Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00513/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE -Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ; rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 3327/2022 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata in data 18 maggio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dall ‘ ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, dichiarò la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio di un fondo di oltre 57 ettari, ubicato nel Comune di Caprese Michelangelo, concluso tra il detto Istituto e NOME COGNOME quale titolare della ‘ Azienda agricola RAGIONE_SOCIALE di Grofi Mar inella’ e condannò quest’ultima, in quanto compratrice inadempiente, al rilascio del fondo medesimo in favore dell’istituto venditore;
la Corte d’appello di Roma ha respinto l’ impugnazione della convenuta soccombente, rimasta contumace in primo grado, previo rigetto del motivo di gravame con cui essa aveva denunciato il mancato rilievo, da parte del Tribunale, della nullità della notifica della citazione introduttiva e la violazione del termine perentorio di rinnovazione della stessa , nonché l’omissione dei provvedimenti di cui all’art. 291, terzo comma, cod. proc. civ.;
avverso questa decisione, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
l ‘ ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, risponde con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;
L ‘istituto controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art 160 c.p.c. e 291 cpc, sull’errata interpretazione di detto articolo in quanto la Corte di Appello di Roma ha ritenuto erroneamente legittima la notificazione effettuata da RAGIONE_SOCIALE in data 21.01.2015′;
la ricorrente espone: che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, effettuata il 4 ottobre 2013, era nulla perché compiuta presso la sua precedente residenza (Pratovecchio) anziché presso quella attuale (Caprese Michelangelo); che, alla prima udienza del 15 aprile 2014, il giudice, anziché rilevare tale nullità, si era limitato, su richiesta della parte attrice (l’unica comparsa) , a rilevare che la notifica ‘non era andata a buon f i ne’ ed aveva concesso termine per rinnovarla, fissando la successiva udienza del 2 dicembre 2014; che a tale udienza la parte attrice aveva chiesto e ottenuto (sino all’udienza del 14 gennaio 2015) ulteriore termine per depositare l’atto di citazione notificato; che a quest’ultima udienza, il giudice, preso atto che la notifica era stata rinnovata solo il 22 dicembre 2014 (dunque, in violazione del termine precedentemente concesso), anziché ordinare la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo (ex art. 291, terzo comma, cod. proc. civ.), aveva concesso ulteriore termine per rinnovare la citazione, fiss ando l’ udienza del 3 giugno 2015 , nella quale, reputata regolare l’integrazione del contraddittorio, l’aveva erroneamente dichiarata contumace;
l’illustrato unico motivo non può essere scrutinato, dovendosi dichiarare l’improcedibilità del ricorso ;
2.1. la ricorrente ha allegato che la sentenza impugnata le sarebbe stata notificata lo stesso giorno della pubblicazione, il 18 maggio 2022 (pag.1 , quart’ultimo rigo, del ricorso), ma il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 19 dicembre 2022, come se il diritto di impugnazione fosse esercitabile entro il termine ‘lungo’ di cui all’art. 327 cod. proc. civ., anziché entro quello ‘breve’ di cui agli artt.325 e 326 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie proprio in ragione dell’allegazione circa l’avvenuta notifica della sentenza impugnata ;
pertanto, il ricorso, in quanto proposto oltre il suddetto termine ‘breve’ di sessanta giorni dalla (dedotta) notifica (allorché la sentenza impugnata era già passata in giudicato), deve ritenersi tardivo e, come tale, inammissibile;
2.2. sotto altro profilo, va evidenziato che all’allegazione dell’avvenuta notifica della sentenza il giorno 18 maggio 2022, non è seguita, da parte della ricorrente, l’ottemperanza all’onere previsto a pena di improcedibilità del ricorso -di depositare la relata di notificazione nel rispetto del termine di cui al primo comma dell’art.369 cod. proc. civ.: tra gli atti depositati unitamente al ricorso (o, comunque, nei venti giorni successivi all’ultima notificazione dello stesso) si riviene, infatti, solo la comunicazione di cancelleria (senza che, peraltro, ricorra una delle ipotesi in cui la legge prevede che da tale comunicazione decorra il termine ‘breve’ per impugnare ex art.325 cod. proc.: Cass., Sez. Un., 06/07/2022 n. 21349), ma non la notificazione della sentenza ad opera della controparte;
la detta condizione di procedibilità del ricorso, oltre a non essere integrata dal tempestivo deposito, da parte della ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata (art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.), neppure è soddisfatta aliunde , non risultando comunque che la relata medesima sia nella disponibilità del giudice, eventualmente perché prodotta dalla parte controricorrente (Cass., Sez. Un., 02/05/2017, n. 10648; Cass., Sez. VI, 7/06/2021, n. 15832; Cass. Sez. Un., 06/07/2022 n. 21349);
ne discende che il ricorso per cassazione, notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, è improcedibile;
il riscontro dell’improcedibilità precede quello dell’inammissibilità (Cass., Sez. U., 16/04/2009, n. 9005; Cass. 19/01/2018, n. 1295; Cass. 22/01/2021, n. 1389); pertanto, l’applicazione della prima sanzione prevale su quella della seconda;
il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
s ussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del l’ente controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 7.303,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il