pag. 2 del ricorso), la stessa ha totalmente trascurato di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso in data 2/10/2023, lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’: cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 -01, e successive conformi), essendo quest’ultima avvenuta in data 7/6/2023;
ciò posto, non ricorrendo, come rilevato, l’evenienza della produzione della relazione di notificazione della sentenza ad opera della parte intimata, né risultando comunque presente tale produzione nel fascicolo d’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibile;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede;
ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., rilevata la definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata, dev’essere pronunciata la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione