Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15044 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16800-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4650/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/04/2024 R.G.N. 3062/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 16800/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 23/04/2025
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 1486/2021, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME il quale, premesso di essere dipendente di Trenitalia dal 10.7.2006 con inquadramento professionale nel livello D posizione retributiva D1 operatori specializzati, rivendicava il superiore livello C posizione retributiva C1 figura professionale Tecnico della manutenzione Rotabili dal 03.03.2011 avendo svolto le mansioni riferibili alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato dal 03.12.2010 – e dichiarava il diritto del ricorrente all’inquadramento nel livello professionale C Tecnici posizione retributiva 1 profilo professionale Tecnico della manutenzione rotabile CCNL 2012 dal 03.03.2011 con condanna della Trenitalia al pagamento delle differenze retributive pari ad € 6.736,31, oltre accessori dal 01.01.2018, e delle spese di lite.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4650/2023 pubblicata il 18/04/2024, rigettava l’appello proposto da Trenitalia confermando la sentenza di primo grado.
Per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi.
Il Gallo resiste con controricorso deducendo l’improcedibilità del ricorso tardivamente iscritto e in ogni caso la sua inammissibilità.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., Trenitalia s.p.a. deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 1362, 1363, 1364 c.c., nonché dell’art. 27 del CCNL Mobilità del 2012, in relazione alla affermata riconducibilità delle mansioni espletate dal Gallo nel superiore livello di inquadramento C Tecnici, figura professionale Tecnico della Manutenzione Rotabili (già livello E Tecnici – figura professionale ‘Tecnico della Manutenzione’), ai sensi dell’art. 21 CCNL delle Attività
Ferroviarie del 16/04/2003, per aver erroneamente interpretato ed applicato le declaratorie contrattuali di cui agli artt. 21 CCNL delle Attività Ferroviarie 2003 e 27 CCNL Mobilità del 2012, rilevanti ai fini della decisione.
Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 27, norma transitoria punto 2, CCNL 2012 e 2016 per aver ritenuto che al Gallo spettasse la posizione retributiva C1 nonostante la norma del CCNL del 2012 – con previsione ribadita dal CCNL 2016 – con riferimento al livello C – Tecnici prevedesse espressamente che il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, fosse condizionato non solo al possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, ma anche al raggiungimento di cinque anni di anzianità nella posizione retributiva. Il vizio, dunque, della sentenza gravata starebbe ‘nell’aver riconosciuto al sig. COGNOME ab initio , il passaggio dal livello D al livello C1 (e non già come avrebbe dovuto nel livello C2): così violando la predetta norma contrattual-collettiva e riconoscendo a parte appellata, per un periodo di almeno 5 anni, una retribuzione indebitamente superiore a quella che avrebbe percepito anche nell’ipotesi in cui la Società avesse correttamente inquadrato, sin dall’inizio, il lavoratore in questione.
Il ricorso è improcedibile. Invero, non è stato rispettato il termine di legge, di venti giorni dalla notifica del ricorso, per il deposito del ricorso per cassazione: a fronte di una sua notifica effettuata il 17/6/24, il ricorso è stato depositato infatti con iscrizione a ruolo solo il 26/7/2024.
3.1. Questa Corte (Cass. n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920-01; Cass. n. 29889 del 12/10/2022, Rv. 666476-01; Cass. n. 25453 del 26/10/2017; Cass. n. 24178 del 29/11/2016; Cass. n. 10784 del 26/05/2015; Cass. n. 12894 del 24/05/2013; Cass. n. 15624 del 18/09/2012) ha chiarito che «il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d’ufficio e non è esclusa
dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. 25453/2017).
3.2. Nel caso di specie, peraltro, il controricorrente ha sollevato l’eccezione sia in controricorso che nelle memorie autorizzate.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, con conseguente assorbimento dei motivi. Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente Trenitalia s.p.a. al pagamento, in favore del controricorrente Gallo Michele delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura
pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 23 aprile 2025.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME