Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2852  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00513/2023 R.G., proposto da
NOME  COGNOME ;  rappresentata  e  difesa  da ll’AVV_NOTAIO (pec:  EMAIL),  in  virtù  di  procura  in  calce  al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ,
in persona  del  Presidente  e  legale  rappresentante pro  tempore ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL),  in  virtù  di  procura  in  calce  al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 3327/2022 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata in data 18 maggio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dall ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarò la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio di un fondo di oltre 57 ettari, ubicato nel Comune di Caprese Michelangelo, concluso tra il detto RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, quale titolare della ‘ RAGIONE_SOCIALE e condannò quest’ultima, in quanto compratrice inadempiente, al rilascio del fondo medesimo in favore dell’istituto venditore;
la  Corte d’appello di  Roma  ha  respinto l’ impugnazione  della convenuta  soccombente,  rimasta  contumace  in  primo  grado,  previo rigetto del motivo di gravame con cui essa aveva denunciato il mancato rilievo, da parte del Tribunale,  della nullità della notifica della citazione introduttiva e la violazione del termine perentorio di rinnovazione della stessa , nonché l’omissione dei provvedimenti di cui all’art. 291, terzo comma, cod. proc. civ.;
avverso  questa  decisione,  NOME  COGNOME  propone  ricorso  per cassazione sulla base di un unico motivo;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE, risponde con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;
L ‘istituto controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata ‘ violazione e falsa applicazione  di  norme  di  diritto  ex  art.  360  comma  3  e  5  c.p.c.  in relazione all’art 160 c.p.c. e 291 cpc, sull’errata interpretazione di detto articolo in quanto la Corte di Appello di Roma ha ritenuto erroneamente legittima la notificazione effettuata da RAGIONE_SOCIALE in data 21.01.2015′;
la ricorrente espone: che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, effettuata il 4 ottobre 2013, era nulla perché compiuta presso la sua precedente residenza (Pratovecchio) anziché presso quella attuale (Caprese Michelangelo); che, alla prima udienza del 15 aprile 2014, il giudice, anziché rilevare tale nullità, si era limitato, su richiesta della parte attrice (l’unica comparsa) , a rilevare che la notifica ‘non era andata a buon f i ne’ ed aveva concesso termine per rinnovarla, fissando la successiva udienza del 2 dicembre 2014; che a tale udienza la parte attrice aveva chiesto e ottenuto (sino all’udienza del 14 gennaio 2015) ulteriore termine per depositare l’atto di citazione notificato; che a quest’ultima udienza, il giudice, preso atto che la notifica era stata rinnovata solo il 22 dicembre 2014 (dunque, in violazione del termine precedentemente concesso), anziché ordinare la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo (ex art. 291, terzo comma, cod. proc. civ.), aveva concesso ulteriore termine per rinnovare la citazione, fiss ando l’ udienza del 3 giugno 2015 , nella quale, reputata regolare l’integrazione del contraddittorio, l’aveva erroneamente dichiarata contumace;
l’illustrato unico motivo non può essere scrutinato, dovendosi dichiarare l’improcedibilità del ricorso ;
2.1. la ricorrente ha allegato che la sentenza impugnata le sarebbe stata notificata lo stesso giorno della pubblicazione, il 18 maggio 2022 (pag.1 , quart’ultimo rigo, del ricorso), ma il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 19 dicembre 2022, come se il diritto di impugnazione fosse esercitabile entro il termine ‘lungo’ di cui all’art. 327 cod. proc. civ., anziché entro quello ‘breve’ di cui agli artt.325 e 326 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie proprio in ragione dell’allegazione circa l’avvenuta notifica della sentenza impugnata ;
pertanto,  il  ricorso,  in  quanto  proposto  oltre  il  suddetto  termine ‘breve’ di sessanta giorni dalla (dedotta) notifica (allorché la sentenza impugnata era già passata in giudicato), deve ritenersi tardivo e, come tale, inammissibile;
2.2. sotto altro profilo, va evidenziato che all’allegazione dell’avvenuta notifica della sentenza il giorno 18 maggio 2022, non è seguita, da parte della ricorrente, l’ottemperanza all’onere previsto a pena di improcedibilità del ricorso -di depositare la relata di notificazione nel rispetto del termine di cui al primo comma dell’art.369 cod. proc. civ.: tra gli atti depositati unitamente al ricorso (o, comunque, nei venti giorni successivi all’ultima notificazione dello stesso) si riviene, infatti, solo la comunicazione di cancelleria (senza che, peraltro, ricorra una delle ipotesi in cui la legge prevede che da tale comunicazione decorra il termine ‘breve’ per impugnare ex art.325 cod. proc.: Cass., Sez. Un., 06/07/2022 n. 21349), ma non la notificazione della sentenza ad opera della controparte;
la detta condizione di procedibilità del ricorso, oltre a non essere integrata dal tempestivo deposito, da parte della ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata (art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.), neppure è soddisfatta aliunde , non risultando comunque che la relata medesima sia nella disponibilità del giudice, eventualmente perché prodotta dalla parte controricorrente (Cass., Sez. Un., 02/05/2017, n. 10648; Cass., Sez. VI, 7/06/2021, n. 15832; Cass. Sez. Un., 06/07/2022 n. NUMERO_DOCUMENTO);
ne  discende  che  il  ricorso  per  cassazione,  notificato  dopo  la scadenza  del  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della sentenza, è improcedibile;
il  riscontro  dell’improcedibilità  precede  quello  dell’inammissibilità (Cass.,  Sez.  U.,  16/04/2009,  n.  9005;  Cass.  19/01/2018,  n.  1295; Cass.  22/01/2021,  n.  1389);  pertanto, l’applicazione  della  prima sanzione prevale su quella della seconda;
il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;
le  spese  del  giudizio  di  legittimità  seguono  la  soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
s ussistono,  infine,  i  presupposti  processuali  di  cui  all’art.  13, comma  1quater , del d.P.R. 30 maggio  2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del l’ente controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 7.303,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte della  ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il